Comunicato operatori
Chiarimento: ipotesi in cui le reti e gli impianti di distribuzione del gas naturale, o di parte di essi, siano nella titolarità di una società facente parte dello stesso gruppo cui appartiene il gestore della rete oppure direttamente legata a quest’ultim
24 aprile 2015
Sono pervenute alcune richieste di chiarimento circa la corretta applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 164/2000 e dal regolamento n. 226/2011 in tema di conferimento, e relativo trattamento economico, delle reti e degli impianti destinati al servizio di distribuzione, nei casi in cui la loro proprietà non ricada né nella titolarità degli Enti locali (ovvero delle Società di rete) né direttamente nella titolarità del gestore, ma sia di altra società facente comunque parte del medesimo gruppo cui appartiene il gestore oppure direttamente legata a quest'ultimo da rapporti di collegamento o controllo.
Premesso che la gestione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas e del regime di circolazione dei beni funzionali all'espletamento del servizio non rientra negli ambiti di competenza dell'Autorità, cui spetta solo la regolazione, anche tariffaria, dell'erogazione del servizio nonché alcune circoscritte attribuzioni previste dal regolamento n. 226/2011, si ritiene comunque opportuno formulare alcune considerazioni condivise con gli Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico, rinviando alle precisazioni già formulate dal medesimo Ministero (e pubblicate sul relativo sito internet) in relazione alla connessa questione concernente la possibilità per gli Enti locali di alienare le reti e gli impianti nella loro titolarità.
In termini generali, le reti e gli impianti per lo svolgimento del servizio di distribuzione vengono fatti rientrare tra i beni patrimoniali indisponibili e, pertanto, ricondotti nell'ambito di applicazione dell'articolo 828 cod. civ. L'articolo in parola prevede, al primo comma, che i beni del patrimonio indisponibile sono soggetti alle regole particolari eventualmente definite, nonché, in via residuale, a quelle del codice civile, e, al secondo comma, che i medesimi beni non possono essere sottratti alla loro destinazione se non attraverso i modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
La disciplina di settore, di cui all'14, comma 4, decreto legislativo n. 164/2000, stabilisce che «Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale. - Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio».
La disposizione riportata menziona sia i beni preesistenti all'affidamento del servizio sia quelli realizzati nel corso dell'affidamento e ciò al fine di prescrivere che, a conclusione del periodo di affidamento, tanto i primi quanto i secondi dovranno essere posti nella piena disponibilità dell'ente locale tenuto ad espletare la procedura di gara per il nuovo affidamento.
I beni destinati allo svolgimento del servizio già nella titolarità dell'ente locale dovranno rientrare nella sua piena disponibilità; quelli realizzati nel corso dell'affidamento dovranno essere trasferiti all'ente locale secondo le condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio.
Peraltro, lo stesso articolo 14 citato, al comma 8, per gli impianti venuti in essere nel corso dell'affidamento e che non siano quindi di proprietà dell'ente locale, prevede il trasferimento di proprietà da un gestore all'altro, correlatamente al succedersi delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione e secondo quanto specificato nei bandi di gara. L'articolo in discorso, al comma 9, specifica, inoltre, che il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data di pagamento della somma pari al valore di rimborso ovvero dalla data di offerta reale della stessa somma.
Nel complesso, l'articolo 14 decreto legislativo 164/2000 mira ad assicurare che i beni necessari all'espletamento del servizio di distribuzione possano continuare a essere utilizzati per la loro funzione, stabilendo a tal fine, da un lato, che, in ogni caso, a conclusione del periodo di affidamento, i beni devono rientrare nella disponibilità funzionale dell'ente locale (il quale si troverà così nelle condizioni di poter fare quanto necessario per dare corso alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione); dall'altro, che, qualora la proprietà di alcuni beni non fosse dell'ente locale, essa deve circolare unitamente alla gestione del servizio di distribuzione (come chiarito anche dalla Corte dei conti nel recente parere Lombardia 295/2013/PAR).
Il regolamento n. 226/2011, poi, per quanto qui interessa, coordina l'assetto definito dalla legge sopra richiamata con le previsioni dei bandi e dei contratti di servizio circa il trasferimento dei beni realizzati durante l'affidamento. In particolare, l'articolo 7 del suddetto regolamento n. 226/2011, prevede che:
- nel caso in cui sia stata prevista la devoluzione gratuita anche solo di una porzione degli impianti realizzati, la stessa porzione venga acquisita dall'ente locale:
- se alla data effettiva della cessazione dell'affidamento il contratto abbia già raggiunto la sua naturale scadenza
- se la cessazione effettiva si verifichi prima della scadenza naturale del contratto e tale ipotesi non sia stata regolata nello stesso contratto (o nella concessione posta alla base dello svolgimento del servizio), previo pagamento di un valore di rimborso il cui ammontare dev'essere stabilito in forza di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 14, lettera b) del regolamento n. 226/2011 citato
- in tutti gli altri casi, la stessa porzione venga, invece, acquisita direttamente dal gestore subentrante previo pagamento, al gestore uscente, del valore di rimborso come risultante dall'applicazione rispettivamente degli articoli 5 o 6 del regolamento 222/2011, a seconda che si tratti del primo affidamento realizzato in base alle nuove modalità o di un successivo.
La disciplina richiamata, in linea con il decreto legislativo 164/2000, configura una dicotomia della proprietà dei beni anzidetti: essi vengono infatti ascritti o agli Enti locali (o alle società delle reti) - proprietà pubblica - o a al gestore del servizio - proprietà privata, ma pur sempre connessa allo svolgimento del servizio.
In tale contesto, si ritiene che le fattispecie segnalate rientrino in tale seconda tipologia, in quanto l'intrinseco legame tra società proprietaria delle reti e gestore (secondo le varie fattispecie riconducibili al concetto di gruppo societario ovvero agli istituti del collegamento e controllo), in linea teorica, dovrebbe rispondere a quel vincolo funzionale di circolazione unitaria della proprietà con la gestione che connota la natura pubblica degli impianti di distribuzione.
Ciò detto, occorre aggiungere che, anche nelle fattispecie in questione, a conclusione del periodo di affidamento, gli impianti suddetti, in conformità con la loro destinazione allo svolgimento del servizio, dovranno essere messi a gara e, in esito alla stessa, trasferiti al gestore subentrante (oppure seguire le previsioni ricordate con riferimento alla devoluzione gratuita agli enti locali concedenti, se prevista).
La destinazione dei beni allo svolgimento del servizio di distribuzione comporta altresì che Il valore dell'alienazione dei beni segua i criteri dettati dagli articoli 5 e 6 d.m. 226/2011 ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni, in tema di definizione del rimborso al gestore uscente, nonché la regolazione dettata dalla scrivente Autorità.
Per quanto concerne il soggetto che dovrà ricevere il pagamento, l'ipotesi in cui la proprietà delle reti sia di una società facente parte dello stesso gruppo cui appartiene il gestore uscente (ovvero a essa legata da rapporti di controllo o collegamento) non è espressamente regolata dalla disciplina di settore citata, la quale prende in considerazione solo la circolazione tra enti pubblici (o società di reti) e gestore del servizio. Peraltro, si ritiene che nulla osti alla previsione di pagamenti diretti da parte del gestore subentrante nei confronti della società proprietaria afferente al gruppo del gestore uscente (o a questa legata da rapporti di controllo o collegamento), qualora tale soluzione sia prefigurata nel bando di gara ovvero nell'ambito di accordi tra i soggetti interessati.