Comunicato operatori
Imprese energivore: chiarimenti su facoltà di retrodatazione per operazioni straordinarie di fusione per incorporazione
14 maggio 2015
In occasione di operazioni straordinarie di fusione per incorporazione, in conformità all'articolo 172, comma 9, del TUIR, alcune imprese a forte consumo di energia si sono avvalse della facoltà di retroagire gli effetti fiscali dell'incorporazione a un momento precedente a quello in cui l'operazione societaria si perfeziona. In tali casi, cosa devono indicare le suddette imprese nella dichiarazione da presentare alla Cassa ai fini del riconoscimento delle agevolazioni?
Per effetto della facoltà concessa della norma citata, non risulta disponibile la dichiarazione dell'impresa incorporata per l'esercizio dell'anno in cui avviene l'operazione straordinaria. In tali casi, che dovranno essere opportunamente documentati alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, l'Autorità ritiene possibile, ai soli fini della determinazione dell'indice di intensità di costo dell'energia elettrica sul fatturato ("indice di energivorità"), ammettere una retrodatazione degli effetti dell'incorporazione anche in relazione ai consumi di energia delle imprese incorporate durante il periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio e la data di effetto giuridico della operazione di fusione per incorporazione. In tali casi, pertanto, l'indice di energivorità dell'impresa a forte consumo di energia elettrica risultante dall'operazione di fusione potrà essere calcolato prendendo in considerazione i dati di fatturato consolidati (come rappresentati nella dichiarazione IVA unificata) e i dati di consumo e di costo dell'energia elettrica aggregati delle imprese coinvolte nell'operazione, alle stregua di un unico soggetto giuridico.
Tale soluzione consente di quantificare le agevolazioni a favore degli energivori sulla base di dati omogenei (di consumo e di fatturato consolidati) per l'intera annualità di riferimento, atteso che durante il periodo "interinale" (intercorrente tra l'inizio dell'esercizio contabile fino alla data di effetto giuridico della fusione), in presenza di retrodatazione, le operazioni della società incorporata e della società incorporante confluiscono in unico bilancio, come se mancasse l'alterità giuridica dei soggetti coinvolti.