Comunicato operatori
Processo di consultazione avviato con il DCO 252/2016/R/tlr del 19 maggio 2016 - Regolazione in materia di contatori di fornitura e contatori individuali/sottocontatori
23 settembre 2016
Con il documento di consultazione (DCO) 252/2016/R/tlr del maggio scorso l'Autorità ha presentato i propri orientamenti in materia di regolazione dei sistemi di misura dell'energia fornita agli edifici serviti da reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento e di quella consumata da ogni unità immobiliare, in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di recepimento della direttiva europea 2012/27/UE.
L'obiettivo della consultazione era quello di supportare la definizione del relativo quadro regolatorio da parte dell'Autorità entro lo scorso luglio, come previsto dallo stesso decreto legislativo n. 102/2014, ai fini del rispetto dell'obbligo di installare i contatori di fornitura agli edifici e i contatori individuali nelle singole unità immobiliari entro il 31 dicembre 2016, come disposto dallo stesso decreto legislativo n. 102/2014.
Alla consultazione hanno partecipato, inviando le proprie osservazioni, oltre venti soggetti operanti nel settore, tra gestori di reti di teleriscaldamento, enti tecnici di normazione, fornitori di dispositivi di misura, associazioni di categoria, centri di ricerca ed enti pubblici.
Il decreto legislativo 18 luglio 2016 n. 141, con il quale sono state introdotte integrazioni al decreto legislativo n. 102/2014, ha apportato alcune modifiche anche alle disposizioni di cui all'articolo 9 in materia di misura dell'energia e dell'acqua calda sanitaria fornita da sistemi di climatizzazione centralizzati, tra i quali le reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento.
Per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo n. 102/2014, la definizione dei requisiti tecnici e prestazionali dei contatori individuali (ridenominati sotto-contatori dal decreto legislativo n. 141/2016) e dei criteri per valutare la fattibilità tecnica ed economica della loro installazione negli edifici con più unità immobiliari - inclusi i condomini - e in quelli polifunzionali serviti da reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento non rientra più tra le competenze dell'Autorità.
Conseguentemente gli orientamenti sottoposti agli stakeholder con il DCO 252/2016/R/tlr non potranno più essere oggetto di interventi di regolazione da parte dell'Autorità.
Le analisi e gli orientamenti in materia di contatori individuali (sotto-contatori) presentati dall'Autorità nel DCO, inclusa la metodologia sviluppata ai fini della valutazione della fattibilità tecnica, dei costi e dei benefici associati alla loro installazione, rimangono come contributo pubblico ad una diffusione di dispositivi di misura dei consumi per la climatizzazione negli appartamenti e nelle singole unità immobiliari, che sia guidata da obiettivi di efficienza, efficacia nella promozione di risparmi energetici, tutela dell'utenza e della concorrenza.
Per quanto riguarda i contatori dell'energia fornita agli edifici nel loro complesso (contatori di fornitura), in considerazione delle modifiche normative intervenute nelle more del procedimento di consultazione - che ne hanno impedito una conclusione entro un termine idoneo - e vista l'imminenza del termine del 31/12/2016 entro il quale gli esercenti l'attività di misura devono provvedere ad installare tali contatori, nella riunione del 22 settembre 2016 l'Autorità ha ritenuto opportuno, al fine di non aggravare le suddette attività di installazione, di non adottare i provvedimenti di regolazione sui requisiti minimi dei contatori che devono essere installati dai gestori delle reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento entro il 31 dicembre 2016, già oggetto dello stesso DCO 252/2016/R/tlr, rinviando ad una fase successiva l'avvio di una nuova consultazione sui requisiti minimi per i contatori che dovranno essere installati anche in sostituzione di quelli esistenti. Tra tali requisiti minimi, come già evidenziato nel documento di consultazione, l'Autorità ritiene essenziale l'introduzione della telelettura e della telegestione.
Alla luce di tanto, continuano a trovare applicazione i requisiti minimi previsti dalla vigente legislazione primaria e dalla vigente normativa tecnica europea e nazionale di riferimento per i contatori di fornitura che devono essere installati dai gestori delle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento entro il 31 dicembre 2016.
Con successivi documenti per la consultazione l'Autorità presenterà i propri orientamenti in materia di disciplina del servizio di misura al punto di fornitura degli edifici serviti da reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento e quelli in materia di costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e di raffrescamento nei condomini e negli edifici polifunzionali, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 102/2014 e s.m.i..