Comunicato operatori
Obblighi di comunicazione dei dati ai sensi dell’articolo 12 del Testo Integrato Bonus Sociale Idrico (TIBSI)
22 marzo 2019
Con la delibera 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr, e il relativo Allegato TIBSI, l'Autorità ha disciplinato il sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale, prevedendo, mediante l'applicazione di regole uniformi per l'intero territorio nazionale, l'introduzione di un bonus sociale idrico, nonché la possibilità per gli Enti di governo dell'ambito di mantenere, ovvero introdurre, condizioni di miglior favore su base locale, tramite la previsione di un bonus idrico integrativo.
Con il medesimo provvedimento l'Autorità ha, tra l'altro, previsto obblighi informativi in capo ai soggetti coinvolti nel meccanismo di agevolazione e le modalità di comunicazione dei dati. In particolare, si rammenta che ai sensi dell'articolo 12 del TIBSI, i gestori del servizio idrico integrato sono tenuti a comunicare all'Autorità e al pertinente Ente di governo dell'ambito i dati e le informazioni relativi al bonus sociale idrico e al bonus idrico integrativo (come dettagliati dal medesimo articolo), entro il 31 marzo di ogni anno.
Al fine di riscontrare esaustivamente gli obblighi informativi e di comunicazione dei dati relativi all'annualità 2018, si richiede ai gestori di trasmettere all'Autorità e al pertinente Ente di governo:
- le informazioni di sintesi di cui ai commi 12.3 e 12.4 del TIBSI (disaggregate per ATO) nel formato e secondo lo schema riportato nel file
Dati Bonus idrico 2018
- una nota illustrativa, prevista al comma 12.5 del TIBSI, contenente la descrizione della tipologia di agevolazione riconosciuta su base locale, qualora prevista, a favore degli utenti in condizioni di vulnerabilità economica.
Le informazioni in parola dovranno essere inviate
entro il 1° aprile 2019
via posta elettronica con messaggio avente ad oggetto
"Bonus sociale idrico e Bonus idrico integrativo - Comunicazione dati anno 2018"
all'indirizzo:
assetti.idrico.aeeg@pec.energia.it.
Si precisa, altresì, che l'attività di verifica richiesta agli Enti di governo dell'ambito (ai fini della relazione di validazione dei dati da inviare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, ai sensi del comma 11.3 ter del TIBSI) è volta a garantire che i dati comunicati dai gestori ai sensi del richiamato articolo 12 del TIBSI, in particolare quelli relativi alla tariffa agevolata[1] e ai volumi fatturati[2], risultino coerenti e congrui con i dati comunque acquisiti dai medesimi Enti di governo.
[1] La tariffa agevolata applicata per il calcolo del bonus sociale idrico è la tariffa determinata secondo quanto disposto dal comma 5.1 dell'Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/idr (TICSI), ovvero -nelle more dell'applicazione del TICSI, e salvo successivo conguaglio - la tariffa "applicata dal medesimo gestore agli utenti domestici residenti per il consumo relativo al primo scaglione" secondo quanto chiarito dall'Autorità in data 13 novembre 2018, con apposito comunicato.
[2] Secondo quanto previsto dal comma 10.1 del TIBSI, il gestore è tenuto a dichiarare a CSEA i volumi fatturati all'utenza per il servizio di acquedotto ai fini del versamento dell'ammontare derivante dall'applicazione della componente perequativa UI3.