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Comunicato operatori

Valori del corrispettivo unitario di scambio forfetario per l’anno 2013

1 aprile 2014

Ai sensi dell'articolo 7, comma 7.9, dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr vengono di seguito pubblicati, per ogni tipologia di cliente finale e per ogni scaglione progressivo di consumo ove previsti, i valori del corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile (distinguendo tra il termine CUSf,mreti e il termine CUSf,mogs) e annuale (distinguendo tra il termine CUSfreti e il termine CUSfogs) riferiti all'anno 2013, da utilizzarsi ai fini del calcolo del conguaglio del contributo in conto scambio CS relativo al medesimo anno (Allegato A).

Si evidenzia sin d'ora che i valori del corrispettivo unitario di scambio forfetario effettivamente riconosciuti possono essere inferiori ai valori riportati nell'Allegato A per la presenza del limite massimo mensile o annuale che, nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW, viene imposto al termine CUSf,mogs o al termine CUSfogs, come nel seguito richiamato.

Nel caso in cui l'utente dello scambio sia connesso alle reti di bassa o media tensione, il GSE, nell'ambito della convenzione per lo scambio sul posto, eroga, su base annuale solare, il contributo in conto scambio CS, calcolato come segue:
 

CS = min (OE; CEi) + CUSf * ES


Nel caso in cui l'utente dello scambio sia connesso alle reti di alta o altissima tensione e nel caso di eventuali altri utenti dello scambio per i quali il prelievo di almeno un mese risulti superiore a 4 GWh, il GSE, nell'ambito della convenzione per lo scambio sul posto, eroga all'USSP, su base annuale solare, il contributo in conto scambio CS, calcolato come segue:
 

CS = min (OE; CEi) + ∑ (CUSf,m * ES,m)


dove:
 

  • OE è la parte energia convenzionale, espressa in €, dell'onere sostenuto dall'utente dello scambio per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica prelevata e il prezzo unico nazionale (PUN);
  • CEi è il controvalore dell'energia elettrica immessa in rete, espresso in €, determinato sulla base dei prezzi zonali orari che si formano sul mercato del giorno prima (MGP) ovvero sulla base dei prezzi unici nazionali orari nel caso di impianti connessi a reti non interconnesse;
  • CUSf è il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale, espresso in c€/kWh, pari:
    1. nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti (CUSfreti) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo agli oneri generali di sistema (CUSfogs):
      CUSf = CUSfreti + CUSfogs;
    2. nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti (CUSfreti) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo agli oneri generali di sistema (CUSfogs), quest'ultimo caratterizzato dalla presenza di un limite massimo:
      CUSf = CUSfreti + min (CUSfogs ; limite annuale);
    3. nel caso degli impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili, al corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti (CUSfreti);
  • CUSf,m è il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile, espresso in c€/kWh, pari:
    1. nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo alle reti (CUSf,mreti) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo agli oneri generali di sistema (CUSf,mogs):
      CUSf,m = CUSf,mreti + CUSf,mogs;
    2. nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo alle reti (CUSf,mreti) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo agli oneri generali di sistema (CUSf,mogs), quest'ultimo caratterizzato dalla presenza di un limite massimo:
      CUSf,m = CUSf,mreti + min (CUSf,mogs ; limite mensile);
    3. nel caso degli impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili, al corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo alle reti (CUSf,mreti);
  • CUSfreti è la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, dei termini CUSf,mreti definiti su base mensile e relativi al medesimo anno solare;
  • CUSf,mreti è pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento nonché delle componenti UC3 e UC6 vigenti nel mese m-esimo;
  • CUSfogs è la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, dei termini CUSf,mogs definiti su base mensile e relativi al medesimo anno solare;
  • CUSf,mogs è pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, delle componenti tariffarie A e UC, ad eccezione delle componenti UC3 e UC6 vigenti nel mese m-esimo. Il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo agli oneri generali di sistema non include la componente MCT perché essa è applicata ai consumi di energia elettrica, anziché ai prelievi, e pertanto non può essere restituita;
  • limite annuale è il limite massimo del termine CUSfogs ed è pari alla differenza, se positiva, tra il valore di cui alla tabella 1 e il termine CUSfreti. Qualora tale differenza sia negativa, il limite è posto pari a zero e, pertanto, anche il termine CUSfogs risulta essere pari a zero;
  • limite mensile è il limite massimo del termine CUSf,mogs ed è pari alla differenza, se positiva, tra il valore di cui alla tabella 1 e il termine CUSf,mreti. Qualora tale differenza sia negativa, il limite è posto pari a zero e, pertanto, anche il termine CUSf,mogs risulta essere pari a zero;
  • ES è la quantità dell'energia elettrica scambiata, espressa in kWh, e pari al minimo, su base annuale solare, tra la quantità di energia elettrica immessa e la quantità di energia elettrica prelevata;
  • ES,m è la quantità dell'energia elettrica scambiata, espressa in kWh, e pari al minimo, su base mensile, tra la quantità di energia elettrica immessa e la quantità di energia elettrica prelevata.


Nel caso in cui, per un utente dello scambio, il termine CEi sia superiore al termine OE, la differenza tra CEi ed OE:

  1. qualora l'utente dello scambio abbia optato per la gestione a credito delle eventuali eccedenze, viene riportata a credito per gli anni solari successivi a quello a cui è riferita. Tale credito, o parte di esso, viene sommato dal GSE al termine CEi solo negli anni in cui il medesimo termine CEi sia inferiore al termine OE e comunque, ogni anno, nei limiti del valore del termine OE;
  2. qualora l'utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, viene riconosciuta dal GSE all'utente dello scambio. La liquidazione delle eccedenze si configura come un corrispettivo ulteriore e diverso rispetto al contributo in conto scambio CS.


Si rimanda alla deliberazione 570/2012/R/efr e alla relativa relazione tecnica per ulteriori dettagli ed esempi applicativi.

pdf scarica in formato pdf

excel Allegato A

 

- tabella 1 -

Parametri per il calcolo del limite massimo previsto, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, per i termini CUSf,mogs e CUSfogs per l'anno 2013

 

Fonte rinnovabile Tipologia Potenza [kW] €/MWh
Solare Fotovoltaico 20 76
200 48
1000 36
P>5000 30
Eolica On-shore 20 186
200 67
1000 53
P>5000 45
Off-shore 20 94
P>5000 83
Idrica ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto) 20 137
500 73
1000 47
P>10000 37
a bacino o a serbatoio 20 19
P>10000 14
Oceanica (comprese maree e moto ondoso) 20 218
P>5000 112
Geotermica 20 53
1000 17
P>20000 3
Gas di discarica 20 17
1000 12
P>5000 8
Gas residuati dai processi di depurazione 20 29
1000 6
P>5000 3
Biogas a) prodotti di origine biologica 20 98
300 78
600 58
1000 22
P>5000 9
b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c) 20 154
300 124
600 96
1000 43
P>5000 19
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente  con le modalità di cui all'Allegato 2 del D.M. 6 luglio 2012 20 134
1000 27
P>5000 3
Biomasse a) prodotti di origine biologica 20 147
300 98
1000 51
P>5000 40
b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c) 20 175
300 127
1000 79
P>5000 63
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 del D.M. 6 luglio 2012 20 92
P>5000 43
Bioliquidi sostenibili 20 39
P>5000 28


Nella presente tabella vengono individuate anche le potenze superiori a 200 kW poiché, nel caso del Ministero della Difesa, non trova applicazione la soglia di 200 kW ai fini dell'applicazione dello scambio sul posto.
 

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