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Comunicato stampa

Gas: proposta al MISE per modificare le modalità di aggiornamento del CEC

Milano, 20 dicembre 2012

L'Autorità per l'energia ha formulato al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della legge 99/2009, una proposta di modifica delle modalità di aggiornamento del CEC, il costo evitato di combustibile nell'ambito del meccanismo del CIP 6. Come in altre recenti iniziative, l'obiettivo del Regolatore è di trasferire ai consumatori i benefici di prezzo derivanti dai cambiamenti nei mercati del gas e dall'avvio, a livello nazionale, del bilanciamento di merito economico e del relativo mercato.
Tale mercato, reso operativo il 1° dicembre del 2011, ha consentito di fornire un segnale di prezzo più aderente al reale valore del gas all'ingrosso e più favorevole per i clienti finali grazie all'affermarsi di prezzi spot e di mercati a breve maggiormente concorrenziali.
La soluzione proposta relativa agli impianti CIP6 (aggiornamento del CEC, con riferimento al prezzo di bilanciamento) consentirebbe un risparmio complessivo annuo stimato in circa 500 milioni di euro sulla componente A3 delle bollette elettriche.
Più nel dettaglio, la proposta dall'Autorità al MISE per l'aggiornamento del CEC prevede che:

  • componente convenzionale relativa al valore della materia prima gas naturale (CECgas) sia calcolata sulla base del valore del gas scambiato ai fini del bilanciamento, cioè del prezzo di sbilanciamento come definito nella delibera ARG/gas 45/11;
  • - la componente convenzionale relativa ai costi di trasporto (CECtrasp), sia rivista al netto della quota relativa ai corrispettivi di trasporto in entrata nella rete gas e dei corrispettivi variabili applicati ai volumi immessi;
  • - la componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso (CECcom) sia espunta in quanto già inclusa nella componente convenzionale relativa al valore della componente materia prima gas naturale.

L'Autorità ha anche proposto che, ai soli fini della determinazione dei valori in acconto, la
componente CECgas, sia calcolata sulla base dei prezzi dei prodotti gas a termine in consegna nel
trimestre di riferimento, mentre il conguaglio resta fissato al prezzo di sbilanciamento verificatosi a
consuntivo.
Il provvedimento 535/2012/I/eel è disponibile sul sito www.autorita.energia.it