Comunicato stampa
Definito il nuovo contributo tariffario a copertura dei costi per i titoli di efficienza energetica
Milano, 28 gennaio 2014
L'Autorità per l'energia ha definito nuovi criteri per quantificare il contributo tariffario per i titoli di efficienza energetica (TEE) da riconoscere ai distributori a partire dall'anno d'obbligo 2013 che termina il prossimo 31 maggio. La nuova formula introduce elementi innovativi che consentono di tenere conto dei prezzi medi di mercato dei titoli di efficienza energetica evitando, al tempo stesso, un riconoscimento a piè di lista degli oneri sostenuti.
Il nuovo meccanismo prevede che all'inizio di ogni anno d'obbligo l'Autorità definisca il valore di un contributo preventivo che non viene riconosciuto ai distributori, ma costituisce un segnale di riferimento ai mercati. Per il 2013, il contributo preventivo è stato fissato a 96,43 €/TEE, sulla base dei valori di scambio registrati in borsa negli ultimi due anni, in modo da ridurre il disequilibrio accumulato tra i contributi sinora riconosciuti e i prezzi medi di mercato dei TEE. Nei prossimi anni, il contributo preventivo verrà quantificato sulla base del contributo riconosciuto l'anno precedente, corretto sulla base delle variazioni percentuali delle bollette energetiche dei clienti domestici.
Al termine di ogni anno d'obbligo, l'Autorità calcolerà e pubblicherà il contributo tariffario definitivo che verrà effettivamente erogato ai distributori. Tale contributo è appositamente definito in modo tale che se i prezzi di mercato si rivelassero più alti del contributo preventivo, parte dei maggiori costi rimarrebbe in capo ai distributori obbligati che, pertanto, verrebbero indotti a contenere il più possibile eventuali aumenti dei prezzi di mercato. Specularmente, se i prezzi di mercato si rivelassero inferiori rispetto al contributo preventivo, solo parte dei minori costi di acquisto dei titoli verrebbe riconosciuta ai distributori.
In precedenza, il contributo tariffario veniva definito prima dell'inizio dell'anno d'obbligo tenendo conto esclusivamente della variazione percentuale media delle bollette di energia elettrica, gas e gasolio per riscaldamento, senza alcun riferimento ai prezzi di mercato. Con il passare degli anni tale criterio si è rivelato obsoleto comportando la definizione di contributi disallineati rispetto al mercato.
Nel provvedimento, l'Autorità ha anche anticipato la volontà di approfondire i costi relativi agli interventi di efficientamento energetico, per rendere il contributo preventivo ancora più aderente ai costi.
La delibera 13/2014/R/efr è stata approvata a valle di un processo di consultazione avviato con il DCO 485/2013/R/efr, in attuazione al D.M. 28 dicembre 2012; resta esclusa la disciplina dei grandi progetti che garantiscono un risparmio superiore a 35.000 tep/anno, per è previsto un successivo provvedimento al quale l'Autorità sta lavorando.