href="atti-e-provvedimenti/dettaglio/99/81-99" title="Delibera n.81/99">Aggiornamento dei prezzi
di cessione dell'energia elettrica e dei contributi riconosciuti alla nuova
energia prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili ed assimilate
ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 22, comma 5, della legge 9 gennaio
1991, n. 9.
Il provvedimento dell'Autorità riguarda l'aggiornamento dei
prezzi di cessione e dei contributi previsti dal provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi (CIP) del 29 aprile 1992, n. 6, per gli impianti
che utilizzano le fonti rinnovabili di energia (come le centrali idroelettriche
di piccola taglia, gli impianti solari, eolici) o le fonti assimilate (come la
cogenerazione). L'aggiornamento definito dall'Autorità si propone di dare
certezza agli operatori, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e dei nuovi
elementi che caratterizzano oggi il sistema elettrico, quali l'andamento
decrescente dei prezzi di offerta degli impianti, il progresso tecnico, il
processo di liberalizzazione e di creazione del mercato elettrico ed i vincoli
ambientali, a cui i produttori devono sempre più sottostare.
Il provvedimento del CIP n. 6/92 aveva, infatti, stabilito
una struttura di prezzi di cessione e di contributi, articolata tra componenti
di costo evitato di produzione per il sistema elettrico nazionale (nelle tre
specifiche voci di costo evitato di impianto; di esercizio, manutenzione e spese
generali; di combustibile) ed una componente di incentivazione correlata ai
maggiori costi delle specifiche tecnologie di generazione elettrica rispetto a
quelli dell'impianto a gas a ciclo combinato preso a riferimento per determinare
il costo evitato di produzione. Questa componente incentivante, determinata in
base ad una rata annua di ammortamento su otto anni ed al tasso di remunerazione
reale del 7%, veniva corrisposta al fine di consentire ai soggetti un recupero
accelerato del capitale investito. Lo stesso provvedimento aveva introdotto
anche un meccanismo di aggiornamento annuale degli stessi prezzi e contributi,
applicato dalla Cassa conguaglio in funzione dell'andamento dell'inflazione, in
modo da mantenere stabile il valore del tasso reale di remunerazione
dell'investimento e quindi proteggere l'incentivazione dall'erosione monetaria
soprattutto se essa, come in questo caso, si distribuiva in un arco di tempo
sufficientemente ampio.
L'evoluzione tecnologica ha profondamente modificato le
condizioni di partenza. Rilevazioni di mercato, avvalorate anche da dati forniti
da qualificati produttori nazionali ed esteri del settore elettromeccanico,
nonché i dati desunti dal "Libro bianco per la valorizzazione energetica
delle fonti rinnovabili" curato dall'Enea mostrano:
- una riduzione del costo di investimento dell'impianto a ciclo combinato
gas-vapore preso a riferimento nel provvedimento del CIP n. 6/92, il cui
valore corrente era stato posto, all'epoca, pari a 1.400.000 Lire/kW e che
oggi è attorno a 1.100.000 Lire/kW. Tuttavia, a seguito degli aggiornamenti
annuali operati dalla Cassa conguaglio in funzione dell'inflazione, il costo
evitato di impianto è lievitato oggi ad oltre 1.800.000 Lire/kW (e come
tale viene riconosciuto a tutti i produttori, indipendentemente dalla data
di entrata in esercizio dei loro impianti);
- l'aumento del rendimento termodinamico degli impianti a ciclo combinato di
più recente realizzazione, pari ad oltre il 52%, e che ha superato
considerevolmente quello dell'impianto preso a riferimento dal CIP nel 1992,
stimato attorno al 45,9%, mentre all'utenza non vengono trasferiti i
benefici conseguenti alla riduzione dei consumi specifici di gas naturale;
- il raggiungimento di un maggior livello di competitività dell'energia
prodotta dagli impianti utilizzanti fonti rinnovabili ed assimilate, le cui
tecnologie di conversione energetica hanno conseguito, in alcuni casi
(eolico ad esempio) un livello di maturità e di diffusione tale da renderle
ormai prossime alla competitività con costi del kWh prodotto confrontabili
con i costi di quello ottenuto da fonte convenzionale.
Oggi si riscontra che in assenza del meccanismo di
aggiornamento biennale vengono riconosciuti, a favore degli impianti entrati in
esercizio dopo l'1 gennaio 1997 (data successivamente alla quale sono da
ritenersi non più congrui i costi evitati definiti dal CIP nel 1992)
corrispettivi tanto maggiori quanto più risulta distante la data di entrata in
esercizio rispetto all'anno 1992, dal momento che nella disciplina previgente al
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, non erano
previsti termini per l'esercizio delle attività incentivate. E' evidente che
questo contrasta con l'obiettivo di politica energetica nazionale, perseguito
attraverso la legge n. 9/91, di incentivare l'entrata in esercizio degli
impianti al fine di favorire lo sviluppo di una produzione nazionale da fonti
rinnovabili ed assimilate dopo la rinuncia al nucleare.
