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Principali quesiti su bonus servizio idrico integrato

 presentati nel corso dei webinar 8 e 13 aprile 22

Requisiti di ammissibilità e variazioni delle condizioni rilevanti di ammissione al bonus

Il gestore è tenuto ad effettuare le opportune verifiche, e se l’attribuzione della struttura tariffaria uso domestico non residente connessa alla fornitura idrica potenzialmente agevolabile è corretta il bonus non viene erogato (il gestore restituisce pertanto un ko al sistema). Se, al contrario, è frutto di un errore nell’anagrafica gestionale dell’operatore, è necessario che il gestore provveda all’aggiornamento, anche sulla base dell’eventuale autocertificazione trasmessa dall’utente interessato, e attribuisca correttamente alla fornitura idrica agevolabile la struttura tariffaria uso domestico residente.

Si precisa che, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione 106/2022/R/com, unica condizione di ammissione al bonus sociale idrico di competenza 2021 è quella di aver beneficiato per la medesima annualità del bonus sociale elettrico per disagio economico.

La deliberazione 63/2021/R/com prevede, tra le condizioni di ammissibilità al bonus sociale idrico, che il codice fiscale e il nominativo dell’intestatario del contratto di fornitura idrica risultino coincidenti con il codice fiscale e il nominativo di uno dei componenti maggiorenni il nucleo familiare Isee (cfr. articolo 7 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com). Se l’intestatario del contratto di fornitura idrica viene a mancare dopo aver presentato la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e prima che il gestore provveda alla corresponsione dell’agevolazione spettante senza che nessuno dei componenti il nucleo agevolabile presenti richiesta di voltura, il gestore medesimo, in assenza di informazioni, continuerà a gestire la fornitura come se fosse intestata al de cuius, fino a quando non verrà presentata richiesta di voltura.

Nel caso in cui, durante il periodo di agevolazione, il soggetto intestatario del contratto di fornitura venga a mancare e uno dei componenti il nucleo familiare agevolabile presenti richiesta di voltura mortis causa, il nuovo intestatario avrà diritto al riconoscimento del bonus sociale idrico in continuità. In assenza di voltura e in caso di cessazione della fornitura, eventuali quote residue di bonus a completamento dell’intero periodo di agevolazione verranno erogate nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com.

Se la voltura viene effettuata a nome di un soggetto non appartenente al nucleo agevolabile, o nel caso in cui uno dei componenti il nucleo agevolato provveda alla richiesta di cessazione della fornitura idrica dopo la morte dell’intestatario, la quota di bonus sociale idrico residua a completamento dell’intero periodo di agevolazione verrà erogata nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale. In tal caso nessun componente del nucleo familiare agevolato avrà diritto al 2 riconoscimento di una nuova compensazione per il medesimo anno di competenza (cfr. articolo 18, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com).

Per quanto attiene alle utenze idriche dirette, condizione di ammissibilità all’agevolazione è che uno dei componenti il nucleo familiare Isee sia intestatario di una fornitura idrica attiva (o sospesa per morosità) con tariffa uso domestico residente. Infatti, la richiamata condizione di ammissibilità è la sola che può garantire, a livello generale, che il soggetto in condizione di disagio economico che ha presentato la DSU (o uno dei componenti il nucleo) riceva lo sconto in fattura. In assenza di voltura, qualora il soggetto dichiarante la DSU non risulti intestatario del contratto d’utenza, il gestore idrico non avrà la possibilità di individuare la fornitura in quanto il contratto è a nome di un soggetto diverso (il proprietario nel caso di specie). La disciplina di cui deliberazione 63/2021/R/com prevede che, in questi casi, il gestore idrico verifichi se tra le informazioni ricevute dal Gestore del SII vi sia anche quella relativa alla presenza di una fornitura elettrica attiva ad uso domestico a nome del potenziale avente diritto. Pertanto, se il locatario risulta intestatario di un POD elettrico attivo ad uso domestico, pur in assenza di voltura, avrà comunque diritto al riconoscimento dell’agevolazione idrica perché il gestore, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 6, dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, assumerà che il nucleo familiare ISEE sia servito da una fornitura idrica centralizzata (il gestore provvederà ad erogare il bonus al soggetto interessato in qualità di utente indiretto, mediante contributo una tantum). Se, al contrario, il Gestore del SII non trasmette tra le informazioni previste quella relativa alla presenza di un POD elettrico attivo ad uso domestico (nel caso di specie, ad esempio, anche il contratto di fornitura elettrica è intestato al proprietario), il gestore idrico non potrà procedere al riconoscimento del bonus

In presenza di un POD elettrico attivo ad uso domestico intestato a uno dei componenti maggiorenni il nucleo familiare ISEE, il gestore erogherà la compensazione a favore del dichiarante la DSU con le modalità previste per le utenze indirette (cfr. articolo 14, comma 6, dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com).

