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Comunicato stampa

Nota informativa:La riforma delle tariffe elettriche e l'introduzione delle opzioni

Milano, 26 gennaio 2001

Lo scorso primo gennaio 2001 ha compiuto un altro passo

avanti la riforma della tariffa elettrica avviata dall'Autorità per l'energia

elettrica e il gas nel dicembre 1999. I grandi cambiamenti introdotti da nuovo

sistema hanno suggerito una applicazione graduale; la riforma sarà completata

il primo gennaio 2003.

Capisaldi della riforma:

  • Rispondenza delle tariffe ai costi: il prezzo dell'energia pagata dagli utenti deve corrispondere ai costi medi sostenuti per produrla e fornirla. Il sistema precedente stabiliva invece i prezzi in funzione del tipo di consumo, generando disparità di trattamento rispetto al costo reale del servizio reso. Si generavano così "sussidi incrociati", con utenti che pagavano più del dovuto sussidiando chi invece pagava meno del costo del servizio. Esemplari sono i casi delle piccole e medie imprese che per molti anni hanno sovvenzionato i consumi delle grandi e degli utenti domestici con consumi maggiori che hanno sovvenzionato quelli con consumi minori, pur a parità del costo del kWh fornito. La gradualità nell'entrata in vigore della riforma si è resa necessaria per evitare troppo bruschi rialzi e riduzioni e per consentire l'introduzione di una tariffa "sociale" a vantaggio dei meno abbienti.
  • Corrispondenza tra tariffe e qualità del servizio fornito. Nel settore elettrico, a fronte di una tariffa unica nazionale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha riscontrato una grande differenziazione tra aree del Paese riguardo alla qualità del servizio, oltre ad una significativa differenza tra la qualità italiana e quella di altri grandi Paesi europei. L'Autorità ha pertanto associato alla riforma tariffaria precisi obblighi di miglioramento generale della qualità e di livellamento su tutto il territorio nazionale.
  • Sostituzione della tariffa amministrata con un sistema di "opzioni tariffarie". Mentre in precedenza la tariffa era rigidamente imposta dalla pubblica amministrazione , le opzioni mantengono lo stesso grado di tutela dell'utente, disarmato rispetto ad un servizio ancora fornito in monopolio, ma introducono la possibilità per le imprese esercenti il servizio elettrico di offrire soluzioni tariffarie disegnate sulle specifiche esigenze dell'utenza. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha provveduto a calcolare i costi da riconoscere alle imprese esercenti per la fornitura del servizio e ne ha tratto due "tetti" che esse non possono superare: uno è il tetto al ricavo ottenibile dal singolo utente, l'altro è il tetto al complesso dei ricavi ottenibili dalla stessa tipologia di utenza. Le tipologie sono: bassa tensione per illuminazione pubblica; bassa tensione usi domestici; bassa tensione altri usi; media tensione illuminazione pubblica; media tensione altri usi; alta tensione. Il rispetto dei tetti da parte delle imprese garantisce la tariffa unica nazionale, intesa come massima, e le imprese hanno l'obbligo di offrire le opzioni a tutti gli utenti interessati. Sotto il controllo dell'Autorità, se le imprese esercenti applicano delle opzioni che forniscono ricavi superiori ai tetti, devono restituire la maggiorazione nelle bollette dell'anno seguente; se invece l'errore determina un minor ricavo, nulla dovrà essere restituito dagli utenti. Il principio della non restituzione in caso di errore a vantaggio degli utenti obbliga le imprese monopoliste ad impegnarsi nello studio delle caratteristiche di consumo e simula il libero mercato, dove chi sbaglia i prezzi è punito dalla concorrenza di altri operatori. La flessibilità delle opzioni, rispetto alla tariffa amministrata, è data dalla possibilità di offrire ripartizioni diverse tra quota fissa (il "canone" di allacciamento alla rete, espresso il lire/cliente/anno), prezzo della potenza impegnata (il massimo di energia che l'utente contrattualmente richiede: espressa in lire/chilowatt/anno) e prezzo dell'energia effettivamente consumata (espressa in lire/chilowattora). Altre possibilità sono date dall'introduzione di prezzi diversi per scaglioni prefissati di consumo o, disponendo di contatori in grado di misurare il consumo nei vari momenti della giornata, dalla fissazione di prezzi orari. Tutto ciò è reso possibile dal fatto che le imprese esercenti, più sono in grado di prevedere gli andamenti dei consumi, più possono, attraverso una attenta programmazione, economizzare nei costi di produzione ed erogazione del servizio. A maggior tutela dell'utenza domestica, che ha minore capacità contrattuale nei confronti del monopolista, per essa è ancora l'Autorità a fissare le tariffe. Alle imprese esercenti è tuttavia lasciata facoltà di proporre ai propri clienti domestici, previa approvazione da parte dell'Autorità, opzioni tariffarie ulteriori.
  • Le opzioni, che vengono preventivamente approvate dall'Autorità, si dividono in:

