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Comunicato stampa

Definiti i requisiti per la certificazione dei gestori indipendenti delle reti

Milano, 8 novembre 2011

Certificare la gestione indipendente delle reti di trasporto dell'energia elettrica e del gas, attraverso l'effettiva separazione dalle altre attività nel settore. Con questi obiettivi l'Autorità per l'energia ha definito la procedura per la certificazione dei gestori delle reti di trasmissione elettrica e trasporto del gas, ai fini della loro indipendenza dagli interessi degli operatori di mercato, in attuazione del decreto legislativo n. 93/11 di recepimento del III° pacchetto di Direttive Europee (delibera ARG/com 153/11).

Come stabilito dalle Direttive europee, infatti, per operare come gestori le imprese proprietarie o che gestiscono reti di trasmissione elettrica o di trasporto del gas naturale devono essere certificate dall'Autorità di regolamentazione nazionale. Per l'Italia, quindi, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Con la delibera ARG/com 153/11 l'Autorità ha quindi regolato i requisiti specifici e gli adempimenti a carico dei gestori che dovranno certificarsi come 'gestori indipendenti' secondo la normativa europea. La nuova regolazione riguarda: l'ambito di applicazione e i termini da rispettare per le certificazioni anche successive alla prima; le condizioni per assicurare la gestione indipendente della rete rispetto alla cosiddetta impresa verticalmente integrata (es: norme in materia di indipendenza degli amministratori, di rapporti con le altre imprese del gruppo, di obblighi di distinzione del marchio, etc.); gli obblighi a carico dei proprietari di reti che, avendo nominato un gestore indipendente, rimangono meri proprietari delle reti; le modalità di comunicazione delle informazioni rilevanti ai fini della procedura di certificazione. 

Il decreto legislativo n. 93/11 ha previsto, nello specifico, che Snam rete gas dovrà essere certificata secondo il modello ITO (Independent Transport Operator), vale a dire il modello di separazione funzionale 'rafforzata', fatta salva la possibilità di optare in qualsiasi momento per la separazione proprietaria1. La procedura per la certificazione ITO messa a punto dall'Autorità sembra essere una delle più rigorose tra quelle sinora sviluppate dagli altri Paesi europei (es.Francia), secondo le prime valutazioni comparative svolte a livello comunitario. Le altre imprese di trasporto nazionale del gas possono seguire il modello ITO o nominare un gestore di sistema indipendente (ISO), facendo istanza al Ministero dello Sviluppo Economico; le imprese regionali di trasporto del gas sono sostanzialmente esentate dalle procedure di certificazione.

Il gestore di trasmissione elettrica a livello nazionale, Terna, dovrà essere certificato secondo il modello della separazione proprietaria, mentre gli altri soggetti che detengono porzioni di rete di trasmissione sono considerati meri proprietari (la rete di questi soggetti di fatto viene gestita da Terna) e pertanto non devono essere certificati ma garantire il rispetto di alcune condizioni minime.



La delibera ARC/com 153/11 è disponibile sul sito www.autorita.energia.it.





1 Il decreto legislativo n. 93/11 ha stabilito che i modelli di separazione per le imprese proprietarie di reti di trasmissione elettrica e di trasporto del gas da certificare sono: l'ITO (gestore di trasporto indipendente) in base al quale l'impresa rimane proprietaria della rete di trasporto ma deve gestirla in modo indipendente e neutrale dal gruppo di imprese verticalmente integrato nel settore elettrico o del gas, di cui fa parte; l'ISO (gestore di sistema indipendente) che gestisce la rete in maniera indipendente e neutrale, senza esserne proprietaria e l'ownership unbundling, cioè la vera separazione proprietaria.

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