Comunicato stampa
Osservazioni e proposte dell'Autorità per l'attuazione della direttiva europea sul mercato del gas naturale
Milano, 28 dicembre 1999
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha trasmesso al
nuovo Governo le proprie osservazioni e proposte per l'attuazione della
direttiva europea sul mercato interno del gas naturale e la riorganizzazione del
settore. Il documento
è disponibile su internet (www.autorita.energia.it).
L'Autorità ritiene che l'attuazione della direttiva europea debba essere
occasione per la liberalizzazione del settore in tempi ravvicinati e certi, con
l'obiettivo di stimolarne l'efficienza e di salvaguardare e accrescere la
sicurezza dell'approvvigionamento, nel rispetto dei diritti di consumatori e
utenti e della tutela dell'ambiente. Deve essere colta l'opportunità per
aumentare gli investimenti, ridurre i costi del servizio e rilanciare la
competitività complessiva del sistema gas nazionale, contribuendo alla crescita
economica del Paese. Il mercato italiano del gas naturale è oggi il terzo per
dimensione nell'Unione Europea, dopo il tedesco e l'inglese. Il contributo del
gas al soddisfacimento dei fabbisogni nazionali di energia è prossimo al 30 per
cento e l'incidenza nella produzione di elettricità ha superato il 25 per
cento.
Le proposte dell'Autorità mirano ad aumentare la sicurezza degli
approvvigionamenti e fanno leva sulla ripartizione del rischio consentita dalla
molteplicità delle provenienze del gas e degli operatori a livello europeo. In
tal senso è necessario da un lato potenziare le infrastrutture di
approvvigionamento estero e di trasporto e dall'altro rafforzare le imprese
italiane affinché possano efficacemente competere nel mercato interno e oltre i
confini europei. In questo quadro l'Autorità suggerisce al Governo l'avvio di
una azione coordinata con la Commissione europea per garantire alle imprese
nazionali il libero transito sulle reti di trasporto degli altri Stati e la
possibilità di operare sui loro mercati.
Approvvigionamento. L'Autorità propone che la quota massima di gas
importato o prodotto per essere offerto sul mercato nazionale sia fissata al 60
per cento entro la fine del 2003, per scendere, in relazione al grado di
liberalizzazione del mercato europeo, al 40 per cento entro il 2006. L'onere di
garantire la sicurezza degli approvvigionamenti dovrà essere ripartito anche
sugli altri operatori che entreranno nel mercato. I nuovi contratti di
importazione dovranno prevedere, oltre alla non territorialità e alla libertà
di destinazione del gas importato, anche la possibilità di cessioni a terzi,
eventualmente con meccanismi d'asta. Analogamente il Governo potrà assumere le
necessarie iniziative presso la Commissione europea, in maniera coordinata con
gli altri Stati membri, per l'adeguamento dei contratti contenenti clausole
vietate ai sensi dell'articolo 81 del Trattato, e in particolare le clausole che
limitano la flessibilità del trasferimento dei contratti ad altri operatori o
la vendita del gas su mercati diversi da quello nazionale. Questa soluzione
mitiga l'onerosità delle clausole dei contratti take or pay e garantisce
all'operatore dominante nazionale la reale possibilità di espansione in altri
mercati. L'Autorità propone quindi che l'Eni predisponga e renda noto un piano
di cessione di contratti di importazione e volumi di gas di propria produzione
destinati al mercato nazionale. Il trasferimento dei contratti potrà avvenire
anche con lo scorporo di una o più società, titolari dei diritti di trasporto
e di accesso, e la loro successiva vendita al miglior offerente sul mercato.
Tale vendita dovrà essere soggetta a vincoli posti sull'acquirente a tutela
della concorrenza e della sicurezza degli approvvigionamenti. Nel caso in cui
non siano disponibili capacità di trasporto su specifiche reti internazionali
che attraversino altri Stati membri dell'Unione europea, o interconnessioni con
reti nazionali, deve essere riconosciuta ai soggetti interessati la possibilità
di intervenire, sostenendone il costo, con miglioramenti e potenziamenti.