Disponibilità sul SII delle DSU 2021 e 2022

I gestori idrici avranno a disposizione, tramite il SII, i flussi relativi ai nuclei familiari da agevolare per l’anno 2021 a partire dal mese di giugno 2022 e, comunque, dopo l’approvazione della DPIA da parte dell’Autorità, Titolare del trattamento, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, dell’allegato A alla deliberazione 106/2022/R/com.

Con riferimento all’annualità 2022 si applicano le previsioni della deliberazione 63/2021/R/com. Previa approvazione da parte dell’Autorità, Titolare del trattamento, della relativa DPIA, il gestore idrico territorialmente competente avrà a disposizione, tramite il SII, i flussi di dati relativi ai nuclei familiari Isee potenzialmente agevolabili identificati dall’Autorità come strettamente necessari al riconoscimento del bonus sociale idrico agli aventi diritto. Le modalità tecniche con cui tali dati saranno messi a disposizione dei gestori idrici sono definite nelle Specifiche Tecniche predisposte, su mandato dell’Autorità, dalla società Acquirente Unico S.p.A., gestore del SII, e disponibili sul sito di Acquirente Unico.

Si, i bonus sociali idrici di competenza dell’anno 2022 possono avere una data di inizio agevolazione precedente al momento in cui il Gestore idrico inizia/termina la lavorazione e la verifica delle relative pratiche sulla base dei dati messi a disposizione dal SII in attuazione di quanto disposto dall’articolo 5.4 dell’Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com. Tali dati includono la data di inizio e di fine del periodo di agevolazione, che il SII fissa sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8.3 dell’Allegato A alla stessa deliberazione (dunque: data di inizio coincidente con il primo giorno del secondo mese successivo a quello di trasmissione del flusso di dati al Gestore idrico; data di fine coincidente con il termine dei 12 mesi di durata del periodo di agevolazione).

Un esempio può chiarire: INPS invia al SII le DSU di gennaio 2022 entro il successivo mese di febbraio. Il SII effettua le verifiche di competenza e produce il flusso di dati per il Gestore territorialmente competente a marzo 2022. Il periodo di agevolazione dei bonus sociali idrici afferenti a queste DSU avrà inizio il 1° maggio 2022 e termine il 31 aprile 2023. Tuttavia, il SII potrà rendere disponibili tali dati al Gestore idrico competente solo successivamente all’approvazione della relativa DPIA da parte dell’Autorità, titolare del trattamento. Dunque, nel caso in cui tale approvazione avvenga, ad esempio, nel mese di giugno, il Gestore idrico lavorerà tali pratiche in una data successiva a quella di inizio del periodo di agevolazione. (Per la fatturazione in questi casi, si veda la FAQ 8).

Secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a) dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, il gestore idrico provvede ad erogare il bonus sociale idrico nella prima fattura utile, nel rispetto delle disposizioni sulla periodicità minima di fatturazione di cui all’articolo 38 della RQSII (Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/idr). Pertanto, se non vi sono problemi di incapienza, il gestore erogherà nella prima fattura utile l’agevolazione corrispondente al periodo che decorre dalla data di inizio agevolazione (il mese di maggio nell’esempio delle FAQ 7) fino alla data di emissione della fattura, mediante il riconoscimento di una componente compensativa bsi a decurtazione della quota variabile dei corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione. In caso di incapienza il gestore erogherà i ratei/giorno di bonus maturati nella prima fattura utile, anche nel caso in cui l’inizio del periodo di agevolazione corrisponda ad un periodo già fatturato, e le quote residue di bonus fino alla data di emissione della fattura in uno o più documenti di fatturazione successivi.

