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Comunicato stampa

Gas: schema decreto migliora la concorrenza ma restano criticità

Aumentare il gas a disposizione del mercato ed assicurare maggiori benefici per famiglie e Pmi

Milano, 19 maggio 2010

Lo schema di decreto legislativo sul gas contiene elementi positivi per favorire la concorrenza; tuttavia, per non vanificarli, occorre superare alcune criticità aumentando la disponibilità di gas a favore del mercato, negli stoccaggi, nelle gas release e garantendo maggiori benefici per famiglie e PMI. E' quanto rileva l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in una Segnalazione a Parlamento e Governo sullo "Schema di decreto legislativo recante misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas  ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali", approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 aprile, attualmente all'esame di Camera e Senato.

Nella Segnalazione, l'Autorità auspica un intervento del Parlamento affinché anche i consumatori domestici e le piccole imprese possano maggiormente beneficiare delle misure per rendere il mercato del gas più concorrenziale e ridurre i prezzi. Si sottolinea  poi la necessità di aumentare la quantità di gas che dovrà essere resa disponibile in caso di superamento dei tetti (attualmente è solo 4 miliardi di metri cubi).  Occorre inoltre  che la nuova metodologia di calcolo dei tetti antitrust resti basata sulla quota di mercato e non di immissione, per evitare pratiche elusive  talvolta oggi in atto.  Sarebbe poi opportuno escludere del tutto la possibilità che Eni possa diventare, anche indirettamente, titolare dei diritti di utilizzazione dei nuovi stoccaggi.

"Il provvedimento, è un passo avanti verso un mercato del gas più concorrenziale, ampliando l'offerta dei servizi di stoccaggio, la liquidità all'ingrosso e la pluralità dell'offerta. Non mancano tuttavia alcuni elementi di criticità che si auspica possano essere considerati dalle competenti Commissioni parlamentari" ha sottolineato il Presidente dell'Autorità,  Alessandro Ortis, evidenziando pure che "alcune importanti misure, da noi proposte con la  Relazione dello scorso gennaio a  Parlamento e Governo, riguardanti la produzione nazionale, i gasdotti per l'importazione, la separazione delle reti di trasporto e dello stoccaggio, non hanno ancora trovato riscontro" .

La Segnalazione PAS  10/10 è disponibile sul sito www.autorita.energia.it

La revisione dei tetti

Il nuovo riferimento alla quota di mercato è da valutare positivamente poiché dovrebbe evitare eventuali pratiche elusive dei tetti, in alcuni casi oggi in atto, da parte degli operatori (es. acquisti di gas in Italia non finalizzati a coprire contratti di vendita già stipulati, cessioni, appena prima della frontiera, di gas destinato comunque all'immissione nel sistema italiano ).

Inoltre, è apprezzabile che non vengano scontati gli autoconsumi (ed in particolare, quindi, il gas destinato alla produzione termoelettrica): a giudizio dell'Autorità, è essenziale che questa nuova impostazione degli obblighi rimanga inalterata, pena il sostanziale svuotamento delle misure contenute nel decreto.

Positivo è anche l'aver fissato al  40% la quota di mercato che ciascun operatore non deve superare. Tuttavia, agli effetti della concorrenza,  i 4 miliardi di metri cubi di capacità di stoccaggio aggiuntiva non bastano a compensare un aumento della soglia al 60%, nonostante gli specifici impegni previsti. Inoltre, in caso di sforamento della soglia prevista, il programma di gas release dovrebbe avere durata pluriennale, non limitata all'anno termico successivo e superare i 4 miliardi di metri cubi.

L'incentivo allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio

Il decreto prevede che l'operatore che voglia innalzare il livello della soglia dal 40 al 60%,  realizzi nuova capacità di stoccaggio e/o potenzi quella esistente, per un totale di 4 miliardi di metri cubi. Secondo l'Autorità, affinché la misura sia pienamente efficace, la nuova capacità di stoccaggio deve essere resa disponibile in tempi certi (e ragionevolmente rapidi) e senza vincoli di utilizzazione che finiscano per creare legami commerciali tra soggetto obbligato e clienti industriali finanziatori.  E' quindi indispensabile che gli investimenti siano riferiti ai progetti effettivamente caratterizzati dai tempi e costi di realizzazione più bassi e che ci sia un chiaro vincolo in capo al soggetto obbligato a rispettarli.
E' inoltre necessario che i contratti sui diritti di utilizzazione dei servizi di stoccaggio, riconosciuti ai soggetti finanziatori, possano essere liberamente ceduti anche a soggetti terzi e, comunque, non vincolino i finanziatori ad utilizzare direttamente tali servizi.
Soprattutto, per promuovere la concorrenza nel mercato all'ingrosso, occorre prevedere espressamente che il soggetto obbligato (ENI) non possa divenire titolare, direttamente od indirettamente, di diritti allocati ai finanziatori, né, tanto meno, esserne il mandatario.

Il provvedimento prevede poi che il GSE debba rendere ai finanziatori servizi che consentano di anticipare i benefici della futura capacità di stoccaggio.  A questo proposito, l'Autorità evidenzia l'esiguità del contributo massimo previsto per il soggetto obbligato: solo 1 miliardo di mc, a fronte di una domanda che potrebbe raggiungere i 4 miliardi di mc.  Un aumento di tale contributo consentirebbe di non  ridurre le potenzialità dell'obbligo stesso.
Nella stessa logica si inserisce l'opportunità di portare a valori non inferiori a 200 milioni di euro l'importo previsto predefinito con il quale Eni può evitare l'obbligo di fornire i servizi necessari ad anticipare i benefici del provvedimento. L'attuale tetto di 50 milioni di euro è troppo contenuto e potrebbe rendere più conveniente per l'operatore dominante pagare tale cifra e non adempiere all'impegno.