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Comunicato stampa

Gas: superare alcune criticità del Decreto stoccaggi

Necessari tetti antitrust più proconcorrenziali e benefici anche per famiglie e piccole imprese

Milano, 30 agosto 2010

L'Autorità per l'energia ha inviato a Parlamento e Governo una segnalazione su alcune criticità relative al Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 130, recante "misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali".

Fra le problematiche emergenti e per le quali l'Autorità propone interventi modificativi, figurano: l'esclusione degli autoconsumi dal calcolo della quota di immissione ai fini antitrust; l'incertezza sui benefici concreti per le famiglie e le piccole imprese; le modalità con cui si dovrebbe realizzare la collaborazione istituzionale tra l'Autorità per l'energia e il Ministero dello Sviluppo Economico, in relazione alle attività di supporto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella verifica degli impegni assunti da parte degli operatori.

In particolare, la segnalazione rileva che nella versione finale del Decreto gli autoconsumi non vengono ricompresi nel calcolo della quota di immissione(1), consentendo, di fatto, ad Eni di controllare (direttamente, attraverso le immissioni nette, ed indirettamente, attraverso le cessioni oltre confine) fino al 65% del totale del gas consumato in Italia, mantenendo di fatto il controllo del mercato. Se al contrario, come già segnalato dall'Autorità e richiesto dal Parlamento, gli autoconsumi non venissero scontati, tale quota non potrebbe superare il 55% del totale ed il mercato risulterebbe più concorrenziale.

Il Decreto, infatti, stabilisce che ciascun operatore non possa superare soglie predefinite in termini di quote di mercato, calcolate come la somma delle "quote di immissione" e delle "ulteriori partite che contribuiscono a determinare la quota di mercato all'ingrosso di un operatore". Sebbene nel testo finale non vengano esclusi gli  autoconsumi termoelettrici dal calcolo della quota di immissioni, è però espressamente previsto che gli autoconsumi siano portati a riduzione delle ulteriori partite che contribuiscono a determinare la quota di mercato di ciascun operatore.

Di conseguenza, la disponibilità di gas corrispondente agli autoconsumi non verrà - nei fatti - conteggiata nella determinazione della quota di mercato complessiva ai fini del rispetto delle soglie antitrust per gli operatori, e in particolare per il dominante ENI.

Fra le criticità del provvedimento vi sono poi le evidenti le disparità che gli effetti delle misure previste introducono a carico delle diverse categorie di clienti finali.

Per i clienti industriali sono previsti benefici diretti, tramite il finanziamento delle infrastrutture di stoccaggio, e indiretti, grazie alla maggiore concorrenza, alla riduzione dei costi di sistema, alla maggiore flessibilità e liquidità. Al contrario, risultano ancora molto incerti i possibili benefici per i clienti civili e le piccole imprese, che potranno beneficiare solo indirettamente delle nuove infrastrutture di stoccaggio(2).

Infine, altra criticità è la previsione secondo cui l'attività di assistenza del Dipartimento per l'energia dell'MSE a favore dell'Antitrust, circa la verifica degli impegni assunti dagli operatori, avvenga "anche avvalendosi dell'Autorità di regolazione"; tale disposizione, peraltro non prevista dalla legge delega, appare confliggente con la natura e le funzioni di una Autorità di regolazione indipendente, che non può configurarsi come il braccio tecnico od operativo di alcun Ministero, né tanto meno di un suo Dipartimento, condizione che verrebbe invece a determinarsi  per quanto previsto dal Decreto.







(1) Nella Segnalazione del 19 maggio scorso, l'Autorità  aveva sottolineato l'importanza di una corretta individuazione delle modalità di calcolo delle quote di mercato di ciascun operatore e, soprattutto,  come fosse determinante non scomputare dal calcolo gli autoconsumi ed in particolare, quindi, il gas destinato alla produzione termoelettrica. Infatti, "calcolare la quota di importazione al netto degli autoconsumi potrebbe portare, nell'attuale contesto, ad adottare strategie di offerta nel mercato elettrico determinate non da reale efficienza, ma dall'obiettivo di rispettare le soglie nel mercato gas, con uno spiazzamento non necessariamente efficiente degli impianti a gas dei competitori di ENI."
La Commissione Industria del Senato, nell'esprimere il proprio parere, aveva posto come condizione di "definire nel decreto legislativo, la metodologia per determinare la quota di mercato all'ingrosso del singolo operatore nel mercato nazionale, sulla base dei volumi di gas naturale che possono incidere effettivamente sul potere di mercato del singolo operatore nel mercato nazionale".Un'indicazione rafforzata dalla Commissione Attività Produttive della Camera che, nel proprio parere, aggiungeva alla stessa formula adottata dal Senato come condizione "e comprendendo anche gli autoconsumi".

(2) Ulteriori criticità sono legate alle misure previste per offrire ai soggetti investitori la possibilità di anticipare gli effetti derivanti dallo sviluppo degli stoccaggi previsti, per l'impatto che potranno avere sui corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento applicati ai clienti finali, attraverso l'aumento delle componenti tariffarie in bolletta. Inoltre, le disposizioni per assicurare l'invarianza economica per i clienti finali allacciati alla rete di distribuzione, non definiscono un meccanismo certo in grado di attribuire la ripartizione dei benefici anche ai clienti di minori dimensioni.