Comunicato operatori
Chiarimenti in ordine alla richiesta di accesso alla rete di distribuzione di cui alla deliberazione n. 138/04
27 settembre 2021
Sono pervenute all'Autorità, da parte di alcuni operatori, richieste di chiarimento sulle modalità applicative della disciplina dell'articolo 12 della deliberazione 138/04, come modificato e integrato dalla deliberazione 77/2018/R/com, relativamente ai requisiti che deve soddisfare l'utente della distribuzione per effettuare lo switching (con particolare riferimento al c.d. primo accesso), in particolare al requisito dell'iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati alla vendita di gas naturale, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
L'articolo 12, lettera c) numero i., prevede infatti che l'utente della distribuzione che intenda richiedere lo switching, qualora tale richiesta pervenga al fine di fornire gas naturale ai clienti finali, è tenuto a presentare all'impresa di distribuzione le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti, tra l'altro, "la dichiarazione di essere regolarmente iscritti nell'elenco del Ministro dello Sviluppo Economico" (a seguito del passaggio di competenze oggi l'elenco è tenuto dal Ministero della Transizione Ecologica). Tale requisito risulta evidentemente soddisfatto nel caso in cui l'utente della distribuzione risulti iscritto all'elenco degli operatori abilitati alla vendita di gas naturale.
D'altra parte, lo stesso articolo 12 alla lettera a) prevede che l'utente della distribuzione, ai fini di soddisfare i requisiti necessari per richiedere l'accesso alla rete, abbia "la disponibilità" di un contratto di fornitura da far eseguire sul punto oggetto di switching, senza quindi richiedere che il medesimo utente sia direttamente controparte del cliente finale titolare del punto di riconsegna. Ciò autorizza l'utente a fornire gas all'ingrosso (con riconsegna su quel punto) altre società di vendita, dirette controparti del cliente finale interessato (c.d. controparti commerciali), le quali dovranno evidentemente essere iscritte nell'elenco degli operatori abilitati alla vendita di gas naturale.
Tale assetto, che trova anche espresso riconoscimento nella nuova disciplina in tema di switching introdotta dalla deliberazione 77/2018/R/com, rende dunque possibile che un utente della distribuzione decida di non esercitare l'attività di vendita ai clienti finali (senza quindi la necessità di essere iscritto nel citato elenco di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 164/00), ma di operare sempre come parte fornitrice di altre controparti commerciali (le quali saranno invece iscritte al predetto elenco).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si chiarisce che il requisito di cui all'articolo 12, lettera c), numero i., della deliberazione 138/04 è da ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui l'utente della distribuzione richiedente lo switching, sebbene non iscritto all'elenco di cui all'articolo del decreto legislativo 164/00, sia però collegato ad una o più controparti commerciali che servono i punti per cui è richiesto l'accesso alla rete, le quali controparti sono regolarmente iscritte al suddetto elenco. In tali casi l'utente della distribuzione è tenuto, nella richiesta di switching, a dare evidenza che i punti per cui si richiede l'accesso sono serviti da una controparte commerciale terza regolarmente iscritta all'elenco dei degli operatori abilitati alla vendita di gas naturale e collegata per mezzo di un rapporto contrattuale all'utente stesso.