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Comunicato operatori

Chiarimento in merito all’attivazione del servizio di default sulle reti di trasporto regionali

11 ottobre 2013

Con la deliberazione 361/2013/R/gas l'Autorità ha integrato la disciplina in materia di servizio di default sulle reti di trasporto gas, prevedendo, tra l'altro, che anche le imprese regionali sono tenute ad erogare il servizio medesimo in relazione ai punti di riconsegna della propria rete rimasti privi del relativo utente.
La stessa deliberazione prevede inoltre che le imprese regionali di trasporto, prima dell'avvio della procedura concorsuale di selezione del fornitore transitorio per lo svolgimento di tale funzione sulla rete gestita dall'impresa maggiore di trasporto, possano richiedere di includere anche i propri punti di riconsegna nell'ambito per il quale il fornitore così individuato svolge il proprio servizio. In tal caso al fornitore transitorio si applicano, in relazione ai punti di riconsegna delle imprese regionali di trasporto che ne hanno fatto richiesta, le medesime condizioni previste per lo svolgimento di questa funzione nell'ambito della rete gestita dall'impresa maggiore di trasporto.

Con la deliberazione 373/2013/R/gas, l'Autorità ha approvato le modifiche del codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto relative alle procedure di selezione del fornitore transitorio per il biennio 2013/2014 e 2014/2015 ed ha stabilito che l'impresa di trasporto regionale possa presentare la richiesta di estensione alla propria rete dell'ambito del servizio del fornitore transitorio entro il 10 settembre 2013. La medesima deliberazione ha inoltre previsto che qualora la richiesta sia presentata in un momento successivo a tale termine, l'inclusione dei punti di riconsegna nell'ambito del servizio erogato dal fornitore transitorio avvenga solo previa accettazione da parte del fornitore transitorio.

Tutto ciò premesso, relativamente ai casi di punti di riconsegna rimasti privi del relativo utente prima dell'1 ottobre 2013, in coerenza con la regolazione sopra richiamata, si chiarisce che l'impresa di trasporto regionale può attribuire al fornitore transitorio selezionato per l'anno termico 2012/2013 per lo svolgimento di tale funzione nell'ambito della rete gestita dall'impresa maggiore di trasporto, qualora questi acconsenta, la qualifica di utente presso i punti di riconsegna per i quali dovrebbe essere attivato il servizio di default trasporto con la decorrenza del medesimo servizio.
In tal caso al fornitore transitorio si applicano le medesime condizioni e il termine di cessazione del servizio previsti per lo svolgimento di tale funzione nell'ambito della rete gestita dall'impresa maggiore di trasporto al momento della decorrenza del servizio.