Comunicato stampa
Criteri per la definizione delle tariffe di trasporto del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di rigassificazione
Milano, 5 giugno 2001
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha
deliberato i criteri con cui le imprese di trasporto e dispacciamento del gas
naturale già attive (Snam, Edison Gas, Tmpc, Sgm) e quelle che vorranno entrare
nel mercato, calcoleranno le tariffe relative al trasporto e dispacciamento
sulla rete nazionale e sulle reti regionali.
La rete nazionale (8.200 km circa) è stata definita con
decreto del Ministro dell'industria 22 dicembre 2000 ed è composta dalle
grandi dorsali di trasporto del gas in alta pressione che si dipartono dai punti
di immissione, dagli stoccaggi nazionali e dai giacimenti nazionali. Le reti
regionali, sempre in alta pressione (circa 21.000 km), hanno carattere
prevalentemente di collegamento interno tra le regioni e allacciano le reti
locali di distribuzione.
Le tariffe che saranno determinate dalle imprese di trasporto
dovranno essere sottoposte all'Autorità che, prima di approvarle, ne
verificherà la rispondenza ai criteri e ai vincoli stabiliti. La tariffa di
trasporto si applica ai clienti del mercato liberalizzato, circa 11.000 di cui
3200 tra industrie e centrali termoelettriche allacciate in alta pressione che
consumano più di 200 mila metri cubi di gas all'anno, a quanti svolgeranno
attività di trasporto per conto terzi ("shippers") e ai circa 700
distributori locali. Per i clienti idonei allacciati alle reti di distribuzione
locale la tariffa di trasporto si integra con la tariffa di distribuzione già
definita dall'Autorità nel dicembre 2000.
Il provvedimento dell'Autorità completa tutta la
tariffazione relativa al trasporto su reti, siano esse in alta, media e bassa
pressione, sostituendo il precedente accordo tra Snam e Assomineraria, nonché
gli accordi di vettoriamento negoziati direttamente tra le parti. La nuova
tariffa di trasporto, che entrerà in vigore il prossimo primo ottobre (inizio
del nuovo anno termico: primo ottobre 2001-30 settembre 2002) sarà applicata
retroattivamente dal primo giugno 2000, come previsto dal decreto legislativo di
liberalizzazione del mercato del gas. I conguagli saranno applicati ai contratti
stipulati in questo periodo.
La tariffa di trasporto, definita sulla rete nazionale
"entry-exit", è basata su corrispettivi per la capacità impegnata
all'entrata dei gasdotti (alla frontiera, ai giacimenti e agli stoccaggi) e
per la capacità impegnata nei punti di interconnessione con le reti regionali
(aggregati in quindici zone) e su un corrispettivo per la capacità impegnata
sulla rete regionale, calcolato a "francobollo" con sconti per chi ha
il punto di prelievo a meno di 15 km dal nodo di uscita dalla rete regionale. A
questi corrispettivi per capacità impegnata si affianca un corripettivo
variabile a seconda dei metri cubi di gas movimentati.
Questa struttura tariffaria riconosce con più correttezza
rispetto alle tariffe basate sulla sola distanza i costi legati sia alla
capacità ("capacity"), che è prenotata alla punta ma non utilizzata
in tutte le ore del giorno, sia ai volumi effettivamente trasportati
("commodity"). Il rapporto tra corrispettivi di capacità e
corrispettivi per volumi trasportati è rispettivamente del 70% e 30%. Quest'ultimo
valore ha lo scopo di stimolare l'imprenditorialità delle aziende di
trasporto cui sono assicurati maggiori ricavi in ragione dei volumi trasportati,
ed al contempo riduce il rischio di sottoutilizzazione dei gasdotti.
