Comunicato operatori
Chiarimenti delibera 666/2017/R/gas
11 ottobre 2017
Sono pervenute richieste di chiarimento in merito alla deliberazione 666/2017/R/GAS che prevede la facoltà di comunicare all’impresa di trasporto l’intenzione di non utilizzare, in tutto o in parte, la capacità contrattualizzata prima dell’entrata in vigore del Regolamento UE 984/2013 presso i punti interconnessi con l’estero.
Le richieste di chiarimento riguardano le disposizioni del comma 1.3 che disciplina le modalità di gestione della capacità oggetto di comunicazione che risulti utilizzata o ceduta nei mesi di ottobre 2017 e novembre 2017, ed in particolare:
- coordinamento tra la previsione del predetto comma nella parte in cui dispone che la capacità utilizzata e ceduta sia fatturata dall’impresa di trasporto all’utente titolare di capacità pluriennale, alle condizioni previste per la capacità conferita su base mensile, e le disposizioni del codice di rete relative alla cessione di capacità che prevedono che la “titolarità della capacità oggetto della cessione ed i relativi obblighi passeranno in capo all’utente cessionario”;
- modalità di calcolo delle capacità oggetto della comunicazione utilizzate ed alle quali sono quindi applicate le condizioni previste per la capacità conferita su base mensile.
Le previsioni del comma 1.3 sono state introdotte, tenendo conto delle osservazioni presentate dagli operatori, al fine di consentire agli stessi una congrua tempistica per la decisione di avvalersi della facoltà di comunicazione senza al contempo penalizzare, rispetto al conferimento su base mensile, l’utilizzo, anche attraverso la cessione a terzi, della capacità nei mesi di ottobre e novembre.
Ciò posto in relazione ai quesiti ricevuti si precisa che:
- con riferimento a quanto richiamato sub a), la capacità ceduta (contratto pluriennale) è fatturata, dall’impresa di trasporto all’utente cessionario, alle condizioni previste dal codice di rete; la medesima capacità è fatturata, alle condizioni previste per la capacità conferita su base mensile, dall’impresa di trasporto all’utente cedente, con contestuale emissione, al medesimo, di nota a credito di importo pari alla fattura emessa nei confronti del cessionario; sono fatti salvi gli effetti degli accordi tra i medesimi soggetti;
- con riferimento a quanto richiamato sub b), la capacità utilizzata cui applicare le condizioni previste per la capacità conferita su base mensile è da individuare come differenza, se positiva, fra la massima capacità utilizzata nel mese dall’utente e la quota di capacità per la quale l’utente non si sia avvalso della comunicazione.
Si precisa infine che:
- ai fini dell'applicazione del comma 1.3, l'utente dovrà indicare la capacità ceduta nei mesi di ottobre e novembre 2017 oggetto della comunicazione di non utilizzo, unitamente alla medesima comunicazione o, se successivo, al momento di notifica della cessione;
- restano applicabili i corrispettivi di scostamento previsti dalla regolazione vigente per i casi di utilizzo della capacità superiore al quantitativo originariamente conferito.