Stoccaggio. L'Autorità propone che il servizio di stoccaggio, oggi
offerto da un solo operatore, sia chiaramente separato dalle attività di
approvvigionamento e trasporto primario, definendo il regime delle concessioni,
la responsabilità dello stoccaggio strategico e la gestione dello stoccaggio di
bilanciamento. L'attuazione di queste misure dovrà tenere conto dell'evoluzione
del contesto europeo, anche per il possibile utilizzo degli stoccaggi nazionali
da parte di operatori di altri Paesi. Il Governo dovrà definire i criteri da
adottare ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento nazionale e quindi
fissare le giornate di autonomia necessarie nei diversi periodi dell'anno.
L'obbligo di mantenere la riserva strategica sarà inizialmente conferito
all'Eni e disciplinato da una convenzione con il Ministero dell'Industria, in
modo che la riserva non possa essere utilizzata per altri fini commerciali. Il
corrispettivo dovuto per il mantenimento della riserva strategica sarà definito
dall'Autorità e ripartito come onere di sistema su tutti gli utenti finali del
servizio del gas. In prospettiva anche lo stoccaggio strategico potrà essere
garantito da una pluralità di soggetti. Lo stoccaggio non strategico dovrà
essere liberalizzato in coerenza e con le modalità e i tempi previsti per
l'approvvigionamento. I fornitori del mercato vincolato dovranno avere l'obbligo
di assicurare le riserve considerate necessarie e sufficienti a bilanciare il
fabbisogno dei propri clienti. I gestori delle reti di trasporto, cui spetterà
comunque l'obbligo di fornitura di ultima istanza, dovranno dotarsi di capacità
di stoccaggio.
Rete nazionale di trasporto e dispacciamento. L'Autorità propone che
le imprese oggi integrate costituiscano una società per la gestione delle
infrastrutture di trasporto distinta dal soggetto cui fanno capo le attività
commerciali. L'Autorità ritiene, con particolare riferimento all'Eni, che la
separazione societaria meglio garantisca l'indipendenza e la neutralità dei
servizi di trasporto e di dispacciamento nei confronti di operatori terzi e
faciliti il conferimento alla stessa società delle funzioni di gestione
coordinata della rete nazionale interconnessa. In prospettiva potrebbero essere
disposte o ricercate soluzioni che rendano possibile e promuovano la
realizzazione di grandi "dorsali", di interconnector transnazionali e
di hub nazionali, anche attraverso nuove intese produttive, tenendo conto delle
opportunità offerte dalla favorevole collocazione geografica dell'Italia e
della sua duplice integrazione nel mercato interno europeo e nell'area
mediterranea. Il soggetto responsabile coordinerà il funzionamento della rete
nazionale stipulando convenzioni con gli altri soggetti gestori di reti. Per il
potenziamento e lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto nazionali dovranno
essere eliminate le attuali disparità normative tra i diversi operatori e i
trattamenti discriminatori nei casi in cui siano previsti contributi,
concessioni e autorizzazioni.
Distribuzione per mezzo di reti locali. L'Autorità propone che le
attività di gestione delle reti di distribuzione locali, le attività di
vendita per il mercato vincolato e le attività di vendita per il mercato libero
siano chiaramente separate, almeno contabilmente e amministrativamente, con
eccezioni per le società di piccole dimensioni. La separazione tra attività di
vendita a clienti idonei e vendita a clienti vincolati si rende necessaria per
evitare interferenze e trasferimenti di risorse tra i due mercati. In modo
analogo a quanto previsto per le reti di trasporto ad alta pressione, i gestori
delle reti locali dovranno elaborare codici di accesso e uso delle reti
approvati dall'Autorità, in modo da garantire ai soggetti terzi pari
opportunità. L'Autorità ritiene opportuno che sia l'attività di
distribuzione, sia l'attività di vendita siano sottoposte a regime
autorizzativo, anziché concessorio, estendendo a tutte le imprese quanto già
previsto solo per l'Eni.