Sempre con l'obiettivo di sviluppare l'attività di
trasporto, a fronte di una previsione di crescita dei consumi di gas del 3-5%
all'anno nel prossimo decennio e dei nuovi usi determinati dall'innovazione
tecnologica, la struttura tariffaria prevede meccanismi incentivanti i nuovi
investimenti infrastrutturali riconoscendo per sei anni uno specifico
corrispettivo legato alla loro effettiva realizzazione e l'esenzione dai
recuperi prefissati di produttività.
Il rendimento riconosciuto al capitale investito netto
(investimenti depurati da ammortamenti e da contributi pubblici) è stato
fissato dall'Autorità al 7,94%; nel caso dell'impresa maggiore il capitale
investito netto è stimato, sulla base dei dati di bilancio, in circa 18 mila
200 miliardi di lire. L'Autorità ha calcolato questo valore utilizzando il
criterio del costo storico rivalutato relativo alla realizzazione delle
infratrutture (gasdotti, centrali di compressione e di spinta e altre strutture
di supporto) e riconosciuto i costi operativi (2,5% del capitale lordo) e gli
ammortamenti economici-tecnici (2,2%).
La piattaforma tariffaria predisposta dall'Autorità
resterà in vigore per quattro anni (primo periodo regolatorio) e sarà
aggiornata annualmente con un price cap applicato in parte ai vincoli sui ricavi
delle imprese e in parte ai corrispettivi relativi ai volumi trasportati. Il
price cap determinerà una riduzione annua delle tariffe di trasporto, al netto
dell'inflazione, dell'ordine del 4,5%. Al termine del periodo di
regolazione, quando si provvederà a ricalcolare tutti costi del servizio di
trasporto e dispacciamento (ribassamento tariffario), il 50% delle eventuali
maggiori riduzioni dei costi saranno lasciate alle imprese, l'altro 50% metà
andrà a riduzione delle tariffe.
Rigassificazione. Per la definizione della tariffa per l'utilizzo
degli impianti di rigassificazione del gas naturale liquefatto, trasportato con
metaniere, oggi l'unico impianto funzionante è quello di Panigaglia, è stata
seguita la stessa metodologia di calcolo utilizzata per le tariffe di trasporto,
prevedendo una remunerazione degli investimenti del 9,15%. Il maggiore tasso di
rendimento applicato all'attività di rigassificazione rispetto a quello per l'attività
di trasporto è motivato dal maggior rischio che tale attività comporta. Per lo
stesso motivo, ma anche per incentivare in Italia la realizzazione di nuovi
impianti di rigassificazione, il price cap è stato fissato al 2%.
Accesso alle reti. L'Autorità ha definito anche le
modalità transitorie di accesso al servizio, che nell'attesa di una più
precisa definizione mediante i codici di rete, garantiscono l'accesso in
condizioni eque e non discriminatorie, prevenendo abusi di posizione dominate
nell'allocazione delle capacità e garantendo lo sviluppo della concorrenza. I
fornitori saranno tenuti al bilanciamento giornaliero del gas immesso e
prelevato dalle reti, con un'ampia tolleranza (15%) liquidabile su base
mensile.
Trasparenza tariffaria. La definizione delle tariffe di
trasporto e rigassificazione dà trasparenza al mercato del gas e permette agli
operatori di compiere le proprie scelte imprenditoriali in base a dati certi di
costo. Prima dell'avvio della riforma delle tariffe era noto solo il costo
finale per gli utenti vincolati mentre per le singole attività, come quella del
trasporto in alta pressione, il prezzo era lasciato alla contrattazione tra le
parti, una delle quali operava in posizione di sostanziale monopolio. In questi
anni l'Autorità ha definito il costo della materia prima (aggiornato ogni due
mesi sulla base dell'andamento dei prezzi internazionali), la tariffa per l'attività
di distribuzione sulle reti locali e per la fornitura agli utenti vincolati.
Restano ancora da definire le tariffe per l'attività di stoccaggio e per l'attività
di commercializzazione per i clienti allacciati ai gasdotti in alta pressione.