Un esempio potrà chiarire la fattispecie: partendo dalle date dell’esempio della FAQ 7) il gestore a giugno prende in carico le DSU presentate a gennaio, con data inizio agevolazione 1° maggio, e trasmette al SII gli esiti delle verifiche di cui all’articolo 6 dell’allegato C, il 1° agosto. Nella prima fattura utile successiva al 1° agosto, emessa ad esempio a settembre, il Gestore idrico dovrà erogare la compensazione per i mesi che vanno dal 1° maggio (data inizio) fino al mese di emissione della fattura, ossia settembre. Nel caso in cui la fattura di settembre fosse incapiente (ossia il bonus da erogare risultasse maggiore dell’importo che l’utente deve corrispondere) con la conseguenza che il Gestore fosse in grado di applicare nella fattura, ad esempio, solo i ratei di bonus corrispondenti ai mesi di maggio e giugno, nella fattura emessa successivamente a quella di settembre, ad esempio ad dicembre, il gestore dovrebbe erogare i ratei di bonus che vanno da luglio ad aprile (che nell’esempio corrisponde al 12° mese di agevolazione).

Calcolo bonus sociale idrico-numerosità famiglia anagrafica

Il Gestore del SII non ha la possibilità di trasmettere questa informazione al gestore idrico perché non contenuta nel flusso che riceve mensilmente dall’INPS. L’unica informazione che il Gestore del SII può trasmettere al gestore è quella relativa ai codici fiscali dei componenti maggiorenni il nucleo familiare Isee.

Ciò premesso, si rammenta che ai fini della quantificazione del bonus sociale idrico trovano applicazione le previsioni di cui all’articolo 15 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il gestore provvede alla quantificazione del bonus sociale idrico tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica, (a seguito dell’acquisizione di tutte le informazioni e dei dati all’uopo necessari, come stabilito dall’articolo 3.4 lettera b) del TICSI – Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/idr), applicando al quantitativo minimo vitale (pari a 50 litri/abitante/giorno) la somma della tariffa agevolata, della tariffa di fognatura e della tariffa di depurazione, definite secondo i criteri individuati dall’articolo 5 e 6 del TICSI.

Per le utenze idriche indirette, invece, il gestore può calcolare il bonus sulla base della numerosità cosiddetta standard del nucleo agevolabile (ossia considerando, di norma, un’utenza domestica residente tipo di tre componenti), ovvero del numero effettivo di componenti il nucleo agevolabile nel caso in cui tale informazione risulti dall’eventuale autocertificazione trasmessa dal singolo utente indiretto interessato (secondo quanto previsto dal comma 3.6 del TICSI anche a tutela dei nuclei domestici residenti numerosi).

Per semplificare le attività in capo ai gestori la deliberazione 63/2021/R/com ha previsto l’erogazione del bonus sociale idrico attraverso il riconoscimento del contributo una tantum nei casi di mancata individuazione di un contratto intestato a uno dei componenti del nucleo Isee. Questo significa che, nel caso di erogazione della componente una tantum, il gestore non è stato in grado di individuare la fornitura agevolabile e quindi non è stato in grado di reperire eventuali informazioni sulla numerosità effettiva dei componenti del nucleo (tale informazione, se in possesso del gestore, è collegata ad una fornitura, che nel caso in esame non è stata però individuata). Tale collegamento, ossia l’associazione delle informazioni ricevute dall’utente (con l’autocertificazione) e i dati ricevuti dal SII (elencati all’articolo 5.4 dell’allegato C), può essere effettuato solo nel caso in cui le informazioni contenute nell’autocertificazione (di cui al comma 3.6 del TICSI) consentono di identificare il soggetto dichiarante la DSU, a cui dovrà essere erogato il bonus con assegno (o altra modalità extra bolletta).

Un esempio potrà chiarire la fattispecie: il Gestore del SII invia al gestore idrico territorialmente competente le informazioni relative a un nucleo Isee potenzialmente agevolabile (nucleo A) composto da quattro codici fiscali (di seguito: CF): CF1 (associato al soggetto dichiarante la DSU) CF2, CF3 e CF4. Se il gestore non individua alcun contratto di fornitura intestato a uno dei CF, (quindi non ha nella propria banca dati nessuno dei CF del nucleo A), procede all’erogazione del contributo una tantum per le utenze indirette, calcolato sulla base della numerosità standard del nucleo Isee. Nel caso invece in cui il gestore sia in possesso dell’informazione relativa al numero effettivo dei componenti la famiglia anagrafica, acquisita sulla base dell’autocertificazione trasmessa dall’utente interessato (ad esempio da parte del titolare del CF1), potrà associare al nucleo A il numero effettivo dei componenti e calcolare il bonus da corrispondere (mediante assegno o altra modalità indiretta) sulla base delle numerosità effettiva.

