Comunicato stampa
Qualità e rimborsi automatici: in vigore i nuovi diritti dei consumatori di elettricità
Milano, 1 luglio 2000
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ricorda che
da oggi 1 luglio 2000 entrano in vigore i nuovi standard nazionali di qualità
del servizio elettrico decisi lo scorso dicembre. Le relative delibere, n. 200/99 e 201/99, che davano sei mesi di tempo
alle imprese per organizzarsi, sono disponibili sul sito internet dell'Autorità
(www.autorita.energia.it).
I nuovi standard introducono il diritto per i 29 milioni di
utenti vincolati (che non possono scegliersi il fornitore) ad un rimborso
automatico se la prestazione richiesta non viene eseguita nel tempo massimo
previsto. Gli standard e i rimborsi sono obbligatori e unici su tutto il
territorio nazionale per gli utenti in bassa e in media tensione (utenti
domestici, artigianato, commercio e piccola impresa) e si riferiscono alle
cinque prestazioni più frequenti (vedi tabella).
Il rimborso automatico in bolletta previsto in caso di
inadempienze dei fornitori è di 50.000 lire per gli utenti domestici, 100.000
lire per gli utenti non domestici in bassa tensione e 200.000 lire per gli
utenti industriali in media tensione.
Le aziende hanno l'obbligo di informare gli
utenti dei propri diritti all'atto della richiesta di una prestazione soggetta
a standard di qualità e a rimborso automatico. Inoltre è previsto che una
volta all'anno le aziende informino tutti gli utenti oltre che sugli standard
definiti dall'Autorità, anche sul grado di rispetto degli stessi standard. L'Autorità
stessa, inoltre, continuerà nella sua azione di pubblicazione comparativa dei
dati, come ha già fatto dalla sua istituzione. I Rapporti annuali sulla
qualità del servizio elettrico e gas sono anch'essi disponibili sul sito
Internet.
I nuovi standard nazionali di qualità definiti dall'Autorità
superano definitivamente gli standard di qualità definiti dalle aziende
elettriche nelle proprie Carte dei servizi e di cui l'analisi svolta dall'Autorità
ha mostrato i limiti: i vecchi standard erano definiti dagli stessi esercenti,
generalmente in maniera prudenziale, erano limitati agli utenti in bassa
tensione e il vecchio sistema dei rimborsi su richiesta non dava nessuna tutela
effettiva agli utenti. Adesso che l'Autorità ha definito i nuovi livelli
specifici per tutti i distributori di elettricità, queste possono ancora
definire propri standard, ma solo se migliori (o ulteriori) rispetto a quelli
definiti dall'Autorità stessa.
Altri diritti entrati in vigore riguardano le condizioni
contrattuali di fornitura:
Procedure di distacco degli utenti morosi
Prima del distacco di un utente che non abbia pagato la
bolletta è obbligatoria una comunicazione per raccomandata. In particolare, i
distacchi non potranno essere effettuati nei giorni festivi, prefestivi e al
venerdì e per un ammontare uguale o inferiore a quello del deposito cauzionale
versato (10.000 lire per kW di potenza impegnata). In caso di contestazioni
dovute a malfunzionamento del contatore il distacco potrà essere effettuato
solo a controversia conclusa. I distacchi dovuti a morosità non potranno
comunque essere effettuati per gli usi terapeutici dell'energia. Gli esercenti
multiservizio non potranno distaccare l'energia elettrica agli utenti che non
abbiano pagato altri servizi.
Rateizzazione del pagamento della bolletta
L'Autorità ha stabilito che nel caso di bollette di
conguaglio di molto superiori a quanto pagato mediamente dal cliente nei
bimestri precedenti, gli utenti avranno il diritto di pagare a rate invece che
in unica soluzione, pagando l'interesse legale. La rateizzazione fino ad oggi
era concessa solo a discrezione dell'impresa fornitrice.
Ricostruzione consumi
Nei casi di malfunzionamento dei contatori, l'Autorità ha
stabilito che la ricostruzione dei consumi parta dal momento esatto del guasto.
Se risulta impossibile determinare il momento del guasto, la ricostruzione
dovrà riguardare solo gli ultimi dodici mesi dal giorno dell'accertamento.
L'utente avrà trenta giorni di tempo per contestare i risultati della
ricostruzione.
Letture dei contatori
Le imprese fornitrici dovranno leggere i contatori che
misurano i consumi dei clienti domestici e di quelli non domestici con consumi
limitati almeno una volta all'anno, e per i clienti di dimensioni maggiori
almeno una volta al mese. Dovranno inoltre rendere disponibile ai clienti un
sistema di autolettura. Le imprese che non saranno in grado di offrire l'autolettura
dovranno effettuare almeno due letture dirette all'anno.
Fatturazione
La periodicità di fatturazione dovrà essere bimestrale per
gli utenti domestici e per le attività commerciali in bassa tensione con
consumi limitati, mentre sarà mensile per gli altri utenti che hanno consumi
più elevati. L'Autorità ha stabilito anche di fissare a 20 giorni il tempo a
disposizione per il pagamento delle bollette dopo la loro emissione, attualmente
di 18 giorni per gli utenti dell'Enel. Agli utenti dovrà essere offerta una
modalità di pagamento gratuita delle bollette.
Interessi di mora per ritardato pagamento
In caso di ritardato pagamento della bolletta, ai clienti
vincolati sarà richiesto il pagamento di un interesse di mora pari al Tasso
Unitario di Sconto (TUS) maggiorato del 3,5% per il periodo di ritardo. I
clienti domestici che abitualmente pagano le bollette puntualmente, pagheranno
per un ritardo occasionale un tasso agevolato: sarà infatti loro richiesta, per
i primi dieci giorni di ritardo, la sola corresponsione dell'interesse legale.
Reclami
L'Autorità ha stabilito l'obbligo per l'impresa fornitrice
a rendere nota la possibilità di sporgere reclami predisponendo moduli
prestampati da consegnare all'utente alla stipula dei contratti e ogniqualvolta
ne faccia richiesta.
Tabella: standard definiti dalle principali imprese
distributrici di energia elettrica nelle Carte dei servizi e livelli specifici
di qualità definiti dall'Autorità per gli utenti alimentati in bassa
tensione. I lavori semplici comprendono allacciamenti di nuovi impianti,
modifiche e spostamenti di impianti già allacciati che richiedono solo l'intervento
sulla presa di distribuzione.
LIVELLI SPECIFICI DI QUALITA' | Precedenti standard definiti dalle principali imprese distributrici (giorni di calendario) |
Nuovi livelli definiti dall'Autorità (giorni lavorativi) |
||
---|---|---|---|---|
per utenti alimentati in bassa tensione | Enel | Acea Roma | Aem Milano |
|
Tempo massimo di preventivazione per lavori semplici | 40 | 23 | 30 | 15 |
Tempo massimo di esecuzione lavori semplici | 50 | 30 | 14 | 15 |
Tempo massimo di attivazione della fornitura | 10 | 5 | 7 | 5 |
Tempo massimo di disattivazione su richiesta dell'utente | 12 | 10 | 7 | 5 |
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità | 1 | 1 | 1 | 1 |