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Comunicato operatori

Precisazioni in ordine alle raccolte dati su Affidamenti e Tariffe del servizio idrico

Determina 31 marzo 2015, n. 4/2015 - DSID

23 aprile 2015

A seguito di alcune richieste di informazioni pervenute circa le modalità di adempimento alla determina n. 4/2015 DSID, si precisa quanto segue:

  1. Con riferimento alla raccolta relativa agli Affidamenti del Servizio Idrico Integrato, si conferma che la scadenza del 30 aprile 2015 - come chiarito nella parte motiva della determinazione n. 4/2015 DSID - è da considerarsi perentoria, al fine di consentire all'Autorità di provvedere alla predisposizione degli atti necessari a ottemperare agli adempimenti previsti dall'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (cosiddetto "Decreto Sblocca Italia"). Al riguardo si comunica anche che è stata resa operativa la funzione di salvataggio parziale dei dati.
  2. Con riferimento alla raccolta relativa alle Tariffe servizi idrici, si ritiene opportuno precisare gli aspetti di seguito riportati:
    1. L'eventualità di accedere all'istanza di aggiornamento delle tariffe per l'anno 2015 prevista al punto 4 della determina in oggetto non giustifica la deroga alla scadenza fissata dalla determina stessa (30 aprile 2015). Come precisato nella citata disposizione, infatti, l'istanza deve essere inviata nei 20 giorni successivi alla scadenza del 30 aprile, ma solo dopo avere adempiuto agli obblighi previsti in modalità ordinaria per l'aggiornamento - sulla base dei bilanci relativi all'esercizio 2013 - dei dati già forniti dai soggetti competenti in sede di determinazione tariffaria per gli anni 2014 e 2015. Ad esempio, il foglio "Ulteriori specificazioni del VRG" dovrà essere compilato sulla base dei dati relativi alla proposta tariffaria precedentemente approvata.
      L'istanza dovrà evidenziare la natura, l'entità e la motivazione degli scostamenti rispetto ai costi, già comunicati ai fini della determinazione tariffaria per gli anni 2014 e 2015, nonché i motivi di urgenza e pregiudizio dell'equilibrio economico-finanziario del gestore che potrebbero derivare dal considerare in sede di conguaglio le variazioni del vincolo ai ricavi ammessi del gestore eventualmente conseguenti all'aggiornamento - sulla base dei bilanci relativi all'esercizio 2013 - dei dati in precedenza trasmessi.
      A seguito dell'eventuale accoglimento dell'istanza da parte dell'Autorità, potrà essere formalmente aggiornata la documentazione richiesta dal pertinente schema regolatorio e l'Ente d'Ambito provvederà alla trasmissione della stessa con le modalità informatiche previste (caricamento sul portale).
      A seguito della predisposizione da parte dei soggetti competenti degli atti necessari all'aggiornamento delle tariffe per l'anno 2015 - adottati in esito all'avvenuta accettazione dell'istanza sopra menzionata - e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori sono autorizzati ad applicare le tariffe 2015 come rideterminate dall'Ente d'Ambito. Successivamente all'approvazione delle tariffe 2015 da parte dell'Autorità, i gestori sono tenuti ad applicare le tariffe 2012 moltiplicate per il valore ϑ2015 da ultimo approvato dall'Autorità medesima, secondo le regole di cui all'articolo 6 della deliberazione 643/2013/R/idr.
    2. In caso di mancato accoglimento dell'istanza (in quanto, a titolo esemplificativo, relativa a variazioni non significative, ovvero non sufficientemente motivate o che non determinano situazioni di urgenza) - così come in tutti i casi in cui non venga presentata istanza di aggiornamento delle tariffe 2015 - i conguagli derivanti dalle variazioni del vincolo ai ricavi ammessi del gestore conseguenti all'aggiornamento dei dati in precedenza trasmessi, sulla base dei bilanci 2013 (inclusi i dati relativi all'energia elettrica),saranno recuperati con le regole previste dal MTI in tema di componenti a conguaglio inserite nel VRG.
    3. Per quanto concerne l'esplicitazione dei costi ambientale e della risorsa, si precisa che il termine del 30 aprile 2015, fissato per l'invio dei dati e delle informazioni richieste dal punto 5 della determina in oggetto, è da considerarsi perentorio, tenuto conto della previsione di comunicare gli esiti della prima fase di enucleazione degli ERC secondo quanto concordato tra lo Stato italiano e la Commissione europea.
    4. Si conferma, inoltre, che la voce "costi di progettazione impianti depurazione" nella colonna "ERC" del foglio di lavoro "Dati di conto economico" è relativa ai soli costi operativi di tale voce di costo, e dunque va compilata unicamente in presenza di costi di questa natura che non siano stati capitalizzati. Infatti, nelle more della definizione della disciplina dell'unbundling contabile, si è deciso di non procedere alla puntuale identificazione dei costi delle immobilizzazioni relative agli ERC.

    Per eventuali segnalazioni di malfunzionamento, richieste di informazioni e chiarimenti di carattere informatico è disponibile il numero verde:

    numero verde 800707337

    attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30. 
    o l'e-mail: infoanagrafica@autorita.energia.it

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