Comunicato stampa
Tariffe gas metano: nuovo ricorso urgente in appello al Consiglio di Stato
Milano, 24 febbraio 2005
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha disposto un nuovo ricorso
urgente al Consiglio di Stato per la sospensione della decisione del Tar per la
Lombardia che lo scorso 16 febbraio ha disposto l'annullamento della delibera
con la quale furono definite le tariffe di distribuzione del gas metano per il
periodo 1 ottobre 2004 - 30 settembre 2008.
Quest'ultima decisione del Tar, che ha accolto le richieste di Italgas e di
una parte degli altri distributori tra cui alcune municipalizzate, comporta il
rischio di un aumento di circa l'1,1% del prezzo finale pagato dai consumatori,
con maggior esborso annuo di 9 euro. Un precedente provvedimento del Tar, che ha
sospeso l'aggiornamento trimestrale della componente tariffaria relativa al
valore della materia prima, anch'esso appellato urgentemente dall'Autorità, ha
già prodotto il rischio di un aumento di circa l'1,7% pari a 13 euro all'anno.
Le conseguenze delle due decisioni del Tar potrebbero quindi determinare un
aumento del 2,8%, circa 22 euro all'anno in più (oltre 300 milioni di euro la
maggiore spesa complessiva a carico delle famiglie e degli altri piccoli
consumatori).
Le riduzioni della tariffa di distribuzione disposte dall'Autorità furono
sostanzialmente determinate dall'aggiornamento del tasso di remunerazione
riconosciuto alle società di distribuzione (principalmente in considerazione
della riduzione internazionale dei tassi di interesse e del conseguente minor
costo del capitale) allineandolo alle remunerazioni riconosciute in tutti gli
altri Paesi europei.
La decisione del Tar sulle tariffe di distribuzione per il periodo
regolatorio 2004 - 2008 espone il mercato del gas a gravi incertezze:
l'annullamento della delibera, infatti, non determina di per sé il rientro in
vigore delle tariffe precedenti, che hanno cessato ogni effetto il 30 settembre,
e potrebbe indurre le imprese, erroneamente, a praticare corrispettivi
arbitrari, a danno dei consumatori.
L'eventuale non accoglimento da parte del Consiglio di Stato della richiesta
di sospensione degli effetti della decisione del Tar determinerebbe anche una
grave restrizione del grado di apertura della concorrenza nel mercato del gas.
La delibera annullata aveva infatti introdotto una forte semplificazione delle
tariffe di distribuzione a livello locale, misura indispensabile per l'ingresso
di nuovi operatori, che infatti si sono attivati negli ultimi mesi con offerte
dirette ai singoli consumatori finali anche nelle aree dove in precedenza non
erano presenti.
Con lo stesso obiettivo di incentivazione della concorrenza e dell'ingresso
di nuovi operatori in mercati locali che ancora si configurano come
monopolistici, la delibera annullata conteneva norme tese a impedire
comportamenti opportunistici delle società di distribuzione in favore delle
imprese di vendita da esse controllate, a scapito delle altre; l'annullamento
della delibera potrebbe pertanto consolidare la posizione dominante delle
società di vendita appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa di
distribuzione.