Seguici su:






Comunicato stampa

Chiarimento su sospensione delibera 354/2016/R/eel “Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2016, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in maggior tutela”

Milano, 29 luglio 2016

L'Autorità, in relazione alla propria delibera 354/2016/R/eel (Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2016, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela), provvisoriamente sospesa per effetto del decreto cautelare monocratico n. 911 del Tar Lombardia del 19 luglio 2016, confermato con successivo decreto n.982 del 28 luglio 2016, ha pubblicato sul proprio sito internet (www.autorita.energia.it) il seguente chiarimento:



"Per effetto del decreto cautelare monocratico del Presidente della Sezione II del TAR Lombardia, Milano, emanato ai sensi dell'articolo 56 c.p.a., 19 luglio 2016, n. 911 è stata provvisoriamente sospesa l'efficacia della deliberazione dell'Autorità 354/2016/R/eel, recante "Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2016, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela". Tale decisione è stata confermata dal successivo decreto monocratico del medesimo Giudice 28 luglio 2016, n. 982.

Al fine di dissipare le incertezze applicative segnalate, nonché di tutelare il cliente finale in maggior tutela da eventuali pregiudizi che potrebbero determinarsi in detto incerto contesto, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, precisa che, per effetto delle decisioni del succitato  Giudice, di cui prende atto, non possono che trovare applicazione le condizioni economiche del servizio di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela approvate con deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2016, 140/2016/R/eel, e, più  precisamente,  i valori dell'elemento PE, dell'elemento PD e del corrispettivo PPE di cui alle tabelle allegate alla suddetta deliberazione (qualora, per alcune utenze,  differenziati anche su base mensile, i valori riferiti al mese di giugno). 

Sono fatti salvi gli effetti di ulteriori determinazioni assunte in sede giurisdizionale."