Comunicato operatori
Trattamento del bonus una tantum ai fini dell’applicazione dell’IVA
20 aprile 2017
Nell'ambito della Tutela SIMILE, alcuni fornitori ammessi hanno formulato all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico richieste di chiarimento circa il trattamento dello sconto erogato ai clienti finali che accedono alla Tutela SIMILE nella forma di bonus una tantum.
Al fine di garantire la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di Tutela SIMILE, l'Autorità, con comunicazione 29 dicembre 2016, prot. 39033, ha provveduto a formulare un quesito di chiarimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
A seguito della suddetta richiesta, con comunicazione 6 aprile 2017, prot. Autorità 13619, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la corretta qualificazione giuridica del c.d. bonus una tantum è di uno sconto previsto contrattualmente che, ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, va a ridurre la base imponibile ai fini dell'IVA. Non si tratta pertanto di una mera erogazione di denaro in favore del cliente finale, svincolata dai consumi di energia elettrica.
A sostegno di questa soluzione, l'Agenzia delle Entrate osserva in primo luogo che la deliberazione 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel chiarisce in più punti che il corrispettivo applicato ai clienti del servizio di Tutela SIMILE deve essere inteso al netto di uno sconto fissato da ciascun operatore; è irrilevante in proposito il dato terminologico dell'uso dell'espressione 'bonus' in luogo 'sconto'.
In secondo luogo risulta evidente dalla disciplina complessiva dell'istituto che il bonus si sostanzia in un abbattimento del quantum complessivamente dovuto nell'arco di 12 mesi da ciascun cliente. Depongono in questo senso sia la previsione in base alla quale la parte del bonus che eventualmente ecceda l'importo dovuto nella prima bolletta dovrà essere calcolato nella determinazione della seconda bolletta, e così via, sia la regola della restituzione percentuale del bonus in una serie di casi di cessazione anticipata del contratto di Tutela SIMILE.
Nei casi da ultimo menzionati, precisa l'Agenzia delle Entrate, il fornitore, all'atto del recupero del bonus percentualmente non spettante, dovrà obbligatoriamente, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, emettere una fattura integrativa per l'ammontare dello sconto già concesso e non spettante. Il fornitore dovrà, altresì, annotare la fattura nel registro delle fatture emesse per il versamento dell'imposta addebitata al cliente.