Comunicato stampa
Gas: scuole, ospedali e altre strutture di assistenza manterranno servizio tutela definito dall’Autorità
Anche le piccole e medie imprese con consumi non superiori a 50.000 Smc/anno
Milano, 15 giugno 2011
Scuole, ospedali, case di cura e di riposo, carceri e altre strutture pubbliche e private che svolgano attività di interesse generale e sociale potranno continuare ad usufruire del servizio di tutela per la fornitura di gas, a prezzi governati dall'Autorità per l'energia e aggiornati ogni tre mesi.
Lo ha stabilito l'Autorità a seguito del recepimento del Terzo Pacchetto energia, modificando il precedente Testo Integrato vendita gas secondo il quale dal 1° ottobre 2011 a tutti i clienti non domestici mai passati al mercato libero, non sarebbe più stato applicato il servizio di tutela (1).
Con lo stesso provvedimento (delibera ARG/gas 71/11), l'Autorità ha stabilito che potranno continuare ad usufruire del servizio di tutela anche le piccole e medie imprese con consumi non superiori a 50.000 Smc/anno. Tutto ciò con l'obiettivo di mantenere particolari forme di tutela per quei clienti che le normative europee sull'apertura alla concorrenza nel settore dell'energia definiscono come più vulnerabili.
L'Autorità ha anche stabilito obblighi informativi a tutela e informazione dei clienti interessati. Le società di vendita dovranno quindi inviare a tutti i clienti che dal 1° ottobre saranno sul mercato libero apposite comunicazioni, sulla base di precisi criteri e modalità.
In particolare, dovrà essere prevista un'opportuna informazione affinché il cliente finale venga avvisato in anticipo della eventuale cessazione del servizio di tutela e affinché possa disporre di elementi informativi adeguati per una scelta consapevole nel libero mercato, rimanendo con lo stesso venditore o scegliendone uno diverso.
La delibera ARG/gas 71/11 è disponibile sul sito www.autorita.energia.it
(1) Il Testo integrato vendita gas (delibera ARG/gas 64/09), prevede che venga applicato il servizio di tutela gas a tutti i clienti domestici fino a 200mila mc/anno di consumi e, in via transitoria, anche i clienti non domestici che non avevano ancora cambiato fornitore fino al 30 settembre 2009 (se con consumi sopra i 200mila mc) e fino al 30 settembre 2010 se con consumi sotto i 200mila. Tale scadenza è stata rinviata di un anno con la delibera ARG/gas 64/10.