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Comunicato stampa

Energia: nuove regole per il recesso dai contratti di fornitura di elettricità e del gas

Milano, 26 giugno 2007

Un mese di preavviso al vecchio venditore per aderire ad un eventuale nuovo

contratto. E' una delle nuove regole previste dall'Autorità per l'energia sul

"recesso” nei contratti di fornitura, dell'energia elettrica e del gas naturale,

per rafforzare il ruolo dei consumatori in vista della liberalizzazione dal

prossimo 1 luglio.

L'Autorità ha anche fissato tempi e modalità di recesso di cui si possono

eventualmente avvalere le imprese fornitrici per interrompere i contratti.

La delibera n. 144/07 è disponibile sul sito www.autorita.energia.it e

costituisce uno dei provvedimenti che l'Autorità sta adottando per consentire ai

consumatori una scelta sempre più consapevole ed una transizione ordinata al

nuovo contesto liberalizzato.


Recesso e ripensamento da parte dei clienti

Per i clienti, sono previsti tempi di preavviso differenti a seconda che si

eserciti il recesso per uscire dal mercato "vincolato” o per risolvere un

contratto già concluso nel libero mercato.

Nel primo caso tutti i clienti che escono dal mercato "vincolato” per la prima

volta (consumatori domestici elettrici e tutti coloro che, pur essendo già

liberi di scegliere da tempo, non hanno ancora scelto un diverso fornitore)

possono recedere con un preavviso di un mese.

Nel secondo caso i termini di preavviso sono così articolati:

  • non superiore a un mese per i clienti domestici; quindi, il cliente finale domestico ha diritto di recedere dal contratto, anche se di fornitura congiunta (dual fuel, gas ed energia elettrica), in qualsiasi momento con un preavviso non superiore a un mese.
  • non superiore a tre mesi per le piccole imprese, cioè i clienti non domestici passati al mercato libero e titolari di contratti per la fornitura di elettricità in bassa tensione o di gas (fino a 200.000 mc/anno) o di entrambi in forma congiunta.
  • non superiore a tre mesi o sei mesi (rispettivamente per contratti annuali o pluriennali) per le altre imprese (clienti non domestici diversi da quelli al punto precedente), ferma restando la possibilità dei contraenti di negoziare anche termini diversi.

Qualora il consumatore eserciti il diritto di cambiare fornitore, sarà il

nuovo venditore a dover direttamente inoltrare il recesso al vecchio venditore,

semplificando quindi al consumatore la procedura ed evitando eventuali equivoci

o contrattempi per la continuità tecnica e commerciale del servizio.

L'invio della comunicazione di recesso da parte del cliente finale è invece

prevista nei casi di definitiva cessazione della fornitura.

Viene confermato, in dieci giorni, il tempo per l'esercizio del "diritto di

ripensamento” per eventuali nuovi contratti sottoscritti.

Qualora il cliente finale, anziché un contratto di fornitura, sottoscriva una

proposta di contratto, il venditore deve confermare l'accettazione della stessa

proposta entro un termine massimo di 45 giorni; in caso contrario la proposta si

intende revocata, lasciando libero il cliente di ricercare una nuova offerta.


Recesso da parte dei venditori

Per i venditori, è previsto un tempo di preavviso non inferiore a sei mesi,

superabile solo con l'accordo di entrambe le parti e fatte salve le norme

correnti nei casi di morosità. L'esercente può avvalersi del diritto di recesso

solo nei confronti dei clienti che hanno scelto il mercato libero e

manifestandolo in forma scritta.

Dalle nuove regole restano esclusi i contratti per utenze stagionali o

ricorrenti, inferiori a dodici mesi.


Tempi di applicazione

Per l'energia elettrica, le nuove regole si applicano dal 1° luglio prossimo

a tutti i contratti di fornitura stipulati da clienti domestici e da piccole

imprese (con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a

dieci milioni di euro) connessi in bassa tensione. Per tutti gli altri clienti

l'applicazione è dal 1° ottobre prossimo.

Per il gas, le nuove regole si applicano dal 1° ottobre a tutti i nuovi

contratti che saranno stipulati da qualsiasi tipologia di cliente; per i

contratti in essere, in occasione del primo rinnovo o entro un anno dalla data

di pubblicazione del provvedimento.

Ai contratti di fornitura congiunta (dual fuel) si applica la tempistica più

favorevole al cliente finale.

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