Comunicato operatori
Modalità di comunicazione per la costituzione in mora del cliente finale: equiparazione SERCQ, raccomandata AR e PEC
14 giugno 2023
Al fine di attuare una semplificazione delle modalità di comunicazione per la costituzione in mora del cliente finale previste dal TIMG e dal TIMOE, sono pervenute richieste all'Autorità se sia possibile utilizzare, al fine di dare corretta attuazione alla regolazione, in alternativa alla raccomandata A/R, o alla PEC, la c.d. raccomandata elettronica che costituisce un servizio elettronico di recapito certificato ai sensi del Regolamento europeo n. 910/2014 (eIDAS).
Il servizio elettronico di recapito certificato (Serc) viene definito dall'articolo 3, n. 36 del Regolamento eIDAS, come un "servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell'avvenuto invio e dell'avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto danni o di modifiche non autorizzate".
Quanto agli effetti, l'art. 43 stabilisce, al n. 1, che ai dati inviati e ricevuti mediante un servizio elettronico di recapito certificato non sono negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della loro forma elettronica o perché non soddisfano i requisiti del servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
Il servizio elettronico di recapito certificato qualificato (Serq) è, invece, ai sensi dell'articolo 3, n. 37, del medesimo Regolamento eIDAS, un servizio elettronico di recapito certificato che soddisfa gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 44. In tale caso, tale servizio è, ai sensi dell'art. 43, n. 2, del Regolamento eIDAS, idoneo a creare una presunzione di integrità dei dati ricevuti e trasmessi, dell'invio di tali dati da parte del mittente identificato, della loro ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della data e dell'ora dell'invio e della ricezione indicate dal servizio elettronico di recapito certificato qualificato.L'articolo 1, comma 1-ter) del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD) stabilisce che, "Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l'altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37) e 44 del Regolamento eIDAS".
Ne deriva che, ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, del Codice dell'amministrazione digitale, l'equiparazione alla PEC (e, in alternativa a questa, della raccomandata AR) sussiste solo per il servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
La qualifica di prestatore di servizi qualificati si ottiene dall'organismo di vigilanza competente, individuato in Italia nell'AgID. Come stabilito dall'articolo 29, comma 1, del CAD occorre la presentazione della domanda di accreditamento all'AgID, secondo modalità prescritte da apposite Linee Guida.Pertanto, con specifico riferimento alla possibilità di fare ricorso ai servizi di recapito certificato ai fini della costituzione in mora del cliente finale, ai sensi della legge di bilancio 2020 (come recepita dal TIMOE e dal TIMG), poiché è richiesta una raccomandata con avviso di ricevimento, o una PEC, è possibile fare ricorso non a ogni servizio di recapito certificato, ma solo a quelli qualificati, in quanto solo questi ultimi, come visto, sono equiparati alla PEC.
Il servizio 'Raccomandata Elettronica', in particolare, non costituisce un servizio di recapito certificato qualificato; pertanto, non è equiparabile alla PEC.