Comunicato stampa
Avviata la nuova campagna di controllo della sicurezza sugli impianti a gas decisa dall'Autorità.
Milano, 15 ottobre 2004
Avviata la nuova campagna per controllare la sicurezza degli impianti a gas
nelle case, in conformità al regolamento emanato lo scorso 18 marzo
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Dal 1° ottobre è iniziata la
prima fase di attuazione della campagna: riguarda gli allacci di impianti di
utenza nuovi e i distributori con più di 5.000 clienti finali. Dal 1° ottobre
2005 il regolamento si applicherà anche agli impianti modificati e riattivati,
e dal 1° ottobre 2006 a tutti i restanti impianti a gas.
Il regolamento prevede che il distributore di gas (sia esso un'azienda
pubblica o privata o il Comune che gestisce direttamente la rete di
distribuzione) attivi la fornitura di gas soltanto dietro presentazione di una
dettagliata documentazione rilasciata dall'installatore che comprovi la
realizzazione dell'impianto di utenza in conformità alla legislazione e alle
norme tecniche vigenti. Il controllo sulla documentazione da parte del
distributore non era richiesto dalla precedente normativa, e costituisce quindi
una garanzia aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla legislazione
vigente in tema di sicurezza, che rimane pertanto confermata; in particolare,
rimangono confermati tutti gli obblighi di servizio relativi alla sicurezza in
capo al distributore, definito dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
come gestore di un pubblico servizio.
Nel caso in cui l'accertamento della documentazione abbia esito negativo, il
distributore non potrà fornire il gas al nuovo cliente fintanto che perdurerà
la non-conformità riscontrata. Al fine di evitare potenziali situazioni di
conflitto di interesse, l'accertatore incaricato dal distributore per la
verifica della documentazione non può essere stato progettista, installatore,
proprietario o conduttore dell'impianto di utenza, né amministratore
dell'immobile in cui è ubicato l'impianto.
Fino al 31 marzo 2005 é possibile adottare una procedura semplificata, in
base alla quale l'attivazione della fornitura di gas potrà essere effettuata
dopo la presentazione, da parte del cliente che richiede la fornitura, di uno
specifico modulo (Allegato E al regolamento), compilato e sottoscritto
dall'installatore che ha realizzato l'impianto di utenza. I distributori di gas,
nel caso in cui non intendano adottare la procedura semplificata, sono tenuti a
comunicarlo nel proprio sito internet o in un sito ad esso collegato; in tal
caso devono rendere disponibili in tale sito, con un anticipo di almeno 30
giorni, i moduli da compilare per gli accertamenti e il recapito a cui il
cliente che richiede la fornitura deve fare pervenire la documentazione da
sottoporre ad accertamento.
I venditori di gas pubblicano nel proprio sito internet un'informativa sulle
modalità applicative del regolamento emanato dall'Autorità; inoltre dovranno
fornire almeno una volta all'anno ai propri clienti, in accompagnamento alle
bollette, informazioni sugli obblighi in tema di sicurezza relativi agli
impianti di utenza.