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Comunicato operatori

Chiarimento alla deliberazione 629/2017/R/eel

18 aprile 2019

Sono recentemente pervenute all'Autorità richieste di chiarimento sulla procedura relativa all'istanza di partecipazione al meccanismo di riconoscimento degli oneri della morosità relativi ai conguagli della componente AE e delle componenti A di cui ai commi 70.1 e 70.1bis del TIT fatturati alle imprese a forte consumo di energia elettrica con riferimento agli anni 2014 e 2015.

In particolare, è stato richiesto di chiarire se, alla luce delle attività di istruttoria relative ad alcune imprese a forte consumo di energia elettrica tuttora in corso, sia possibile per gli esercenti la vendita presentare, entro il termine del 30 aprile 2019 stabilito dalla deliberazione in oggetto, una dichiarazione di interesse al meccanismo, con riserva di comunicare gli importi rilevanti per la definizione dell'ammontare da riconoscere nelle prossime sessioni di aggiornamento.

A tale fine si evidenzia come il meccanismo riconoscimento degli oneri della morosità relativi ai conguagli della componente AE definito dalla deliberazione 629/2017/R/eel già prevede che ciascun venditore:

  1. possa presentare l'istanza di partecipazione entro il 30 aprile 2019, comunicando "alla Cassa la propria volontà di partecipare al meccanismo e le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare";
  2. sia tenuto a comunicare alla Cassa, nelle successive sessioni di aggiornamento del meccanismo che si terranno entro il 30 aprile di ciascun anno successivo al 2019, le variazioni degli importi rilevanti per il calcolo dell'ammontare riconosciuto, anche in funzione dei successivi eventuali incassi.

Alla luce di quanto sopra si precisa quindi che, anche tenuto conto che l'attività istruttoria da parte della Cassa relativa ad alcune imprese a forte consumo di energia elettrica è tuttora in corso sia per l'anno 2014 che per l'anno 2015, ciascun venditore può comunicare a medesima Cassa la propria volontà a partecipare al meccanismo anche senza presentare nella prima sessione di riconoscimento le informazioni rilevanti per il calcolo dell'ammontare da riconoscere. Tali informazioni potranno essere presentare nelle sessioni di aggiornamento successive alla prima, che avranno luogo a partire dall'anno 2020.