Seguici su:






Comunicato operatori

Chiarimenti sull’applicazione di corrispettivi per l’esecuzione di prestazioni essenziali del servizio di distribuzione del gas naturale

29 giugno 2020

Sono pervenute all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente segnalazioni di utenti del servizio di distribuzione del gas naturale, con le quali si rappresenta che alcuni gestori di rete richiedono il pagamento di corrispettivi nelle ipotesi di c.d. Risoluzione contrattuale (denominata anche Cessazione amministrativa sino all'adozione della deliberazione 77/2018/R/gas) di cui agli articoli 9, 13 e 16 del c.d. TIMG ("Testo integrato morosità gas", adottato dall'Autorità con deliberazione ARG/gas 99/11). Inoltre, nei prezziari di alcuni gestori di rete si prevede l'applicazione di corrispettivi anche nel caso di Cessazione amministrativa "per cambio fornitore" e "per recesso del cliente", fattispecie assimilabili alle ipotesi di Risoluzione contrattuale per motivi diversi dalla morosità.

Si deve ricordare che la Risoluzione contrattuale (comunque denominata) è strettamente funzionale allo svolgimento del rapporto tra impresa di distribuzione e il relativo utente laddove, in presenza di cause che giustificano lo scioglimento del contratto di somministrazione che lega l'utente medesimo e il cliente finale titolare del punto di riconsegna, l'utente decida di procedere a tale scioglimento. In tali ipotesi, la Risoluzione contrattuale consente di rendere effettivo lo scioglimento del citato contratto di somministrazione tra cliente finale e utente della distribuzione, consentendo a quest'ultimo di estinguere il diritto (e la connessa responsabilità) di (far) prelevare gas presso il predetto punto di consegna, diritto in precedenza acquistato in esito alle c.d. procedure di switching.

In tale prospettiva, quindi, la Risoluzione contrattuale, così come lo switching, rappresenta un momento costitutivo che incide sull'oggetto principale del servizio di distribuzione che, si ricorda, consiste nell'assicurare all'utente l'accesso alla rete per consentire l'esecuzione fisica dei contratti di fornitura di gas naturale. Infatti, mentre lo switching assicura all'utente di poter iniziare a dare esecuzione fisica a un nuovo contratto di somministrazione concluso con un cliente finale (titolare di un punto di riconsegna della rete di distribuzione), la Risoluzione contrattuale assicura al medesimo utente di poter effettivamente terminare l'esecuzione fisica di tale contratto quando esso si scioglie. E ciò indipendentemente dal fatto che lo scioglimento del contratto di somministrazione dipenda da morosità del cliente o da altre cause.

La gestione delle procedure di Risoluzione contrattuale, pertanto, così come quelle di switching, costituisce una prestazione essenziale del servizio di distribuzione, attenendo, appunto, alle modalità con cui tale servizio si instaura (switching) e termina (Risoluzione contrattuale) rispetto a un singolo punto di riconsegna della rete di distribuzione. Si tratta, in altre parole, di prestazioni che, in quanto essenziali, sono già remunerate dalla tariffa di distribuzione e che, quindi, non possono rientrare tra le c.d. prestazioni accessorie di cui al § 3.2 del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale (di cui alla deliberazione 108/06) per le quali l'impresa di distribuzione può chiedere un corrispettivo specifico e ulteriore rispetto a quello tariffario.

Inoltre, non è inutile ricordare che, con la sopra citata deliberazione 77/2018/R/gas, l'Autorità ha intestato la responsabilità della gestione sia delle procedure di switching, sia delle procedure di Risoluzione contrattuale, non più all'impresa di distributore, ma al gestore del Sistema informativo integrato (SII), cui oggi le relative richieste devono essere presentate. L'esito delle procedure di switching e di Risoluzione contrattuale produce effetti sul contratto concluso tra l'utente e l'impresa di distribuzione interessata, la quale limita la sua attività all'interazione doverosa con il SII e al conseguente adeguamento del contenuto dei contratti di cui essa è controparte (oltre ai conseguenti adempimenti previsti con particolare riferimento alla gestione dei dati di misura). Si tratta, come detto, di attività già remunerate dalla tariffa di distribuzione, per le quali pertanto alcun ulteriore corrispettivo specifico può essere richiesto.

Conseguentemente, le clausole contrattuali, contenute in prezziari o in altri documenti comunque denominati, le quali prevedano specifici corrispettivi in capo agli utenti per l'esecuzione di una Risoluzione contrattuale o di uno switching, si pongono in insanabile contrasto con l'assetto sopra richiamato, tra cui quello tariffario. In ragione dell'indisponibilità per le parti del predetto assetto, segue - come ha avuto modo di chiarire anche la giurisprudenza in materia - la nullità delle predette clausole ai sensi dell'articolo 1418, comma 1, del codice civile, con il conseguente diritto dell'utente di ripetere gli importi eventualmente versati in applicazione delle medesime clausole.

Si ricorda che, la violazione dei provvedimenti dell'Autorità costituisce presupposto per l'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, mentre la mancata restituzione degli importi indebitamente percepiti dalle imprese di distribuzione in conseguenza delle clausole sopra denunciate, integra il presupposto per l'adozione, da parte dell'Autorità, di provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della medesima legge.