Comunicato operatori
Agevolazioni terremoto: precisazioni e chiarimenti
Delibera 105/2013/R/com
18 marzo 2013
Con la delibera 6/2013/R/com di gennaio l'Autorità per l'energia, dopo aver già sospeso nel 2012 per sei mesi i termini di pagamento delle bollette di energia elettrica e gas, dando attuazione al decreto legge n. 74/12, ha stabilito che le popolazioni colpite dal sisma del 20 maggio 2012 e successivi hanno diritto a rateizzazioni automatiche senza interessi, per un periodo minimo di due anni (un anno per il servizio idrico), da applicarsi sia alle forniture in servizio di tutela sia sul libero mercato, all'azzeramento dei costi per eventuali nuove connessioni, subentri o volture richieste da soggetti la cui abitazione è inagibile e alla riduzione del 50% delle tariffe di rete e degli oneri generali in bolletta.
In seguito sono pervenute all'Autorità alcune richieste di chiarimenti/modifica da parte degli operatori che hanno reso necessario la predisposizione di una delibera di integrazione delle modalità applicative (delibera 105/2013/R/com).
Di seguito le principali integrazioni/modifiche previste:
Identificazione dei soggetti beneficiari delle agevolazioni
La delibera 6/2013/R/com non fornisce un elenco dei comuni oggetto delle agevolazioni previste dalla medesima delibera, ma effettua un rinvio alla normativa primaria che, essendosi stratificata nel tempo, risulta di non univoca interpretazione. Conseguentemente l'Autorità ha ritenuto opportuno precisare che tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono incluse le utenze di energia elettrica, gas naturale e del servizio idrico, nonché di utenze gas direttamente allacciate alla rete di trasporto:
- situate nei comuni elencati nell'allegato 1 del decreto ministeriale 1 giugno 2012 ( ivi inclusi i comuni di Mantova, Ferrara e Motteggiana, che sono stati aggiunti all'elenco di cui sopra dal decreto legge n. 174/12);
- nella titolarità di soggetti con immobili dichiarati inagibili siti nelle città di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Rovigo, anche per punti di fornitura diversi da quelli del medesimo immobile inagibile;
- nella titolarità di soggetti con immobili dichiarati inagibili siti nei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio e Argenta, anche per punti di fornitura diversi da quelli del medesimo immobile inagibile.
Agevolazioni per il settore elettrico, gas e idrico
Agevolazioni per il servizio di connessione per gli utenti domestici
La delibera 6/2013/R/com prevede agevolazioni per il servizio di connessione/attivazione della fornitura per gli utenti domestici che sono stati costretti a spostarsi in un altro immobile a seguito dell'inagibilità dell'immobile originario. La delibera prevede pertanto l'introduzione di agevolazioni per la disattivazione e successiva riattivazione di punti di fornitura domestici in immobili inagibili.
Chiarimento in merito alle procedure semplificate di attivazione delle forniture gas
La delibera 6/2013/R/com prevede che la fornitura di gas naturale è attivata mediante le procedure semplificate, che non comportano il pagamento dei corrispettivi.
Poiché è stata segnalata l'incertezza circa la possibilità, per il cliente finale, di optare liberamente tra la procedura ordinaria (delibera 40/04) di accertamento documentale e la procedura semplificata, si precisa la possibilità di optare per la procedura ordinaria, fermo restando, in questo caso, il pagamento del relativo corrispettivo.
Conguagli e rateizzazioni
Facendo seguito alle segnalazioni pervenute degli operatori di difficoltà operative in merito a conguagli e rateizzazioni, la delibera 105/2013/R/com prevede che:
- l'impresa distributrice provveda, a mezzo di comunicazione diversa dai documenti di fatturazione, a dare evidenza all'esercente la vendita dell'avvenuta applicazione delle agevolazioni;
- il periodo di rateizzazione, qualora la rateizzazione non risulti ancora avviata alla data della presente delibera, decorra dalla data di ricevimento, da parte del cliente/utente finale, della relativa comunicazione dell'esercente la vendita;
- l'esercente la vendita adempia gli obblighi di comunicazione, verso i clienti/utenti finali precedentemente serviti, a mezzo comunicazioni diverse dalle fatture;
- il cliente/utente finale non possa più richiedere all'esercente la vendita o al gestore del servizio idrico un piano di rateizzazione su un periodo inferiore ai 24 (energia elettrica e gas)/12 (servizio idrico) mesi previsti, pur rimanendo ferma la facoltà per l'esercente di predisporre volontariamente, piani di rateizzazione anche di durata inferiore;
- sia posticipato al 31 luglio 2013 il termine entro il quale l'esercente la vendita o il gestore del servizio idrico che ha abbiano sospeso la fatturazione provvede all'emissione di un'unica fattura, confermando comunque che tale fattura, relativa agli importi non fatturati, tenga conto delle agevolazioni previste e che il piano di rateizzazione prescritto sia contestuale e decorra dalla data di emissione della suddetta fattura;
- l'esercente la vendita o il gestore del servizio idrico che, per il periodo successivo al 20 maggio 2012, non abbiano sospeso la fatturazione, provveda, entro il 31 luglio 2013, all'emissione di un'unica fattura di conguaglio degli importi già fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste e riveda contestualmente gli importi già oggetto di rateizzazione al netto delle rate già eventualmente corrisposte dal cliente/utente finale o provveda comunque all'accredito attraverso modalità alternative.