Comunicato stampa
Fissati dall'Autorità i nuovi prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica
Milano, 28 ottobre 1997
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la delibera n. 108 adottata oggi, ha fissato i nuovi prezzi per la cessione all'Enel Spa delle eccedenze di energia elettrica da parte dei produttori privati e i nuovi contributi riconosciuti alle imprese produttrici e distributrici. II provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
II provvedimento modifica il regime introdotto con il provvedimento CIP 6 dell'aprile del 1992 che incentivava la produzione di energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e assimilate.
Prima del provvedimento dell'Autorità, i prezzi di cessione delle eccedenze erano composti da tre voci: costo evitato di impianto, riconosciuto solo nelle ore piene (quelle con maggiore domanda di energia elettrica sulla rete); costo evitato di combustibile, riconosciuto sia nelle ore piene sia in quelle vuote (quelle con minor domanda, tipicamente le ore notturne); un incentivo, differenziato
per tipologia di impianto, riconosciuto solo nelle ore piene alla nuova produzione da fonti rinnovabili o assimilate, per un periodo di otto anni dall'entrata in funzione dell'impianto.
Per ciascuna voce era prevista una modalità di indicizzazione che si e rivelata, nel tempo, premiante per i produttori privati, favorendo una dinamica crescente dei prezzi di cessione. Rilevante per tale andamento e risultato, per il costo evitato di combustibile, il riferimento al prezzo del gas naturale per la produzione di elettricità, stabilito dall'accordo Snam-Confindustria e, per il
costo di impianto, l'aggancio all'andamento dei prezzi al consumo.
Quindi i meccanismi di incentivazione hanno portato ad un forte aumento delle iniziative, contribuendo a determinare un eccesso di capacità produttiva nel sistema elettrico nazionale. La produzione di eccedenze è passata da 1,5 TWh del 1990 a 4,8 TWh del 1996 con un aumento delle quantità prodotte del 220% mentre i prezzi medi di cessione sono passati da 59 Lire/kWh nel 1990 a 104 Lire/kWh
del 1996, con un aumento del 76%. Nel 1996 ciò ha dato luogo ad un fatturato per i produttori indipendenti pari a 496 miliardi di lire, di cui 191 miliardi a carico dell'Enel e 305 miliardi a carico della cassa conguaglio settore elettrico.
La necessità di intervenire sui prezzi di cessione delle eccedenze, e più in generale sull'intera materia del provvedimento CIP 6, era da tempo all'attenzione dell'Autorità, che prevedeva di darvi soluzione nell'ambito del prossimo riordino generale del sistema tariffario previsto dalla legge istitutiva n. 481/95. La decisione, annunciata dall'Enel lo scorso 23 luglio, di sospendere il
ritiro delle eccedenze, ha indotto l'Autorità a provvedervi anticipatamente, con un intervento comunque coerente con il progetto complessivo in via di definizione.
II provvedimento dell'Autorità mantiene la struttura dei prezzi di cessione delle eccedenze, ma ne varia i livelli rendendoli più aderenti ai costi effettivi ed alle mutate condizioni del rapporto tra domanda e offerta di energia elettrica nel sistema nazionale. La situazione di eccedenza di offerta, infatti, rende poco significativo per l'Enel il costo evitato di impianto, in quanto
l'acquisto delle eccedenze (per loro natura senza garanzia di potenza) non si traduce in risparmio.
Per il costo evitato di impianto, che continua ad essere corrisposto solo nelle ore piene, è stato stabilito un andamento decrescente nel tempo concesso solo per i primi otto anni di esercizio dell'impianto; prima del provvedimento dell'Autorità era illimitato. Sono state anche corrette le modalità di calcolo, e per gli impianti esistenti si andrà a regime dall'inizio del 2000.
II costo evitato dell'energia è stato uniformato ai parametri introdotti con il nuovo meccanismo in vigore dallo scorso luglio, basato sulla media di un paniere internazionale di combustibili fossili. Il costo evitato di combustibile, fino alla fine del 1998, sarà pari al costo riconosciuto del combustibile della produzione termoelettrica nazionale sia in ore piene sia in ore vuote.
Successivamente sarà riconosciuto nella stessa misura in ore piene, ma in misura pari al costo riconosciuto del combustibile medio della produzione nazionale, nelle ore vuote. Poichè il costo di combustibile medio della produzione nazionale è inferiore al costo di combustibile della produzione termoelettrica nazionale, che non comprende la fonte idroelettrica, anche per tale voce si ottiene un
andamento decrescente nel tempo.
II provvedimento, non altera il regime di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate, lasciando invariate le voci riconosciute a tale titolo, coerentemente con gli obiettivi di salvaguardia ambientale della legge 9 del gennaio 1991.
In termini economici, rispetto alla situazione precedente, il provvedimento dell'Autorità si traduce in una riduzione del prezzo medio delle eccedenze da 104 Lire/kWh a 87 Lire/kWh dalla data di entrata in vigore e per tutto il 1998, di 69 Lire/kWh per il 1999 e di 65 Lire/kWh dal 2000.
La gradualità del provvedimento salvaguarda il trattamento di impianti di generazione di energia elettrica di indiscusso valore energetico e ambientale per il Paese che il regime precedente ha comunque contribuito a realizzare.
L'abbattimento progressivo dei prezzi avvicina i costi evitati riconosciuti ai produttori a quelli compatibili con la presenza di un acquirente obbligato di ultima istanza e riflette la prospettiva di una prossima apertura del mercato della generazione elettrica, con l'abbandono dei prezzi amministrati per la cessione di eccedenze.
In occasione della definizione dei nuovi prezzi di cessione, l'Autorità auspica infatti, che Parlamento e Governo diano attuazione alla progettata liberalizzazione del mercato delle eccedenze, anche come prime passaggio verso la più ampia apertura prevista dalla direttiva europea.
Nella delicata fase di transizione che il settore sta attraversando, l'Autorità ha accolto con soddisfazione la decisione comunicata dall'Enel, di mantenere in vita le convenzioni in atto per il ritiro delle eccedenze definendo, ai prezzi vigenti, i rapporti con i produttori di eccedenze per il periodo tra il 23 luglio scorso e la data di decorrenza della delibera odierna.