Comunicato operatori
Chiarimento sulla disciplina della parent company guarantee
24 settembre 2020
Sono pervenute all'Autorità, richieste di chiarimento sulle modalità applicative della disciplina del paragrafo 2.4, lettera b e del paragrafo 4.3, lettera b del Codice di rete tipo per il trasporto dell'energia elettrica (allegato B alla deliberazione 268/2015/R/eel, di seguito: CTTE), relativamente alla modalità di prestazione della garanzia nella forma di parent company guarantee.
In particolare, è stato richiesto di chiarire se la garanzia nella forma di parent company guarantee possa essere rilasciata non solo da parte di società che abbiano il controllo diretto dell'utente, ma anche da parte di società che controllano l'utente in modo indiretto, ovverosia, controllano quest'ultimo per mezzo di una società controllata che controlla a sua volta l'utente.
Sentito il Collegio, si chiarisce quanto segue.
Con riferimento al rilascio della garanzia nella forma di parent company guarantee, i paragrafi 2.4, lettera b e 4.3, lettera b del CTTE prevedono che questa debba essere prestata dalla società controllante dell'utente di trasporto, dove per "società controllante" si intende la società che controlla l'utente ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile. In particolare, si richiamano il primo comma, numero 1), dell'articolo 2359 del Codice civile in base al quale per società controllate deve intendersi "le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria" e il secondo comma dell'articolo 2359 del Codice civile in base al quale "Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.".
Sulla base di tali norme, per società controllata deve intendersi, fra l'altro, la società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, computando "anche i voti spettanti a società controllate". Tale ipotesi di controllo, in coerenza con la giurisprudenza sul tema, si ritiene integrata anche quando viene esercitato solo in forma indiretta, considerando i voti di cui una società può di fatto disporre attraverso le proprie società controllate.
Alla luce di quanto sopra, in ragione del fatto che il CTTE al paragrafo 2.4, lettera b e 4.3, lettera b, dispone che la garanzia sia rilasciata dalla società controllante, la garanzia in forma di parent company guarantee può essere rilasciata non solo dalla società che esercita direttamente il controllo dell'utente, bensì anche da una società (se in possesso di idoneo giudizio di rating creditizio) che controlli indirettamente l'utente medesimo, rientrando anch'essa nella nozione di società controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.