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Comunicato operatori

Chiarimento relativo all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3bis del decreto Aiuti in tema di comunicazioni relative alla richiesta del credito d'imposta e di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (DL Aiuti-bis)

7 ottobre 2022

Sono pervenute all'Autorità richieste di chiarimento in merito alla comunicazione con le informazioni funzionali a ottenere il credito d'imposta, comunicazione che il venditore di energia elettrica e gas naturale è tenuto a inviare all'impresa che lo richieda ai sensi dell'articolo 2, comma 3bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. DL Aiuti), convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91.

Nello specifico si chiede all'Autorità se, a fronte di richieste di imprese a venditori pervenute a questi ultimi successivamente al 29 agosto [sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta], il venditore sia ancora obbligato a inviare la suddetta comunicazione prevista dal DL Aiuti, i cui contenuti minimi sono stati fissati dall'Autorità, la quale ha anche il compito di sanzionare le violazioni della disposizione di legge in commento.

A tal fine, sentito il Collegio nella 1221° riunione dell'Autorità del 4 ottobre 2022, si precisa quanto segue.

Con la deliberazione 29 luglio 202, 373/2022/R/com, l'Autorità è intervenuta, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3bis, del DL Aiuti, introducendo i contenuti minimi della comunicazione, in materia di credito d'imposta, che il venditore era tenuto a inviare entro il 29 agosto alle imprese richiedenti, rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina.

Alla luce del fatto che il DL Aiuti non ha previsto un termine, a pena di decadenza, entro il quale l'impresa interessata ha diritto di chiedere le informazioni previste al proprio venditore, lo stesso termine per la comunicazione da parte del venditore appare posto a tutela delle esigenze dell'impresa di poter disporre tempestivamente delle informazioni per ottenere il credito d'imposta (il cui termine ultimo scade il 31 dicembre 2022). Quanto sopra risulta coerente con le finalità complessive della disposizione di legge di tutela dell'impresa avente diritto a un tale credito, considerando altresì i tempi ristretti a disposizione di dette imprese che potrebbero avere reso loro difficile la formulazione della richiesta nel tempo indicato.

I venditori sono pertanto tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione ai sensi del DL Aiuti anche qualora la richiesta da parte dell'impresa sia avvenuta posteriormente al 29 agosto, tenuti conto dei tempi tecnici minimi necessari e della finalità di agevolare l'impresa alla richiesta del credito d'imposta.

Il chiarimento sopra riportato ha evidentemente valenza anche per le disposizioni di cui all'art. 6 comma 5 del DL Aiuti-bis che hanno identico tenore delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 3bis del DL Aiuti.

 

 

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