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Comunicato stampa

Elettricità: prevista una compensazione standard per semplificare lo scambio sul posto

Milano, 30 luglio 2012

L'Autorità per l'energia ha presentato un documento per la consultazione con proposte per semplificare le modalità di erogazione del servizio di scambio sul posto[1] e renderne più agevole l'applicazione.

Le proposte dell'Autorità, che aggiornano la disciplina in coerenza con il Decreto interministeriale del 6 luglio scorso, mirano a superare le criticità individuate dall'indagine conoscitiva sul tema (delibera VIS 175/10). In particolare, incidono sui ritardi nell'invio dei dati di misura da parte delle imprese distributrici e delle informazioni necessarie da parte delle società di vendita, oltre che sulle difficoltà del GSE nella gestione delle informazioni di competenza dei venditori.

Rispetto all'attuale compensazione economica tra immissioni e prelievi di elettricità rilevati dai dati delle bollette di ogni singolo utente, il documento (DCO 322/2012/R/eel) prevede - per l'erogazione del servizio di scambio sul posto - una compensazione standard calcolata sulla base di precisi algoritmi: verrebbe introdotto un corrispettivo unitario di scambio forfetario, differenziato essenzialmente per tipologia di punto di prelievo nella titolarità del cliente finale, per tipologia di tariffa (D2 o D3) e per tipologia di impianto (alimentato da fonti rinnovabili o cogenerativo ad alto rendimento).

Secondo l'articolo 23 del decreto 6 luglio 2012, infatti, l'elettricità immessa in rete deve essere valorizzata ai prezzi di mercato e con corrispettivi medi forfetari definiti annualmente dall'Autorità per gli oneri di utilizzo della rete, commisurati alla potenza degli impianti e alla fonte utilizzata, da applicare alla quantità di energia scambiata con la rete comunicata dai gestori.

Le modifiche proposte riguardano anche gli impianti già in esercizio. Esse non comportano una revisione radicale delle modalità attuali, ma la sola semplificazione e standardizzazione del metodo di calcolo del contributo in conto scambio (CS).

Con le nuove regole, tale contributo consentirebbe la valorizzazione economica dell'energia elettrica immessa in rete e la restituzione delle componenti variabili delle tariffe di trasporto, dei corrispettivi di dispacciamento e degli oneri generali di sistema (componenti A e UC) limitatamente all'energia scambiata, come se tale quantità di energia non avesse mai utilizzato la rete.

Al tempo stesso, l'Autorità ritiene anche opportuno valutare la possibilità che gli oneri generali di sistema non siano più oggetto di restituzione, almeno nei casi di impianti di futura realizzazione. In questo modo, tali oneri verrebbero sostenuti anche dagli utenti dello scambio, potrebbero essere maggiormente distribuiti e non graverebbero solo su una quantità sempre più ridotta di energia elettrica e su un numero sempre più ridotto di clienti finali.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire le proprie osservazioni, per iscritto, alla Direzione Mercati dell'Autorità entro il 28 settembre 2012.



[1] Il servizio di scambio sul posto è una particolare forma di autoproduzione in sito che consente di compensare l'energia elettrica prodotta e immessa in rete in un'ora con quella prelevata e consumata in un'ora diversa da quella in cui avviene la produzione; nello scambio sul posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale strumento per l'immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica prodotta ma non contestualmente autoconsumata. Lo scambio sul posto riguarda l'energia elettrica immessa e quella prelevata, non anche la parte dell'energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata (che, pertanto, non viene immessa in rete).