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FAQ - Delibera 514/2012/R/gas - Gare Gas

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente integrato e modificato, i poteri di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sul servizio di distribuzione del gas naturale sono esercitati dagli Enti locali e i rapporti con il gestore del servizio sono regolati da un apposito Contratto di  servizio, in cui, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto 226/11, la funzione di controparte del gestore medesimo, per delega espressa degli Enti locali concedenti, è svolta dalla stazione appaltante coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un apposito comitato di monitoraggio.

Lo schema di Contratto tipo, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto datato 5 febbraio 2013, riprendendo quanto disposto all'articolo 2 comma 5 del decreto 226/11, introduce la definizione di "Delegato dei Concedenti" (o "Delegato" per brevità),  e, inoltre,  al  punto i) delle premesse così recita:  "Premesso che (..) con le delibere di cui alla precedente lettera h) [ovvero con successive delibere - (Allegato 1 bis)], gli Enti Concedenti hanno demandato al Delegato la responsabilità di ogni rapporto con il Gestore ivi inclusa la funzione di controparte del contratto di servizio;".

Non è pertanto necessario che i singoli Enti locali stipulino, successivamente all'aggiudicazione della gara, singoli contratti con il nuovo affidatario del servizio di distribuzione. 

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