Comunicato operatori
Chiarimento TIVG: frequenze minime di raccolta della misura dei punti di riconsegna
Delibera 117/2015/R/gas
5 agosto 2015
In relazione a quanto previsto dall'articolo 14, commi 14.1 e 14.2, del TIVG, come modificato ed integrato dalla deliberazione 117/2015/R/gas, si precisa quanto segue in tema di frequenze minime di raccolta della misura dei punti di riconsegna.
Per i punti con consumo annuo fino a 500 Smc, di cui al comma 14.2, lettera a), il periodo temporale di riferimento indicato come "anno" deve essere inteso come un periodo di 365 giorni, anche non coincidente con l'anno solare (periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre), che decorre dal primo tentativo di lettura effettuato ai sensi delle nuove disposizioni approvate con la deliberazione 117/2015/R/gas.
Come indicato al comma 14.2 del TIVG il provvedimento stabilisce delle frequenze minime di raccolta della misura, quindi è nella facoltà delle imprese di distribuzione definire e presentare agli uffici dell'Autorità propri piani di acquisizione delle misure migliorativi di quanto previsto dalla suddetta deliberazione, fermo restando quanto previsto dalla regolazione tariffaria relativa alle attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione dei dati di misura.