Se durante il periodo di agevolazione in corso, il gestore idrico viene informato dall’utente interessato di modifiche relative alla numerosità anagrafica del nucleo Isee (mediante l’autocertificazione attestante il numero effettivo dei componenti il nucleo familiare agevolato), il gestore medesimo potrà adeguare il corrispettivo del bonus sociale idrico in coerenza con l’applicazione dei criteri di articolazione tariffaria disposti dal TICSI (cfr. articolo 18, commi 2 e 3, dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com).

Si, se l’utente indiretto interessato presenta al gestore l’autocertificazione attestante il numero effettivo dei componenti il nucleo familiare agevolato, il gestore dovrà adeguare il corrispettivo del bonus sociale idrico in coerenza con l’applicazione dei criteri di articolazione tariffaria disposti dal TICSI. Ai fini dell’adeguamento del bonus sociale idrico, la certificazione trasmessa dal soggetto interessato dovrà attestare, ai sensi del d.P.R. 445/2000, che la variazione della numerosità della famiglia anagrafica non comporta una modifica della condizione di disagio economico (cfr. articolo 18, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com).

Tale previsione trova applicazione anche con riferimento alle utenze dirette

Emissione assegno/contributo una tantum

Qualora l’assegno non venga incassato dal soggetto dichiarante la DSU, la quota di bonus sociale idrico spettante al soggetto avente titolo non viene in concreto erogata. Nel caso in cui l’assegno non venga incassato, il gestore non potrà richiedere alla Csea alcuna compensazione in relazione all’importo da riconoscere come agevolazione in quanto il bonus sociale idrico non è stato erogato. Ai fini della rendicontazione alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Csea), il gestore è tenuto a dichiarare, tra l’altro, l’ammontare annuale di bonus sociale idrico da riconoscere all’utente agevolato e la quota effettivamente erogata a beneficio di quest’ultimo nel bimestre oggetto di dichiarazione.

Nel caso in cui il gestore idrico abbia evidenza che l’assegno inviato all’utente avente diritto al bonus non è stato incassato solo successivamente alla trasmissione della richiesta di compensazione alla Csea, il medesimo gestore dovrà rettificare la dichiarazione precedentemente resa, provvedendo alla restituzione dell’importo precedentemente compensato dalla Csea medesima (si veda a tal proposito anche la circolare N. 31/2021/ELT/GAS/IDR pubblicata sul sito istituzionale di Csea)

Il codice Iban non è un dato presente nella DSU e quindi non viene trasmesso dal Gestore del SII al gestore idrico in relazione al nucleo familiare da agevolare. Qualora il gestore sia in possesso dell’Iban dell’utente agevolabile (il dichiarante la DSU), potrà comunque provvedere all’erogazione del bonus tramite bonifico bancario. Si rammenta, a tal proposito, che a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera b) dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, l’erogazione del contributo una tantum deve sempre garantire la tracciabilità e l’identificazione del soggetto agevolabile, ancorché la scelta della modalità con cui provvedere alla corresponsione resti in capo al gestore

Nel caso in cui il bonus venga erogato tramite contributo una tantum e il periodo di agevolazione copra due annualità, il gestore dovrà indicare nella causale non la data di inizio o di fine del periodo di agevolazione bensì l’anno di competenza del bonus; tale informazione è facilmente reperibile sulla base di quanto trasmesso dal Gestore del SII in relazione all’anno di validità dell’attestazione Isee (cfr. articolo 5, comma 4, lettera c) dell’Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com).

Qualora il gestore idrico debba provvedere al riconoscimento del bonus sociale idrico tramite contributo una tantum, l’erogazione dovrà necessariamente rispettare le tempistiche nonché le modalità previste dall’articolo 17, comma 1, lettera b) dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com. Il bonus dovrà pertanto essere erogato entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione delle verifiche sulle condizioni tecniche di fornitura di competenza del gestore idrico.

Invio missive/comunicazioni

Come previsto dalla deliberazione 106/2022/R/com, che ha da ultimo modificato e integrato la deliberazione 63/2021/R/com, le comunicazioni di esito negativo (mancata ammissione al bonus sociale idrico) vengono inviate dal sistema. Ai gestori idrici spetta, per gli utenti diretti, l’inserimento nel documento di fatturazione della comunicazione relativa all’ammissione al bonus sociale idrico e, per gli utenti indiretti, l’invio della comunicazione che accompagna l’assegno.

