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Comunicato stampa

Energia: al Parlamento la Relazione 2010 sulla vigilanza Robin Hood Tax

<br>Sottoposte a controlli 525 aziende, per 113 imprese decisi ulteriori accertamenti <br /> Accertati nove casi di violazione per 2 milioni di euro

Milano, 27 dicembre 2010

Nel 2010, l'Autorità per l'energia ha sottoposto a vigilanza 525  imprese del settore energetico per verificare il rispetto del divieto di traslazione sui prezzi dell'addizionale Ires, la cosiddetta Robin Hood Tax.
Dai controlli svolti in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza (1), sono emersi 113 casi di variazioni dei margini di contribuzione per i quali scatteranno ulteriori verifiche e analisi da completarsi nel 2011. L'Autorità ha anche concluso 22 istruttorie su aziende del settore energetico, accertando nove casi di violazione del divieto di traslazione dell'imposta, per un totale complessivo di circa 2 milioni di euro.
E' quanto emerge dalla Relazione annuale sull'attività di vigilanza svolta nel corso dell'anno 2010 sul divieto di traslazione della cosiddetta "Robin Hood Tax" che l'Autorità è tenuta a trasmettere al Parlamento entro il termine del 31 dicembre (2).
La Relazione evidenzia anche alcune criticità che riguardano, in particolare, i poteri attribuiti all'Autorità e la possibilità di irrogare sanzioni amministrative a fronte di violazioni della Robin Hood Tax: su tali temi è stato chiamato a pronunciarsi il Consiglio di Stato.
"Se all'Autorità non fossero riconosciuti tali poteri e, quindi, in mancanza di qualsiasi deterrente,  la norma che impone il divieto di traslazione potrebbe essere disattesa dagli operatori" ha affermato il Presidente Alessandro Ortis.
Fra le criticità segnalate dall'Autorità nella Relazione, vi è anche la mancata previsione di un incremento delle risorse umane impegnate nei controlli: "per continuare nell'attività di vigilanza, vi è l'esigenza primaria di incrementare le risorse umane da dedicare a questa attività, a cui si è sinora in parte sopperito con la fattiva collaborazione della Guardia di Finanza. In tal senso, l'Autorità ha negli ultimi anni, in più occasioni, rivolto segnalazioni al Parlamento e al Governo" ha aggiunto Ortis

L'attività di vigilanza nel dettaglio
La Relazione è la terza predisposta dall'Autorità a seguito della legge 133 del 2008 che ha affidato al Regolatore il compito di vigilare sul rispetto da parte delle aziende energetiche del divieto di traslazione dell'addizionale IRES sui prezzi al consumo, al fine di evitare che l'aggravio d'imposta finisse per essere sopportato da soggetti diversi da quelli incisi.
Per accertare eventuali violazioni, l'Autorità non si è soffermata esclusivamente sul prezzo, ma ha tenuto in considerazione diversi elementi quali, ad esempio, un'analisi economica di natura contabile, fondata su registrazioni e documentazioni prodotte dalle imprese per obblighi di legge preesistenti e confluite nei bilanci pubblici di esercizio, utilizzando così uno strumento neutro e verificabile.
L'Autorità ha anche adottato una procedura di validazione dei dati ed ha attivato un canale 'diretto' di comunicazione con gli operatori, sia per dare opportune indicazioni tecnico-operative, sia per la soluzione di dubbi e incertezze, sia, e soprattutto, per eliminare le incoerenze e le difformità formali e sostanziali rilevate nel corso dell'esame dei dati forniti.
Inoltre, nel corso di quest'anno, l'Autorità ha introdotto alcune modifiche per ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi a carico delle società di più ridotte dimensioni. Per gli operatori con un fatturato inferiore a 461 milioni di euro sono quindi stati semplificati gli adempimenti prevedendo un unico invio annuale per la trasmissione dei dati semestrali e senza la ripartizione relativa alle transazioni con società infra o extra gruppo, nazionali ed estere.

(1) L'attività di vigilanza è stata svolta, sia nella fase di impostazione della metodologia che in quella di verifica e ispettiva, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza che sta ora procedendo agli accertamenti sugli operatori che non hanno fornito alcun riscontro alle richieste di informazioni o che hanno rifiutato di fornirle, non ritenendo di essere  assoggettati all'addizionale IRES.
(2) Il Rapporto riferisce sull'attività di analisi e verifica svolte rispetto alle attività del secondo semestre 2008,  articolate su due distinti livelli: un primo livello, basato sull'esame dei dati contabili forniti dagli operatori ed un secondo livello basato su approfondimenti di natura contabile ed economica da effettuare nell'ambito di procedimenti individuali.