Comunicato operatori
Corrispettivi per superi di potenza fatturati tardivamente da alcune imprese distributrici
22 dicembre 2021
Sono pervenute all'Autorità diverse segnalazioni che hanno lamentato una tardiva applicazione dei contributi per l'adeguamento della connessione previsti nel caso di superi sistematici della potenza impegnata da parte del cliente finale, ai sensi dell'art. 8.2 del Testo integrato delle condizioni economiche per il servizio di connessione (di seguito, anche: TIC)[1].
In particolare, in mancanza di indicazioni precise nelle condizioni contrattuali predisposte dal gestore, e a fronte di una prassi in base alla quale il medesimo gestore fattura i suddetti contributi all'inizio dell'anno successivo all'anno solare in cui si sono registrati i maggiori prelievi di potenza, con riferimento ai superi di potenza verificatisi negli anni 2018 e 2019, talune imprese distributrici avrebbero fatturato i relativi corrispettivi solo alla fine del 2020, ciò che ha reso molto difficoltoso, per i relativi utenti, recuperare gli importi presso i propri clienti finali.
Sentito il Collegio nella riunione n.1186 del 21 dicembre 2021 si precisa quanto segue.
Deve rammentarsi che il contributo previsto dall'art. 8.2 del TIC si configura come controprestazione dovuta dall'utente rispetto all'incremento del livello di potenza riconosciuto dal gestore di rete nei casi di sistematici prelievi di potenza (da parte del cliente finale) eccedenti il livello della potenza disponibile: in tali casi, come noto, il gestore può (non necessariamente deve) incrementare "d'ufficio" il livello di potenza disponibile presso il punto di prelievo, avendo titolo ad applicare il relativo contributo.
La formulazione dell'art. 8.2 del TIC lascia certamente all'impresa distributrice un certo margine di discrezionalità nel gestire anche gli aspetti procedurali dell'applicazione del contributo per l'adeguamento (relativi quindi anche alle modalità e ai tempi entro i quali il gestore di rete decide di esercitare la facoltà di applicare il contributo e riconoscere il corrispondente adeguamento), ciò sia nell'ambito delle condizioni generali di contratto predisposte dal medesimo gestore, sia - in assenza di espresse clausole generali (come avviene nel caso segnalato) - nell'ambito delle proprie prassi applicative.
Tuttavia, una tale discrezionalità non può ragionevolmente comportare il riconoscimento per il gestore di un tempo indefinito per decidere se procedere o meno d'ufficio all'adeguamento della potenza e alla conseguente fatturazione del contributo di cui all'art. 8.2 del TIC. Tale limite discende dai generali principi di proporzionalità, ragionevolezza e certezza del diritto, alla luce dei quali la disposizione in esame deve essere interpretata, nonché dai principi di correttezza e buona fede, e del legittimo affidamento, alla luce dei quali devono essere valutate le condotte del gestore di rete nell'esercizio della suddetta facoltà.
In particolare, in assenza di una specifica (e diversa) disciplina attuativa di dettaglio che il gestore di rete potrebbe adottare, assume rilievo il fatto che è solo con la fatturazione del contributo che l'utente viene a conoscenza del fatto che il gestore di rete ha deciso di esercitare la facoltà di adeguare d'ufficio la potenza disponibile. Ciò comporta che che un notevole periodo di inerzia, da parte del gestore, è idoneo a ingenerare in capo all'utente un legittimo affidamento sul fatto che il medesimo gestore non intenda procedere al suddetto adeguamento d'ufficio della potenza.
Pertanto, con riferimento all'ipotesi sopra descritta, oggetto delle segnalazioni pervenute, il ritardo con cui le imprese distributrici avrebbero fatturato i contributi di adeguamento di cui all'art. 8.2 del TIC (di almeno circa un anno) risulta evidentemente irragionevole, con la conseguenza che gli utenti che non sono riusciti a recuperare, presso i propri clienti finali, gli ammontari corrispondenti ai corrispettivi tardivamente fatturati hanno il diritto di ottenere la restituzione di detti importi dall'impresa distributrice.
Si invitano pertanto le imprese distributrici che si trovano nella situazione segnalata sopra descritta di procedere alle conseguenti restituzioni, evidenziando che un'eventuale omissione costituisce presupposto per l'adozione, da parte dell'Autorità, di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
A tal fine, si invitano le suddette imprese distributrici a:
- attivarsi presso i propri utenti al fine di verificare la sussistenza o meno del mancato incasso presso i loro clienti finali degli importi fatturati a titolo di corrispettivi di cui all'art. 8.2 del TIC col ritardo sopra indicato; ai fini di tale verifica, il gestore di rete può chiedere all'utente il rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del dPR 445/2000;
- stornare le fatture verificate ai sensi di cui alla precedente lettera (a) e restituire gli importi eventualmente corrisposti dagli utenti; resta ovviamente salvo il diritto dell'impresa distributrice di ripristinare la potenza preesistente, purché ne dia adeguata informazione all'utente con congruo preavviso.
[1] Cfr. l'Allegato C alla deliberazione 654/2015/R/eel (per il periodo di regolazione 2016-2019) e l'Allegato C alla 568/2019/R/eel (per il periodo di regolazione 2020-2023).