Comunicato stampa
Le proposte dell'Autorità sugli oneri nucleari
Milano, 19 maggio 1998
Tra i vari compiti che la legge attribuisce all'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, vi è anche quello di verificare la congruità dei
criteri adottati per la determinazione dei rimborsi, da riconoscere all'Enel e
alle imprese appaltatrici, degli oneri connessi alla sospensione e
all'interruzione dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari,
nonché alla loro chiusura.
Al termine di un complesso lavoro di analisi e di studio,
l'Autorità ha oggi diffuso un documento per la consultazione contenente
indicazioni e proposte che potrebbero anche comportare una riduzione degli oneri
che erano stati riconosciuti nei rimborsi. Il documento per la consultazione è
disponibile presso la sede dell'Autorità, può essere ricevuto in seguito a
richiesta scritta oppure attraverso rete.
Nei prossimi giorni si terranno le audizioni con i soggetti
interessati: il 29 maggio è il termine ultimo per il ricevimento di note ed
osservazioni.
La sospensione dei lavori per le nuove centrali (Montalto di
Castro e Trino II) e la chiusura di quelle in funzione (Trino, Caorso e Latina),
fu decisa in seguito agli esiti del referendum popolare del novembre 1987.
Per la reintegrazione dei costi dovuti a questa decisione, fu
stabilito un sovrapprezzo, oggi inglobato nella tariffa elettrica, che a fine
giugno 1997 ammontava mediamente a 9,2 lire/kWh. Dall'1 luglio 1997 l'Autorità
ha cautelativamente ridotto tale voce della tariffa a 1,4 lire/kWh, per evitare
che alcuni soggetti potessero essere remunerati oltre il dovuto, qualora
l'accertamento avviato dalla stessa Autorità comportasse una revisione verso il
basso dei contributi. Le stime effettuate dalla Cassa conguaglio per il settore
elettrico sulla situazione degli oneri nucleari riconosciuti, corrisposti e
ancora da corrispondere è riportata nella seguente tabella.
Oneri riconosciuti (miliardi di lire) |
Interessi per pagamento differito (miliardi di lire) |
Pagamenti effettuati al 31/12/97 (miliardi di lire) |
Pagamenti residui al 31/12/97 (miliardi di lire) |
|
---|---|---|---|---|
Enel | 8.881 | 3.434 | 9.938 | 2.477 |
Imprese appaltatrici | 1.857 | 1.148 | 2.394 | 611 |
Totale generale | 10.738 | 4.582 | 12.232 | 3.088 |
Negli anni scorsi la questione degli oneri nucleari e dei
metodi adottati per la corresponsione dei rimborsi è stata al centro di diverse
inchieste e accertamenti da parte di commissioni e gruppi di indagine. Più di
recente la Corte dei conti in una sua deliberazione del 16 dicembre 1997 sui
rendiconti della Cassa conguaglio ha rilevato, tra l'altro, irregolarità
nell'applicazione delle diverse deliberazioni del CIP sugli oneri nucleari per
il periodo 1989-1991.
Poiché la deliberazione della Corte dei conti avrebbe di
fatto comportato l'annullamento degli atti contestati alla Cassa conguaglio, il
Governo ha emanato il 25 marzo scorso un proprio decreto legge e confermato
l'obbligo per la Cassa conguaglio di dare esecuzione alle decisioni che verranno
prese dall'Autorità. Tali decisioni sono oramai prossime e saranno prese non
appena sarà stato concluso il processo di consultazione delle parti
interessate. Fino a quel momento la Cassa conguaglio, che è sottoposta
all'Autorità, non potrà prendere alcuna decisione.
Nel documento per la consultazione, l'Autorità ritiene
sostanzialmente congrui i criteri già adottati dal Comitato interministeriale
dei prezzi e dalla Cassa conguaglio ai fini delle definizione dei rimborsi
nucleari. Fanno però eccezione stime a suo tempo proposte sul dimensionamento
di scorte di uranio naturale e servizi di arricchimento, sulla valutazione delle
immobilizzazioni a magazzino dello stesso combustibile e sul calcolo degli
interessi in corso d'anno per pagamento differito. Se i rilievi dell'Autorità
si dimostreranno fondati in tutto o in parte, il risultato potrà essere una
riduzione dell'onere nucleare residuo per alcune centinaia di miliardi.
Entrando nel merito della questione, l'Autorità ritiene che
gli approvvigionamenti del servizio di arricchimento del combustibile nucleare
siano stati sovradimensionati rispetto a quelli che si sarebbero resi
effettivamente necessari tenendo conto della data programmata di entrata in
servizio degli impianti ancora in costruzione.
L'Autorità ritiene sovrastimata anche la valutazione degli
oneri per la mancata utilizzazione del combustibile nucleare. Due sarebbero
state le alternative possibili: la vendita immediata di tutte le scorte di
combustibile nucleare sul mercato secondario, o la vendita dilazionata sul
mercato primario con riconoscimento di interessi per forzato immobilizzo. Si
riconobbero invece svalutazioni iniziali alla data di interruzione dei lavori,
successive svalutazioni ed interessi per forzato immobilizzo. Di conseguenza l'Enel
non avrebbe avuto incentivi a vendere il combustibile al meglio e nel minor
tempo possibile.
Sugli interessi per pagamento differito degli oneri,
l'Autorità ritiene che essi siano stati calcolati con un metodo difforme
rispetto al metodo civilistico, che distingue il conto capitale dal conto
interessi e prevede che, in caso di versamenti a rimborso, questi vadano a
compensare prima il conto interessi. Gli interessi cui si fa riferimento sono
quelli già capitalizzati e non, come applicato dalla Cassa conguaglio, quelli
in maturazione in corso d'anno, non esigibili. Il calcolo operato dalla Cassa ha
determinato un aumento del valore degli interessi da percepire.
Il documento dell'Autorità affronta anche il problema dei
costi futuri da affrontare per la definitiva sistemazione dei rifiuti
radioattivi e lo smantellamento delle centrali, manifestando l'opportunità di
una netta separazione tra la contabilità dei costi sostenuti per la
interruzione dei lavori e la chiusura anticipata delle centrali e quella
relativa ad attività appena avviate e ancora da portare a termine.