La normativa pertanto, non prevedendo la decadenza dei
diritti in caso di ritardata realizzazione degli impianti, poteva favorire
comportamenti speculativi da parte degli operatori interessati, premiando, di
fatto, la loro inerzia nelle realizzazioni. Il decreto legislativo n. 79/99 ha
colmato tale vuoto normativo imponendo, all'articolo 15, comma 1, la rinuncia
delle incentivazioni ai soggetti che non rispetteranno la data di entrata in
esercizio dell'impianto indicata nelle convenzioni stipulate con l'Enel.
E' possibile, infatti, dimostrare che, in assenza degli
aggiornamenti biennali, quanto più l'innovazione tecnologica riduce sia il
costo di investimento sia il consumo specifico di combustibile e quanto più è
lontana dal 1992 la data in cui l'impianto è entrato in esercizio, tanto più
crescono il valore attuale netto dei flussi di cassa attesi, l'indice di
profittabilità, il tasso di rendimento del progetto, mentre si riduce il numero
di anni necessari a recuperare il capitale investito. In altre parole, si
verifica che in assenza dell'aggiornamento biennale, ma grazie agli effetti
dell'aggiornamento annuale in funzione dell'inflazione, i prezzi di cessione
possono determinare redditività superiori a quella standard del 7% stabilita
dal CIP nel 1992 (raggiungendo in alcuni casi anche valori doppi). Inoltre, tali
maggiori redditività possono determinare anche discriminazioni tra gli stessi
produttori, a svantaggio di coloro che sono stati celeri nel realizzare i
progetti d'investimento. Oltre al fatto che occorre evitare che un aggiornamento
determinato dalla sola indicizzazione all'inflazione imponga ai consumatori
oneri non necessari ai fini dell'incentivazione.
Diventa dunque obbligatorio per l'Autorità, mantenendo nella
sua struttura il provvedimento del CIP del 1992, aggiornare il sistema dei
prezzi e dei contributi da esso previsto. In effetti, la legge 9 gennaio 1991,
n. 9, che dà origine allo stesso provvedimento del CIP del 1992, prevedeva che
i prezzi di cessione ed i contributi venissero aggiornati, con cadenza almeno
biennale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica. Questi provvedimenti di
aggiornamento avrebbero dovuto ridefinire con cadenza almeno biennale i prezzi
in base al criterio dei costi evitati. La successione di tali aggiornamenti
avrebbe avuto anche l'effetto di prevenire incrementi (ingiustificati) del tasso
reale di remunerazione del 7% in ragione dell'innovazione tecnologica nel
settore della generazione elettrica, nel caso di una consistente riduzione nei
costi di investimento degli impianti da fonti convenzionali e di un sensibile
miglioramento nei rendimenti termodinamici degli stessi.
In realtà nulla è accaduto fino ad oggi e l'Autorità con
la sua deliberazione provvede per la prima volta a fare un aggiornamento dovuto
e necessario.
L'Autorità, partendo dal valore di mercato rilevato per
l'impianto di riferimento nel biennio 1999-2000, ha definito una successione di
costi evitati nel tempo, tra loro indipendenti, determinando scaglioni di prezzi
e contributi per i bienni 1995-1996 e 1997-1998 ed applicabili ad impianti con
entrata in esercizio, rispettivamente, nei bienni 1997-1998 e 1999-2000. Il
provvedimento, pertanto, si estenderà solo agli impianti che sono entrati in
esercizio a partire dall'1 gennaio 1997, i quali rappresentano circa il 60% di
tutta la potenza soggetta ad incentivazione (e pari complessivamente a circa
13.000 MW).
Il provvedimento di aggiornamento - la cui entrata in
vigore è stabilita a partire dall'1 gennaio 2000 - riguarderà soltanto, da un
lato, gli impianti dei produttori-distributori (segnatamente l'Enel ed alcune
imprese elettriche degli enti locali) la cui nuova energia ottenuta da fonti
rinnovabili ed assimilate è oggi soggetta ai contributi previsti dal
provvedimento del CIP n. 6/92 e, dall'altro, gli impianti per la produzione di
energia elettrica mediante combustione del CDR che verranno realizzati in alcune
regioni italiane, quali Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, al fine di
fronteggiare l'emergenza-rifiuti.
Il provvedimento dell'Autorità tiene conto degli elementi
acquisiti a seguito dell'invio di numerose memorie scritte da parte di
associazioni di imprese, associazioni ambientaliste e di consumatori e di
imprese elettriche direttamente interessate dagli effetti dell'aggiornamento dei
prezzi di cessione e dei contributi. Il provvedimento, pertanto, non si applica
alle cosiddette "iniziative prescelte" (inserite nelle prime sei
graduatorie formatesi fino al 30 giugno 1995 secondo la procedura prevista dal
decreto del Ministro dell'industria 25 settembre 1992 ed ammesse alla cessione
destinata di energia all'Enel) ed alle convenzioni quadro (accordi stipulati tra
Edison, Sondel e Fiat con l'Enel prima dell'entrata in vigore della legge n. 9
gennaio 1991, n. 9), entrambe tutelate dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Per
questi casi, anche al fine di dissipare elementi di ambiguità relativi
all'interpretazione delle fonti normative, l'Autorità ha deciso un supplemento
di indagine il cui esito sarà subordinato ad un parere richiesto al Consiglio
di Stato.