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Comunicato operatori

REMIT: Data Reporting per i partecipanti al mercato

Data Reporting ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2011/1227 come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1106 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024

8 luglio 2024

In data 11 aprile 2024, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il Regolamento (UE) 2024/1106 che modifica i regolamenti (UE) nn. 2011/1227 e 2019/942 in tema di miglioramento della protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: REMIT).

Con particolare riferimento all’attività di Data Reporting e alle modifiche apportate rispetto alla comunicazione dei dati sulle operazioni effettuate nell’ambito di un mercato organizzato, l’articolo 8 del REMIT ha ridefinito i compiti e le responsabilità tra le parti coinvolte, riducendo gli obblighi di segnalazione in capo ai market participants e ampliando quelli in capo ai mercati organizzati.

Al riguardo, si invitano gli operatori a prendere visione dei comunicati che il GME ha pubblicato in data 8 luglio per rendere note le nuove modalità regolamentari e operative finalizzate all’adempimento dei nuovi obblighi normativi:

A tal proposito si ricorda che gli operatori di mercato che concludono operazioni che devono essere comunicate ad ACER ai sensi dell’art. 8, paragrafo 1, del REMIT, hanno l’obbligo di registrazione presso l’Autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti o sono residenti, sancito dall’art. 9 del REMIT. Obblighi specifici sono previsti per gli operatori di mercato stabiliti o residenti in un paese terzo.
Per informazioni sulle modalità di registrazione presso il Registro REMIT a tale scopo predisposto da ARERA si rimanda al link (Obbligo di registrazione).