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Comunicato stampa

Tariffe gas metano: nuovo ricorso urgente in appello al Consiglio di Stato

Milano, 24 febbraio 2005

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha disposto un nuovo ricorso

urgente al Consiglio di Stato per la sospensione della decisione del Tar per la

Lombardia che lo scorso 16 febbraio ha disposto l'annullamento della delibera

con la quale furono definite le tariffe di distribuzione del gas metano per il

periodo 1 ottobre 2004 - 30 settembre 2008.

Quest'ultima decisione del Tar, che ha accolto le richieste di Italgas e di

una parte degli altri distributori tra cui alcune municipalizzate, comporta il

rischio di un aumento di circa l'1,1% del prezzo finale pagato dai consumatori,

con maggior esborso annuo di 9 euro. Un precedente provvedimento del Tar, che ha

sospeso l'aggiornamento trimestrale della componente tariffaria relativa al

valore della materia prima, anch'esso appellato urgentemente dall'Autorità, ha

già prodotto il rischio di un aumento di circa l'1,7% pari a 13 euro all'anno.

Le conseguenze delle due decisioni del Tar potrebbero quindi determinare un

aumento del 2,8%, circa 22 euro all'anno in più (oltre 300 milioni di euro la

maggiore spesa complessiva a carico delle famiglie e degli altri piccoli

consumatori).

Le riduzioni della tariffa di distribuzione disposte dall'Autorità furono

sostanzialmente determinate dall'aggiornamento del tasso di remunerazione

riconosciuto alle società di distribuzione (principalmente in considerazione

della riduzione internazionale dei tassi di interesse e del conseguente minor

costo del capitale) allineandolo alle remunerazioni riconosciute in tutti gli

altri Paesi europei.

La decisione del Tar sulle tariffe di distribuzione per il periodo

regolatorio 2004 - 2008 espone il mercato del gas a gravi incertezze:

l'annullamento della delibera, infatti, non determina di per sé il rientro in

vigore delle tariffe precedenti, che hanno cessato ogni effetto il 30 settembre,

e potrebbe indurre le imprese, erroneamente, a praticare corrispettivi

arbitrari, a danno dei consumatori.

L'eventuale non accoglimento da parte del Consiglio di Stato della richiesta

di sospensione degli effetti della decisione del Tar determinerebbe anche una

grave restrizione del grado di apertura della concorrenza nel mercato del gas.

La delibera annullata aveva infatti introdotto una forte semplificazione delle

tariffe di distribuzione a livello locale, misura indispensabile per l'ingresso

di nuovi operatori, che infatti si sono attivati negli ultimi mesi con offerte

dirette ai singoli consumatori finali anche nelle aree dove in precedenza non

erano presenti.

Con lo stesso obiettivo di incentivazione della concorrenza e dell'ingresso

di nuovi operatori in mercati locali che ancora si configurano come

monopolistici, la delibera annullata conteneva norme tese a impedire

comportamenti opportunistici delle società di distribuzione in favore delle

imprese di vendita da esse controllate, a scapito delle altre; l'annullamento

della delibera potrebbe pertanto consolidare la posizione dominante delle

società di vendita appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa di

distribuzione.