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Comunicato stampa

Aggiornati gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate (provvedimento Cip n.6/92)

Milano, 2 luglio 1999

Sta per essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, ed è

disponibile sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

(www.autorita.energia.it), la deliberazione n. 81/99 sull'

href="atti-e-provvedimenti/dettaglio/99/81-99" title="Delibera n.81/99">Aggiornamento dei prezzi

di cessione dell'energia elettrica e dei contributi riconosciuti alla nuova

energia prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili ed assimilate

ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 22, comma 5, della legge 9 gennaio

1991, n. 9.

Il provvedimento dell'Autorità riguarda l'aggiornamento dei

prezzi di cessione e dei contributi previsti dal provvedimento del Comitato

interministeriale dei prezzi (CIP) del 29 aprile 1992, n. 6, per gli impianti

che utilizzano le fonti rinnovabili di energia (come le centrali idroelettriche

di piccola taglia, gli impianti solari, eolici) o le fonti assimilate (come la

cogenerazione). L'aggiornamento definito dall'Autorità si propone di dare

certezza agli operatori, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e dei nuovi

elementi che caratterizzano oggi il sistema elettrico, quali l'andamento

decrescente dei prezzi di offerta degli impianti, il progresso tecnico, il

processo di liberalizzazione e di creazione del mercato elettrico ed i vincoli

ambientali, a cui i produttori devono sempre più sottostare.

Il provvedimento del CIP n. 6/92 aveva, infatti, stabilito

una struttura di prezzi di cessione e di contributi, articolata tra componenti

di costo evitato di produzione per il sistema elettrico nazionale (nelle tre

specifiche voci di costo evitato di impianto; di esercizio, manutenzione e spese

generali; di combustibile) ed una componente di incentivazione correlata ai

maggiori costi delle specifiche tecnologie di generazione elettrica rispetto a

quelli dell'impianto a gas a ciclo combinato preso a riferimento per determinare

il costo evitato di produzione. Questa componente incentivante, determinata in

base ad una rata annua di ammortamento su otto anni ed al tasso di remunerazione

reale del 7%, veniva corrisposta al fine di consentire ai soggetti un recupero

accelerato del capitale investito. Lo stesso provvedimento aveva introdotto

anche un meccanismo di aggiornamento annuale degli stessi prezzi e contributi,

applicato dalla Cassa conguaglio in funzione dell'andamento dell'inflazione, in

modo da mantenere stabile il valore del tasso reale di remunerazione

dell'investimento e quindi proteggere l'incentivazione dall'erosione monetaria

soprattutto se essa, come in questo caso, si distribuiva in un arco di tempo

sufficientemente ampio.

L'evoluzione tecnologica ha profondamente modificato le

condizioni di partenza. Rilevazioni di mercato, avvalorate anche da dati forniti

da qualificati produttori nazionali ed esteri del settore elettromeccanico,

nonché i dati desunti dal "Libro bianco per la valorizzazione energetica

delle fonti rinnovabili" curato dall'Enea mostrano:

  1. una riduzione del costo di investimento dell'impianto a ciclo combinato gas-vapore preso a riferimento nel provvedimento del CIP n. 6/92, il cui valore corrente era stato posto, all'epoca, pari a 1.400.000 Lire/kW e che oggi è attorno a 1.100.000 Lire/kW. Tuttavia, a seguito degli aggiornamenti annuali operati dalla Cassa conguaglio in funzione dell'inflazione, il costo evitato di impianto è lievitato oggi ad oltre 1.800.000 Lire/kW (e come tale viene riconosciuto a tutti i produttori, indipendentemente dalla data di entrata in esercizio dei loro impianti);
  2. l'aumento del rendimento termodinamico degli impianti a ciclo combinato di più recente realizzazione, pari ad oltre il 52%, e che ha superato considerevolmente quello dell'impianto preso a riferimento dal CIP nel 1992, stimato attorno al 45,9%, mentre all'utenza non vengono trasferiti i benefici conseguenti alla riduzione dei consumi specifici di gas naturale;
  3. il raggiungimento di un maggior livello di competitività dell'energia prodotta dagli impianti utilizzanti fonti rinnovabili ed assimilate, le cui tecnologie di conversione energetica hanno conseguito, in alcuni casi (eolico ad esempio) un livello di maturità e di diffusione tale da renderle ormai prossime alla competitività con costi del kWh prodotto confrontabili con i costi di quello ottenuto da fonte convenzionale.

Oggi si riscontra che in assenza del meccanismo di

aggiornamento biennale vengono riconosciuti, a favore degli impianti entrati in

esercizio dopo l'1 gennaio 1997 (data successivamente alla quale sono da

ritenersi non più congrui i costi evitati definiti dal CIP nel 1992)

corrispettivi tanto maggiori quanto più risulta distante la data di entrata in

esercizio rispetto all'anno 1992, dal momento che nella disciplina previgente al

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE

recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, non erano

previsti termini per l'esercizio delle attività incentivate. E' evidente che

questo contrasta con l'obiettivo di politica energetica nazionale, perseguito

attraverso la legge n. 9/91, di incentivare l'entrata in esercizio degli

impianti al fine di favorire lo sviluppo di una produzione nazionale da fonti

rinnovabili ed assimilate dopo la rinuncia al nucleare.