Nel caso in cui l’assegno venga inviato dal vettore postale, la comunicazione contenente l’avviso avente ad oggetto le informazioni sul contributo una tantum verrà trasmessa all’utente dal gestore separatamente. Tale modalità di invio potrà essere utilizzata anche con riferimento al meccanismo semplificato per il riconoscimento del bonus sociale idrico 2021. In questi casi è necessario che l’avviso predisposto dal gestore espliciti l’anno di competenza del bonus e il soggetto (ossia il vettore postale) che si occupa in concreto dell’invio dell’assegno.

Erogazione 2020-21

Le RdA (richieste di ammissione al bonus) presentate con il precedente sistema a domanda e inviate al gestore da SGAte potrebbero avere avuto un periodo di agevolazione che copriva in parte o interamente il 2021 (si pensi, ad esempio, a domande presentate a dicembre 2020 con data inizio agevolazione 1° febbraio 2021 e data fine agevolazione 31 gennaio 2022); l’agevolazione idrica, infatti, è sempre valida per 12 (dodici) mesi. In questi casi il bonus è stato riconosciuto in virtù di un’attestazione Isee di competenza dell’anno 2020. Se il nucleo familiare già percettore di bonus nel 2020 ha diritto al bonus anche per l’anno 2021, sulla base di un’attestazione Isee del 2021, non si verifica un doppio rimborso, in quanto le due compensazioni sono relative ad anni di competenza (e ad attestazioni Isee) diversi/e.

Si, nel 2021, in assenza dell’informazione relativa ai nuclei familiari da agevolare, il gestore idrico potrebbe aver sospeso la fornitura ad utenze non disalimentabili. A tal proposito si precisa che il gestore idrico non risulta inadempiente rispetto alle disposizioni recate dal REMSI (Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/idr), in quanto nel 2021 non era in possesso delle informazioni necessarie all’individuazione delle forniture idriche da agevolare. È fatto comunque obbligo al gestore di riattivare tempestivamente la fornitura a tutela dell’utente domestico residente moroso, successivamente alla trasmissione dei flussi relativi ai nuclei agevolabili da parte del Gestore del SII.

Semplificazione - Applicazione deliberazione 106/2022/R/com

Il formato dei dati trasmessi sarà il medesimo di quello a regime ma in ottica di semplificazione alcuni campi non saranno valorizzati.

L’articolo 2, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 106/2022/R/com prevede che ogni mese il Gestore del SII invii ai gestori idrici territorialmente competenti per i quali l’Autorità, in qualità di Titolare del trattamento, ha approvato la relativa DPIA, una sola comunicazione contenente i dati necessari all’erogazione a favore di tutti i nuclei agevolabili per il 2021. La previsione dell’invio mensile è, dunque, riferita alle attività poste in capo al Gestore del SII, mentre, come detto, i gestori ricevono dal SII una sola comunicazione ai fini del riconoscimento del bonus sociale idrico di competenza dell’anno 2021 agli aventi diritto.

Si, l’agevolazione è sempre valida per 12 mesi (cfr. articolo 8, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com). Peraltro, nel meccanismo semplificato, ai fini della quantificazione del bonus sociale idrico, deve essere applicata la tariffa agevolata per il servizio di acquedotto e le tariffe per i servizi di fognatura e depurazione (definite secondo i criteri di cui all’articolo 5 e 6 del TICSI) riferite all’annualità 2021.

Nel caso in cui successivamente all’erogazione del bonus di competenza 2021 – calcolato sulla base della cosiddetta numerosità standard – l’utente interessato presenti un’autocertificazione da cui risulti la numerosità effettiva del nucleo agevolato, il gestore non è tenuto ad effettuare il conguaglio di quanto erogato. Tale autocertificazione dovrà essere presa in considerazione ai fini dell’aggiornamento della banca dati del gestore e il numero effettivo dei componenti il nucleo familiare ivi attestato dovrà trovare applicazione ai fini del riconoscimento del bonus nel successivo periodo di agevolazione, secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com.

Ai fini del riconoscimento del bonus di competenza 2021, il gestore idrico dovrà prendere in considerazione il numero effettivo dei componenti il nucleo familiare risultante per quell’annualità. A tal fine trovano infatti applicazione le diposizioni di cui all’articolo 3 dell’Allegato A alla deliberazione 106/2022/R/com. Pertanto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 106/2022/R/com, nel caso in cui il numero di 3 (tre) componenti corrisponda all’effettiva numerosità del nucleo da agevolare, il gestore sarà tenuto ad erogare il bonus sulla base del dato disponibile per il 2021. Al contrario, nel caso in cui il numero di 4 (quattro) componenti corrisponda alla numerosità effettiva della famiglia anagrafica, e il numero di 3 (tre) componenti corrisponda alla numerosità cosiddetta standard, il gestore idrico sarà tenuto ad erogare il bonus 2021 sulla base dei 4 (quattro) componenti.

