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Comunicato operatori

Raccolta dati: Qualità commerciale dei servizi di vendita e monitoraggio contratti contestati

Anno 2020

1 febbraio 2021

Le imprese esercenti l'attività di vendita (di seguito: venditori) entro la scadenza del 1 marzo 2021 sono tenute a comunicare all'Autorità:

  • i dati di qualità commerciale per l'anno 2020, come previsto dall'articolo 36 dell'allegato A alla deliberazione 21 luglio 2016, 413/2016/R/com come integrato dalle deliberazioni 795/2016/R/com, 593/2017/R/com, 39/2018/R/com, 416/2018/R/com, 569/2018/R/com e 623/2018/R/com, 184/2020/R/com e smi "Nuovo testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita e modifiche alla regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, al codice di condotta commerciale e alla Bolletta 2.0" (di seguito: TIQV);
  • i dati relativi al monitoraggio dei contratti e attivazioni contestati di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e di fornitura congiunta per l'anno 2020, come previsto dall'articolo 19 dell'allegato A alla deliberazione 6 aprile 2017, 228/2017/R/com come integrato dalle deliberazioni 543/2017/R/com e 684/2018/R/com "Testo integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria" (di seguito: TIRV) e dalla determina 15 settembre 2017, DMRT/TCC/13/2017 "Istruzioni Operative relative al monitoraggio dei contratti e attivazioni contestati di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale".

Con riferimento ai dati di qualità commerciale sono tenuti alla comunicazione dei dati tutti i venditori relativamente ai clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione e ai clienti finali di gas naturale alimentati in bassa pressione, secondo quanto previsto da comma 2.1 del TIQV.

Con riferimento ai dati relativi al monitoraggio dei contratti e attivazioni contestati sono tenuti alla comunicazione dei dati tutti i venditori che abbiano ricevuto almeno un reclamo scritto per contratto e attivazione contestati come definito dall'articolo 1 del TIRV nel periodo di riferimento, da parte di clienti finali di cui all'articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e di cui all'articolo 2.3, lettere a), b) e d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del TIRV.

I venditori che non hanno ricevuto reclami (e/o rettifiche di fatturazione e/o di doppia fatturazione) nell'anno e non hanno dati da dichiarare possono effettuare tale dichiarazione nella raccolta stessa ed effettuare l'invio definitivo. Con l'inoltro dei dati, gli obblighi nei confronti dell'Autorità si intendono assolti.

Si ricorda che il mancato o incompleto invio dei dati entro la scadenza costituisce inadempienza di obblighi fissati dall'Autorità. È pertanto passibile di sanzioni amministrative irrogate dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95.

Si ricorda che per la corretta compilazione della raccolta di Qualità commerciale della vendita per i dati relativi all'anno 2020 è valida la determina 7/2017 - DACU Istruzioni Operative relative alla raccolta dati qualità della vendita, per le parti non superate dalla delibera 416/2018/R/com mentre per quanto riguarda il monitoraggio dei contratti e attivazioni contestati, l'Allegato A alla determina 15 settembre 2017, DMRT/TCC/13/2017 "Istruzioni Operative relative al monitoraggio dei contratti e attivazioni contestati di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale".

 



Per eventuale supporto tecnico sulla raccolta dati e sull'Anagrafica Operatori, è possibile contattare il numero verde attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30



E' inoltre disponibile l'indirizzo di posta elettronica: infoanagrafica@arera.it

Modifiche all'articolo 1 con riferimento alla tipologia dei clienti finali gas alimentati in bassa pressione.