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Comunicato operatori

Chiarimenti in merito alla deliberazione 513/2017/R/gas

9 novembre 2018

  1. In seguito all'aggiornamento apportato dalla deliberazione 190/2018/R/gas, nell'Allegato A alla deliberazione  513/2017/R/gas:
    1. al comma 3.3 della deliberazione 513/2017/R/gas il testo "ipotesi da H1 a H5" è inteso "ipotesi da H1 a H6";
    2. al comma 3.5 della deliberazione 513/2017/R/gas il testo "all'ipotesi H1" è inteso "all'ipotesi H2";
  2. La previsione di cui al comma 3.4 della deliberazione 513/2017/R/gas come s.m.i. stabilisce che, per i casi di punti di riconsegna ancora oggetto del servizio di default distribuzione alla data di entrata in vigore della medesima delibera, le imprese di distribuzione sono rimesse in termini per compiere gli adempimenti previsti; tali punti di riconsegna sono da considerare né più e né meno come se fossero entrati nel servizio il 7 luglio 2017 con la conseguenza che per il periodo intercorrente tra la data di attivazione del servizio di default e il termine di sei mesi successivi al 7 luglio 2017 (e quindi il 7 gennaio 2018) l'impresa di distribuzione, con riferimento a tali punti, non è soggetta a nessuna riduzione della remunerazione del servizio;
  3. Con riferimento ai punti di riconsegna con un consumo annuo inferiore a 500 Smc, la cui entrata nel servizio di default sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della deliberazione 465/2016/R/gas, le imprese di distribuzione hanno la facoltà di effettuare il versamento parziale di cui al comma 43.4 del TIVG, in analogia a quanto disciplinato dal comma 3.3, per tutto il periodo compreso tra la data di entrata nel servizio di default e la data di entrata in vigore della deliberazione 465/2016/R/gas; per il periodo successivo a tale ultima data, non essendovi più l'obbligo di iniziative giudiziarie per tali punti di riconsegna, non è dovuto nessun versamento.
  4. Le previsioni di cui al comma 17.4 del TIMG relative alla sospensione del termine di sei mesi previsto dal comma 17.3 del medesimo provvedimento sono applicabili per tutti i punti di riconsegna a prescindere dalla data di entrata nel servizio di default distribuzione (quindi anche antecedentemente alla data di pubblicazione della deliberazione 513/2017/R/gas). In ogni caso, il termine dei sei mesi di cui al comma 17.3 del TIMG, per essere oggetto di  sospensione, non deve essere ancora scaduto.
  5. In considerazione della necessità di tenere conto dei presenti Chiarimenti, si precisa che le imprese di distribuzione avranno la possibilità di rettificare i dati e le informazioni necessari per la quantificazione dell'elemento DEF per l'anno 2017, già fornititi a CSEA, nell'ambito della rendicontazione straordinaria dei dati e delle informazioni necessari per la quantificazione dell'elemento DEF a partire dall'anno 2013 per la quale CSEA definirà le modalità e le tempistiche.