Comunicato operatori
Precisazioni in merito alla definizione di "unità di consumo"
come modificata dalla deliberazione 894/2017/R/eel
29 maggio 2018
La definizione di "unità di consumo", di cui all'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel (Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC) e all'Allegato A alla deliberazione 539/2015/R/eel (Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC), ultimamente modificata dalla deliberazione 894/2017/R/eel, è funzionale all'identificazione dei clienti finali ai soli fini dell'accesso al sistema elettrico (ivi inclusa la scelta del venditore e l'applicazione delle tariffe per l'utilizzo della rete elettrica).
Tale definizione tiene quindi conto di esigenze regolatorie non sempre coincidenti con le esigenze di natura tributaria.
Pertanto:
- si conferma che la definizione di "unità di consumo" di cui al TISSPC e al TISDC si applica esclusivamente nell'ambito regolatorio di competenza dell'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente (di seguito: Autorità) e non può avere alcun effetto applicativo in ambiti e contesti che esulano dalle competenze dell'Autorità, ivi incluso l'ambito di applicazione della normativa di natura tributaria;
- si precisa inoltre che la definizione di "unità di consumo", nella sua versione modificata dalla deliberazione 894/2017/R/eel, esplica i suoi effetti, limitatamente all'ambito regolatorio di competenza dell'Autorità, solo a partire dalla data di entrata in vigore della modifica stessa (22 dicembre 2017) e non assume valenza retroattiva.