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Comunicato stampa

Provvedimenti a seguito delle ispezioni su impianti Cip 6

Milano, 4 agosto 2006

Il provvedimento Cip n. 6/92 prevede che gli impianti incentivati alimentati da combustibili di processo, residui, rifiuti o biomasse, possano utilizzare anche combustibili fossili purché in misura non superiore alla cosiddetta quantità strettamente indispensabile. Lo scopo è quello di premiare il maggior uso di combustibili meno pregiati, prevedendo prezzi correlati all'indice energetico dell'impianto (Ien). In particolare, se detta quantità viene rispettata, il prezzo di cessione è unico e più agevolato; se invece detta quantità viene superata, il prezzo di cessione è differenziato tra ore piene e ore vuote.

Dagli esiti delle verifiche ispettive è emerso che solo in alcuni casi detta quantità è stata approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dal soggetto cessionario (GRTN). In altri casi sono stati utilizzati combustibili fossili in quantità superiore a quella strettamente indispensabile, pur continuando i titolari a percepire il prezzo riconosciuto sul presupposto del rispetto di tale quantità; né è stato segnalato al GRTN di aver superato detta quantità.

Perciò, l'Autorità, a chiusura di una istruttoria conoscitiva avviata con la delibera n. 94/06, ha approvato una Direttiva alla Cassa conguaglio per il settore elettrico affinchè operi, anche avvalendosi del Gestore del sistema elettrico, gli eventuali recuperi amministrativi degli importi indebitamente percepiti dagli operatori.

Stanno così proseguendo le azioni per i seguiti, in esito alle verifiche ispettive effettuate dalla Cassa sui primi 50 impianti di produzione Cip 6, e per recuperare gli incentivi che fossero stati percepiti indebitamente.

La nuova Direttiva dell'Autorità contiene pure:

  1. criteri per la determinazione del valore della quantità strettamente indispensabile per gli impianti per i quali detta quantità non è mai stata approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dal GRTN;

  2. obblighi informativi in capo ai titolari dei suddetti impianti, vincolando il rispetto di detta quantità a partire dall'1 gennaio 2007.

È previsto che detta quantità possa essere superata, entro determinati limiti, durante il periodo di collaudo e avviamento dell'impianto e che possa essere variata, nel corso della vita utile dell'impianto, solo a seguito di atti normativi connessi a limitazioni delle emissioni inquinanti, imposti dalle autorità competenti.

Restano salvi i diritti e gli obblighi connessi al rispetto dei valori della quantità strettamente indispensabile già approvati dall'allora Ministero dell'Industria, o dal soggetto cessionario titolare delle convenzioni di cessione destinata, sentita l'Autorità.