La normativa pertanto, non prevedendo la decadenza dei

diritti in caso di ritardata realizzazione degli impianti, poteva favorire

comportamenti speculativi da parte degli operatori interessati, premiando, di

fatto, la loro inerzia nelle realizzazioni. Il decreto legislativo n. 79/99 ha

colmato tale vuoto normativo imponendo, all'articolo 15, comma 1, la rinuncia

delle incentivazioni ai soggetti che non rispetteranno la data di entrata in

esercizio dell'impianto indicata nelle convenzioni stipulate con l'Enel.

E' possibile, infatti, dimostrare che, in assenza degli

aggiornamenti biennali, quanto più l'innovazione tecnologica riduce sia il

costo di investimento sia il consumo specifico di combustibile e quanto più è

lontana dal 1992 la data in cui l'impianto è entrato in esercizio, tanto più

crescono il valore attuale netto dei flussi di cassa attesi, l'indice di

profittabilità, il tasso di rendimento del progetto, mentre si riduce il numero

di anni necessari a recuperare il capitale investito. In altre parole, si

verifica che in assenza dell'aggiornamento biennale, ma grazie agli effetti

dell'aggiornamento annuale in funzione dell'inflazione, i prezzi di cessione

possono determinare redditività superiori a quella standard del 7% stabilita

dal CIP nel 1992 (raggiungendo in alcuni casi anche valori doppi). Inoltre, tali

maggiori redditività possono determinare anche discriminazioni tra gli stessi

produttori, a svantaggio di coloro che sono stati celeri nel realizzare i

progetti d'investimento. Oltre al fatto che occorre evitare che un aggiornamento

determinato dalla sola indicizzazione all'inflazione imponga ai consumatori

oneri non necessari ai fini dell'incentivazione.

Diventa dunque obbligatorio per l'Autorità, mantenendo nella

sua struttura il provvedimento del CIP del 1992, aggiornare il sistema dei

prezzi e dei contributi da esso previsto. In effetti, la legge 9 gennaio 1991,

n. 9, che dà origine allo stesso provvedimento del CIP del 1992, prevedeva che

i prezzi di cessione ed i contributi venissero aggiornati, con cadenza almeno

biennale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica. Questi provvedimenti di

aggiornamento avrebbero dovuto ridefinire con cadenza almeno biennale i prezzi

in base al criterio dei costi evitati. La successione di tali aggiornamenti

avrebbe avuto anche l'effetto di prevenire incrementi (ingiustificati) del tasso

reale di remunerazione del 7% in ragione dell'innovazione tecnologica nel

settore della generazione elettrica, nel caso di una consistente riduzione nei

costi di investimento degli impianti da fonti convenzionali e di un sensibile

miglioramento nei rendimenti termodinamici degli stessi.

In realtà nulla è accaduto fino ad oggi e l'Autorità con

la sua deliberazione provvede per la prima volta a fare un aggiornamento dovuto

e necessario.

L'Autorità, partendo dal valore di mercato rilevato per

l'impianto di riferimento nel biennio 1999-2000, ha definito una successione di

costi evitati nel tempo, tra loro indipendenti, determinando scaglioni di prezzi

e contributi per i bienni 1995-1996 e 1997-1998 ed applicabili ad impianti con

entrata in esercizio, rispettivamente, nei bienni 1997-1998 e 1999-2000. Il

provvedimento, pertanto, si estenderà solo agli impianti che sono entrati in

esercizio a partire dall'1 gennaio 1997, i quali rappresentano circa il 60% di

tutta la potenza soggetta ad incentivazione (e pari complessivamente a circa

13.000 MW).

Il provvedimento di aggiornamento - la cui entrata in

vigore è stabilita a partire dall'1 gennaio 2000 - riguarderà soltanto, da un

lato, gli impianti dei produttori-distributori (segnatamente l'Enel ed alcune

imprese elettriche degli enti locali) la cui nuova energia ottenuta da fonti

rinnovabili ed assimilate è oggi soggetta ai contributi previsti dal

provvedimento del CIP n. 6/92 e, dall'altro, gli impianti per la produzione di

energia elettrica mediante combustione del CDR che verranno realizzati in alcune

regioni italiane, quali Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, al fine di

fronteggiare l'emergenza-rifiuti.

Il provvedimento dell'Autorità tiene conto degli elementi

acquisiti a seguito dell'invio di numerose memorie scritte da parte di

associazioni di imprese, associazioni ambientaliste e di consumatori e di

imprese elettriche direttamente interessate dagli effetti dell'aggiornamento dei

prezzi di cessione e dei contributi. Il provvedimento, pertanto, non si applica

alle cosiddette "iniziative prescelte" (inserite nelle prime sei

graduatorie formatesi fino al 30 giugno 1995 secondo la procedura prevista dal

decreto del Ministro dell'industria 25 settembre 1992 ed ammesse alla cessione

destinata di energia all'Enel) ed alle convenzioni quadro (accordi stipulati tra

Edison, Sondel e Fiat con l'Enel prima dell'entrata in vigore della legge n. 9

gennaio 1991, n. 9), entrambe tutelate dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Per

questi casi, anche al fine di dissipare elementi di ambiguità relativi

all'interpretazione delle fonti normative, l'Autorità ha deciso un supplemento

di indagine il cui esito sarà subordinato ad un parere richiesto al Consiglio

di Stato.

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