Comunicato stampa
Definite le garanzie per l'accesso di terzi e l'uso della rete nazionale di trasporto del gas
Milano, 26 luglio 2002
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha definito il sistema di
garanzie per il libero accesso degli operatori (approvvigionatori, clienti
idonei, distributori locali) alla rete di trasporto del gas. La delibera,
di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è disponibile sul sito
internet www.autorita.energia.it
Il provvedimento contiene regole immediatamente integrabili nei contratti
esistenti e norme per la definizione, ad opera delle imprese di trasporto (Snam
Rete Gas, Edison) del codice di rete. Le regole subito operative permettono la
finalizzazione delle contrattazioni tra consumatori e fornitori di gas e
l'ordinato avvio del sistema a partire dal 1 ottobre 2002, inizio del prossimo
anno termico.
Le decisioni dell'Autorità hanno recepito le indicazioni emerse in più di
un anno di attività di un gruppo di lavoro con tutti gli operatori interessati,
e dell'esperienza maturata nell'anno termico che va a concludersi. Nella fase di
primo avvio della liberalizzazione l'Autorità ritenne opportuno stabilire
alcune regole minimali e lasciare libera la contrattazione autorizzando la
formulazione da parte delle imprese di trasporto di condizioni provvisorie di
accesso. L'Autorità si riservò l'approvazione dei singoli contratti di
trasporto, ed è intervenuta a modificare alcune clausole a favore degli
utilizzatori della rete.
L'Autorità ha stabilito criteri che riconoscono priorità di accesso agli
approvvigionamenti legati a contratti "take or pay" limitatamente alla
quantità contrattuale media giornaliera. La priorità concessa a questi
contratti risponde a quanto previsto dalla direttiva europea e alle indicazioni
del Documento di programmazione economico-finanziaria, ai cui indirizzi
l'Autorità si deve attenere. La priorità di accesso è stata attribuita,
nell'ordine, ai contratti di approvvigionamento pluriennali, annuali e di durata
inferiore all'anno. In caso di congestione, quando le richieste di importazione
di gas superano le capacità di trasporto dei gasdotti, è stato stabilito un
metodo di assegnazione pro-quota, nel rispetto delle priorità stabilite.
Per i nuovi gasdotti di importazione e i potenziamenti di quelli esistenti,
è stato deciso un criterio di priorità per chi finanzia la realizzazione degli
impianti, analogo a quanto già stabilito per l'accesso agli impianti di
rigassificazione. La priorità riguarda l'utilizzo dell'80% della capacità dei
gasdotti per un periodo non superiore a venti anni.
Altre disposizioni riguardano l'introduzione di un punto virtuale nel sistema
in cui consentire gli scambi di gas tra gli operatori, che rappresenta il
presupposto per il futuro sviluppo di una borsa del gas. Sono state inoltre
definite regole per il bilanciamento, che prevedono penali per gli utilizzatori
della rete che immettono o prelevano quantità diverse di gas rispetto alle
capacità di trasporto prenotate. Sono infine stati stabiliti precisi obblighi
informativi in capo ai proprietari delle reti. In particolare dovranno essere
rese pubbliche agli operatori diverse informazioni, tra le quali le capacità di
trasporto disponibili, i piani di sviluppo e potenziamento della rete, di modo
che utenti possano programmare anche nel medio-lungo periodo la propria
attività.