 

OPZIONI BASE: sono le opzioni che le imprese esercenti

devono obbligatoriamente offrire agli utenti (almeno una opzione base per ogni

tipologia di utenza esclusa la domestica) e devono rispettare entrambi i tetti

ai ricavi;

OPZIONI SPECIALI: possono essere proposte dall'impresa

esercente e scelte dall'utente non domestico che le preferisca rispetto alle

opzioni base. Devono rispettare solo il tetto ai ricavi complessivi per quella

tipologia di utenza.

OPZIONI ULTERIORI: sono le opzioni speciali che possono

essere proposte e scelte dall'utenza domestica in alternativa alla tariffa

stabilita dall'Autorità.

  • Trasparenza tariffaria. L'Autorità ha imposto alle imprese esercenti l'evidenziazione di tutte le componenti di costo che compongono la tariffa finale. Questa, peraltro, oltre che dei costi specifici dovuti alla fornitura del servizio, è gravata da costi aggiuntivi di carattere generale, alcuni necessari per il funzionamento del sistema elettrico nel suo complesso, altri dovuti a decisioni politiche; infine devono essere aggiunte le tasse. L'obbligo per le imprese esercenti di rendere pubbliche le opzioni tariffarie offerte all'utenza costituisce non solo un ovvio dovere di informazione, ma rappresenta anche una opportunità, per le imprese esercenti che la sanno cogliere, di avviare un diverso rapporto tra l'impresa monopolista, che sarà progressivamente sottoposta a concorrenza, e gli utenti, che via via assumeranno la veste di "clienti" in grado di scegliere, con la progressiva apertura del mercato elettrico. Le opzioni tariffarie generalmente comprendono le seguenti voci :

 

QUOTA FISSA: copre i costi riconosciuti annualmente alle

imprese esercenti per l'attività di vendita dell'energia elettrica. E'

indipendente dalla potenza richiesta e dall'energia effettivamente

consumata.

CORRISPETTIVO DI POTENZA: copre buona parte dei costi di

trasporto dell'energia elettrica dalle centrali fino all'utente. Varia a

seconda della potenza impegnata da ogni utente, ma è indipendente dai consumi

di energia. Anche i costi delle reti di trasporto sono costi fissi che l'impresa

elettrica comunque sopporta, e quindi il corrispettivo deve essere pagato

anche in assenza di consumo.

CORRISPETTIVO DI ENERGIA: copre i costi di produzione dell'energia

e parte dei costi di trasporto. Può variare ogni due mesi a seconda delle

variazioni dei prezzi internazionali dei combustibili utilizzati nelle

centrali.

Nelle bollette di conguaglio, emesse dalle imprese almeno

una volta all'anno, gli utenti vedranno anche le altre voci di costo che si

riferiscono agli oneri generali del sistema elettrico, normalmente inglobate

nella quota fissa e nel corrispettivo di energia. Tali componenti tariffarie

sono:

A2: onere a copertura dei costi di smantellamento delle

centrali nucleari e sistemazione dei rifiuti radioattivi.

A3: onere a copertura degli incentivi alle fonti

rinnovabili e assimilate.

A4: onere a copertura dei "regimi tariffari

speciali" disposti per legge. Riguardano le riduzioni del costo dell'energia

elettrica consumata dalle Ferrovie dello Stato e da alcuni settori produttivi.

A5: onere a copertura dei costi dell'attività di ricerca

e sviluppo del sistema elettrico.

A6: onere a copertura dei cosiddetti "stranded

cost" o "costi incagliati". Consente alle imprese elettriche,

che nella precedente fase di monopolio hanno sostenuto costi di investimento o

contrattuali per assicurare la copertura del fabbisogno elettrico nazionale,

di coprire tali costi nella fase di avvio del libero mercato.

UC2: onere a copertura dei ricavi garantiti alle imprese

monopoliste per gli anni 2000 e 2001 al fine di graduare la transizione verso

tariffe mediamente più basse

Tra le voci che gli utenti non domestici vedono in bolletta

una volta all'anno, ci sono anche le componenti GR (gradualità), che

rendono graduale il passaggio da ciascuna singola tariffa del vecchio sistema

tariffario alle opzioni: le componenti GR possono essere negative, e attenuare

gli aumenti connessi con il passaggio alle opzioni, se la vecchia tariffa era

più bassa; viceversa sono positive, e rallentano la discesa verso livelli di

prezzo più bassi, se la vecchia tariffa era più alta .