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Comunicato stampa

Gas: definiti criteri e modalità per la fornitura di ultima istanza per il prossimo anno termico

Previste nuove forme di tutela per i consumatori

Milano, 5 agosto 2011

L'Autorità per l'energia ha individuato i criteri e le modalità di fornitura di gas naturale per l'anno termico 2011-2012 da applicare ai clienti vulnerabili che rimangono senza fornitore per cause indipendenti dalla loro volontà. Nel rispetto delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 93/11, il servizio di fornitura di ultima istanza (FUI) è erogato ai clienti che hanno diritto al servizio di tutela (clienti domestici - compresi i condomini con consumo non superiore a 200.000 smc annui, utenze relative ad attività di servizio pubblico, altri clienti con consumo non superiore a 50.000 smc annui) da operatori selezionati in base a procedure concorsuali indette dall'Acquirente Unico.
L'Autorità con la delibera ARG/gas 116/11, conformemente agli indirizzi del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 29 luglio 2011, ha ora definito la procedura di selezione degli operatori che erogano il servizio FUI e le modalità di erogazione del servizio.

Le novità introdotte assicurano forme di tutela e favoriscono, in coerenza con quanto previsto dal citato decreto, il passaggio dei clienti finali dal servizio di ultima istanza al mercato. In particolare, la delibera prevede che a tali clienti si applichino le condizioni economiche del servizio di FUI per i primi sei mesi e che solo successivamente si applichino condizioni che tengano conto del maggior costo del servizio. In tal modo viene lasciato ai clienti un tempo congruo per sottoscrivere un contratto a condizioni di mercato con un nuovo fornitore o con lo stesso soggetto che eroga il servizio FUI. Nel FUI vengono applicate condizioni contrattuali semplificate, prevedendo un'applicazione solo parziale degli obblighi in tema di qualità commerciale previsti dalla regolazione vigente.
Inoltre, sempre al fine di assicurare forme di tutela ai clienti finali serviti nel FUI, l'Autorità intende monitorare le condizioni economiche applicate ai clienti finali nei casi di uscita dal FUI, con particolare riferimento ai clienti che scelgono di essere serviti dallo stesso soggetto che eroga il servizio di ultima istanza. Questo monitoraggio ha la principale finalità di verificare che il FUI definisca offerte ai clienti finali in coerenza con la regolazione dei servizi di tutela definita dall'Autorità.

Il provvedimento dell'Autorità propone la suddivisione in 5 aree geografiche per lo svolgimento delle forniture di ultima istanza (invece delle attuali 4), emana indirizzi all'Acquirente Unico per lo svolgimento delle procedure concorsuali, definendo obblighi e tempi per la selezione del FUI. Analogamente agli anni precedenti sono stabiliti i requisiti minimi per la partecipazione degli operatori  alle procedure.
Relativamente all'erogazione della fornitura da parte dei soggetti selezionati, sono disciplinate le modalità per l'attivazione del servizio, le condizioni economiche e contrattuali (tra cui anche gli obblighi di comunicazione al cliente finale e le modalità di uscita del servizio) e gli obblighi informativi in capo ai FUI.