Seguici su:






Comunicato operatori

Chiarimento in merito alle tempistiche di assolvimento degli obblighi di comunicazione a carico degli esercenti la maggior tutela - delibera 208/2022/R/eel

punto 4., lettera i. della deliberazione 208/2022/R/eel

19 ottobre 2022

La deliberazione 208/2022/R/eel prevede, al punto 4., lettera i., un l'obbligo in capo agli esercenti la maggior tutela, con riferimento ai soli clienti finali che ricadono nell'ambito di applicazione del servizio a tutele graduali per le microimprese (di seguito: STG per le microimprese), di allegare, nel periodo intercorrente da luglio a dicembre 2022, ad almeno due bollette, di cui la seconda inviata al cliente finale tra ottobre e dicembre 2022, l'informativa di cui all'Allegato C alla deliberazione, con le modalità ivi specificate.

La finalità di detta disposizione è quella di rendere i clienti finali ancora riforniti nel servizio di maggior tutela maggiormente edotti in merito al passaggio al nuovo servizio così che possano valutare per tempo come comportarsi. Inoltre, le tempistiche di invio della seconda informativa nel periodo successivo all'identificazione degli esercenti, in esito alla conclusione delle procedure concorsuali, sono state identificate proprio nell'ottica di permettere ai clienti finali di conoscere, in anticipo, prima dell'eventuale attivazione del servizio, l'esercente selezionato per l'area geografica in cui questo è ubicato.

In considerazione del differimento del termine di conclusione delle procedure concorsuali oltre la data del 7 ottobre, originariamente prevista dalla deliberazione 208/2022/R/eel, e al fine di non ingenerare confusione e incertezze nei clienti finali in merito alla data effettiva di attivazione del STG per le microimprese che sarà possibile identificare in esito alla pubblicazione del Regolamento di gara aggiornato da parte di Acquirente Unico, si precisa che, l'obbligo degli esercenti la maggior tutela di inviare la seconda informativa, con le modalità di cui al punto 4., lettera i. della deliberazione 208/2022/R/eel, debba essere assolto a partire dalla data di pubblicazione degli esiti delle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per le microimprese e fino alla fine del mese precedente l'attivazione del servizio.