Mercato libero e vincolato. L'Autorità propone che siano riconosciuti
clienti idonei tutti i clienti finali con consumi superiori a 200.000 metri cubi
per anno senza distinzione per usi finali. L'adozione di tale soglia consente di
evitare discriminazioni riconoscendo l'idoneità anche alle utenze non
industriali e ospedaliere oggi sottoposte al regime delle tariffe amministrate.
Le forniture di gas potranno essere negoziate separatamente con i diversi
operatori presenti sul mercato dell'approvvigionamento. L'Autorità propone
anche che il riconoscimento di idoneità venga esteso a tutte le imprese
distributrici che superano la soglia di vendita annua ai clienti vincolati (al
netto delle vendite ai clienti idonei) di 5 milioni di metri cubi (circa 460 su
770 aziende di distribuzione). La qualifica di cliente idoneo va riconosciuta,
limitatamente al gas consumato da clienti finali con cui siano stati stipulati
contratti di fornitura, a intermediari, grossisti e soggetti rivenditori, che
dimostrino di essere in possesso di requisiti atti a garantire la continuità e
la regolarità delle forniture. A giudizio dell'Autorità, dovrebbe essere
conferita la qualifica di cliente idoneo a tutti i soggetti allacciati a una
rete di distribuzione locale, associati in consorzi o in accordi collettivi di
fornitura, che complessivamente raggiungono la soglia di idoneità e siano
ubicati nello stesso comune o in distretti produttivi che si estendano su comuni
contigui.
Obblighi di servizio pubblico. L'Autorità propone l'introduzione di
specifici vincoli e obiettivi di servizio da imporre alle imprese per assicurare
l'interesse generale e la tutela dei clienti e utenti finali. I vincoli
garantiscono che i guadagni di efficienza e di riduzione dei costi dovuti
all'introduzione e alla diffusione di meccanismi concorrenziali non avvengano a
scapito della qualità del servizio stesso, della regolarità e dell'eguaglianza
dei diritti di consumatori e utenti.
Competitività del sistema gas nazionale. L'apertura del mercato del
gas dipende in modo decisivo dall'accesso dei fornitori alle reti di trasporto
internazionali, ed è necessario armonizzare in tempi rapidi le condizioni di
transito sulle reti di trasporto transfrontaliere e incentivare lo sviluppo
delle interconnessioni. L'Autorità dovrà emanare norme sulla compatibilità
economica del gas importato da Stati non membri dell'Unione europea, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare lo sviluppo della concorrenza e condizioni di
sicurezza complessiva del sistema gas nazionale. L'Autorità ritiene che le
condizioni di reciprocità debbano essere assicurate perseguendo il più elevato
grado di apertura del mercato nazionale. I meccanismi di reciprocità della
Direttiva europea favoriscono le imprese degli Stati membri nei quali il
riconoscimento di idoneità è più esteso, e l'elevato grado di apertura
proposto consentirebbe alle imprese italiane di operare sull'intero mercato
europeo e di rafforzarsi al più presto per affrontare una concorrenza che si
preannuncia vivace e immediata. L'Autorità condivide la preoccupazione di
evitare comportamenti anticoncorrenziali e di dumping da parte di imprese che
ricevono sussidi e aiuti statali in altri Stati membri, e l'esigenza di
garantire alle imprese nazionali il libero transito sulle reti di trasporto che
attraversano altri Stati e l'accesso alle loro infrastrutture. Per conseguire
tali finalità strumenti efficaci sono previsti dal Trattato, come le norme
poste a tutela della concorrenza e della trasparenza dei bilanci delle società,
e potranno essere attivati per colpire forme di intervento sleale da parte di
operatori di altri Paesi e ingiustificate barriere poste all'entrata sui loro mercati.