Per i bonus di competenza 2021 e con riferimento a tutte le tipologie di utenza, anche quelle dirette, il gestore può procedere al riconoscimento dell’agevolazione mediante la corresponsione di una componente una tantum entro 4 (quattro) mesi dal ricevimento dei dati da parte del Gestore del SII.

Per le utenze dirette, in alternativa al contributo una tantum, il gestore idrico può anche decidere di corrispondere il bonus sociale idrico in fattura: nella prima fattura utile, oppure frazionando l’importo maturato in quote omogenee in più documenti di fatturazione, comunque non oltre il termine di 4 (quattro) mesi da quando ha ricevuto i dati dal Gestore del SII. Si precisa che il termine dei 4 (quattro) mesi di cui all’articolo 4, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 106/2022/R/com deve essere rispettato non solo nel caso in cui l’agevolazione venga riconosciuta una tantum, nella prima fattura utile di periodo, ma anche nel caso in cui l’importo di bonus maturato sia riconosciuto in più fatture successive.

Limitatamente al 2021, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del TIBSI (Allegato A alla deliberazione 897/2017/R/idr), restano ferme le modalità di applicazione della componente UI3 già adottate dal gestore idrico nell’ambito dell’attività di fatturazione. Pertanto, non è previsto alcun rimborso per le utenze idriche che risulteranno da agevolare.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 106/2022/R/com, anche nel meccanismo semplificato è previsto che ai fini del riconoscimento del bonus sociale idrico 2021, il Gestore del SII individui il gestore idrico territorialmente competente.

In questo caso se l’assegno è stato emesso ma non incassato, l’utente non ha beneficiato dell’agevolazione. Poiché il bonus non è stato in concreto erogato, il gestore idrico non potrà richiedere compensazione alla Csea.

Nel caso in cui in base alla periodicità di fatturazione adottata, il gestore non riesca a corrispondere il bonus nel rispetto dei termini previsti (entro e non oltre il primo giorno del quarto mese successivo a quello di trasmissione da parte del Gestore del SII dei flussi relativi ai nuclei familiari agevolabili), il gestore medesimo potrà procedere secondo le modalità previste dall’articolo 4, comma 4.1 della delibera 106/2022/R/com e, di conseguenza, provvedere alla corresponsione del bonus mediante contributo una tantum (dunque, ad esempio, tramite assegno inviato all’indirizzo della casa di abitazione del soggetto dichiarante la DSU). L’emissione, entro il termine di quattro mesi, di una nota di credito pari all’importo da scontare, non equivale all’erogazione effettiva del bonus nel rispetto delle tempistiche previste dalla delibera 106/2022/R/com e, pertanto, non può essere considerata un’alternativa all’erogazione del contributo una tantum.

Ulteriori quesiti

Si, se il passaggio avviene in continuità di fornitura: in questo caso il nucleo familiare agevolato perde il diritto al bonus sociale idrico perché viene meno uno dei requisiti di ammissibilità. Se invece il passaggio a tariffa non residente o a tariffa non domestica sul medesimo punto di fornitura avviene a seguito di cessazione del contratto d’utenza precedentemente agevolato da parte di uno dei componenti il nucleo Isee, si applica quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, dell’allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com.

Si rammenta che sulla base di quanto previsto dall’articolo 38 della RQSII (Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/idr) in materia di periodicità di fatturazione, il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell’anno, differenziato in funzione dei consumi medi annui delle ultime tre annualità. Ciò premesso, per quanto concerne gli obblighi di rendicontazione di cui all’articolo 8 dell’allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com, il gestore idrico è tenuto a rendicontare al gestore del SII entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun bimestre l’ammontare di bonus erogato nel bimestre precedente (ossia effettivamente fatturato).

Si, secondo quanto previsto dalla deliberazione 585/2020/R/com, è corretto che il Comune in qualità di soggetto gestore provveda all’accreditamento al SII. I gestori del servizio idrico integrato, ivi inclusi i Comuni che lo gestiscono in economia, iscritti nell’Anagrafica Operatori dell’Autorità e presenti nell’Anagrafica Territoriale del Servizio Idrico Integrato (ATID), sono tenuti ad accreditarsi al SII secondo le regole e le modalità operative previste dal regolamento di funzionamento del SII medesimo.