Seguici su:






Comunicato stampa

Gasdotto TAG per il gas russo Segnalate difformità e criticità per le procedure di assegnazione della capacità di trasporto

Milano, 12 aprile 2006

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed E-Control (Autorità di

regolazione austriaca) hanno segnalato congiuntamente alla società Trans Austria

Gasleitungs Gmbh (TAG), controllata dall'Eni, alcune criticità e difformità,

rispetto alle regole comunitarie, delle modalità con cui la stessa TAG ha

assegnato, nello scorso gennaio, una nuova capacità di trasporto da 3,2 miliardi

di metri cubi all'anno, che sarà resa disponibile per importazioni a partire dal

mese di ottobre 2008.

Il gasdotto TAG (che trasporta gas proveniente dalla Russia, attraverso

l'Austria fino all'Italia e alla Slovenia) è ormai insufficiente a soddisfare le

richieste dei mercati austriaco, italiano e sloveno. La società TAG si è

impegnata ad ampliarne la capacità di trasporto in due fasi successive: la prima

per 3,2 miliardi di metricubi di gas all'anno dal 1° ottobre 2008; la seconda

per 3,3 miliardi di metricubi all'anno dal 1° aprile 2009. Le Autorità di

regolazione italiana ed austriaca avevano invece richiesto, più volte in

passato, una unificazione delle due fasi ed una riduzione dei tempi per

anticipare al massimo il totale, e sempre più urgente, ampliamento da 6,5

miliardi di mc/anno.

Le assegnazioni effettuate lo scorso gennaio dalla società TAG secondo propri

criteri e tariffe, che non tengono conto né degli indirizzi formulati dalle due

Autorità, italiana ed austriaca, né dalla direttiva europea, hanno determinato

una notevole frammentazione della capacità di trasporto addizionale: circa 150

operatori hanno visto loro assegnati quantitativi di capacità esigui (lotti

singoli da circa 20 milioni di mc/anno).

Le decisioni di frammentazione e tariffarie adottate dalla Società TAG,

appartenente al gruppo ENI, potranno: indurre probabili comportamenti di tipo

opportunistico e speculativo da parte degli assegnatari, finalizzati solo ad una

commercializzazione dei diritti di transito ottenuti; frustrare la capacità

competitiva degli stessi assegnatari, nelle negoziazioni per gli

approvvigionamenti di importazione e nella vendita sul mercato italiano.

I rilievi notificati dalle due Autorità riguardano in particolare la non

applicazione dei seguenti principi comunitari.

  • La capacità assegnata
    La direttiva UE n. 55/2003 obbliga l'operatore ad assicurare un'adeguata capacità per soddisfare la domanda di trasporto di gas. Le quantità aggiuntive che l'operatore dichiara di rendere disponibili sono insufficienti, a giudizio delle due Autorità di regolazione, per consentire quella maggior disponibilità di gas necessaria per un maggior livello di concorrenza ed una riduzione dei prezzi del gas. Le due Autorità hanno già invitato la società TAG a definire l'ammontare delle nuove capacità sulla base delle richieste espresse dagli operatori . Il potenziamento del gasdotto è stato deciso unilateralmente dalla società TAG evitando la procedura richiesta dalle due Autorità, maggiormente trasparente, di tipo "open season". Con ciò restringendo la possibilità di competizione sul mercato italiano, a vantaggio di ENI.
  • La tariffa di trasporto
    La predetta direttiva impone che la tariffa di trasporto, o almeno la metodologia del suo calcolo, venga determinata con approvazione preventiva del Regolatore. Anche in questo caso la tariffa è stata stabilita unilateralmente dalla società TAG.
  • Le procedure per l'assegnazione
    La direttiva UE impone al gestore della rete di trasporto procedure non discriminatorie, ma i tempi e le modalità operative utilizzate per l'assegnazione della capacità contengono elementi potenzialmente discriminanti. In particolare non sono stati previsti controlli sulla partecipazione di più società appartenenti ad uno stesso gruppo industriale ed è stato indicato un periodo troppo breve per la rinuncia, favorendo in tal modo le società con consolidati rapporti con i fornitori a discapito dei nuovi entranti.
    Inoltre i contratti offerti non contengono regole per evitare l'accapparramento, così come indicato dalla direttiva e offrono una durata ventennale, con possibilità di rinnovo decennale, mentre la direttiva prevede offerte variegate che contengano, anche, contratti a breve termine.