Comunicato stampa
Energia: definite le scadenze per adeguare gli impianti di generazione distribuita a fini di sicurezza
Milano, 10 giugno 2013
L'Autorità per l'energia ha definito condizioni e modalità per l'adeguamento ai fini di sicurezza degli impianti di generazione distribuita che al 31 marzo 2012 erano connessi in bassa tensione e per gli impianti di potenza fino a 50 kW che, sempre alla stessa data, erano già connessi in media tensione. L'intervento (delibera 243/2013/R/eel, disponibile sul sito www.autorita.energia.it) si inquadra nelle problematiche di sicurezza del sistema evidenziate anche a livello europeo dal recente report dell'associazione dei gestori di rete ENTSO-e [1]. Secondo il rapporto, infatti, la potenza massima di generazione distribuita non adeguata, tollerabile per l'intero sistema elettrico europeo al fine di evitare un blackout a seguito di un incidente rilevante, è di circa 3 GW; in Italia gli impianti connessi alle reti di bassa tensione ancora da adeguare hanno una potenza complessiva pari a 3,5 GW.
Nello specifico, la delibera dispone che i produttori debbano adeguare alle prescrizioni di cui al paragrafo 5 dell'Allegato A70 al Codice di rete di Terna:
- entro il 30 giugno 2014, gli impianti di potenza superiore a 20 kW già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio al 31 marzo 2012 e gli impianti di potenza fino a 50 kW già connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio alla medesima data;
- entro il 30 aprile 2015, gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio al 31 marzo 2012
e che, in deroga a quanto previsto dal paragrafo 5 dell'Allegato A70, questi impianti debbano rimanere connessi alla rete almeno all'interno dell'intervallo di frequenza 49 Hz - 51 Hz (anziché 47,5 Hz - 51,5 Hz)[2].
Dagli adeguamenti sono stati esclusi gli impianti di potenza fino a 6 kW connessi alle reti di bassa tensione poiché tali impianti, molto numerosi, sono poco rappresentativi in termini di potenza complessivamente installata (circa 600 MW); nel medio termine, tali impianti saranno comunque oggetto di adeguamento automatico alla Norma CEI 0-21 per effetto delle progressive sostituzioni degli inverter e dei sistemi di protezione d'interfaccia.
La delibera prevede anche che le imprese distributrici possano chiedere a Terna alcune deroghe a fini precauzionali, sulla base di dati ed elementi quantitativi che evidenzino la probabilità di problemi o pericoli per persone o cose. Le deroghe sono possibili solo per periodi di tempo limitati e solo se accompagnate da azioni concrete che permettano di evitare i problemi prospettati per la sicurezza.
Infine, con riferimento ai servizi di scambio sul posto e di ritiro dedicato, l'Autorità ha raccomandato al GSE l'applicazione delle clausole di sospensione dell'efficacia delle convenzioni stesse in caso di inadempienza agli obblighi previsti o richiamati (nello specifico, le norme sulle connessioni di impianti alla rete, tra cui rientrano le disposizioni della delibera 84/2012/R/eel), fino all'avvenuto adeguamento degli impianti, dando adeguato preavviso ai produttori coinvolti. Questa disposizione trova applicazione anche per gli impianti già connessi in media tensione che non hanno ancora completato l'adeguamento prescritto, entro il 31 marzo 2013, dalla deliberazione 84/2012/R/eel.
[1] Il report "Dispersed generation impact on CE Region security - dynamic study" pubblicato da ENTSO-e il 22 marzo 2013.
[2]Ciò perché gli inverter attualmente in commercio o utilizzati negli impianti di produzione di taglia ridotta già connessi alla rete di bassa tensione sono in grado di garantire il funzionamento dell'impianto di produzione all'interno dell'intervallo di frequenza fra 49 Hz e 51 Hz a seguito di interventi eseguibili direttamente dall'installatore, senza bisogno di prevederne la sostituzione.