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Comunicato operatori

Procedure di accreditamento alla piattaforma informatica messa a disposizione dal Responsabile del bilanciamento

comma 20.3 del TISG

3 dicembre 2012

Come è noto le disposizioni di cui alla deliberazione 229/2012/R/gas entrano in vigore all'1 gennaio 2013, fatti salvi gli obblighi e le direttive preliminari prodromici all'applicazione della stessa, al fine di consentire l'esecuzione della prima sessione di bilanciamento nel mese di febbraio 2013, con riferimento al gas prelevato e consegnato nel mese di gennaio 2013. Il comma 20.1 del TISG stabilisce che Snam Rete Gas metta a disposizione degli utenti del bilanciamento, delle imprese di distribuzione di riferimento e degli utenti della distribuzione una piattaforma informatica funzionale all'adempimento di tutti gli obblighi informativi connessi alla nuova disciplina del settlement.

A tal fine la Snam Rete Gas ha provveduto ad implementare una nuova versione del Portale M-Gas (Measurement Gas Allocation System), già noto alla gran parte degli operatori, che sarà accessibile a partire dai primi giorni dicembre. Inoltre, sul sito Snam Rete Gas, sotto ALLEGATI, sono stati pubblicati i documenti relativi alla procedura di accreditamento al Portale, definita dal Responsabile del bilanciamento ai sensi del comma 20.3 del TISG.

In considerazione del fatto che il suddetto Portale permette anche la gestione della matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema e che quest'ultima presenta diversi aspetti innovativi rispetto alla disciplina attualmente vigente, si invitano tutte le imprese di distribuzione, gli utenti della distribuzione nonché quelli del bilanciamento ad accedere al link sopraccitato per prendere visione dei documenti allegati e procedere tempestivamente con l'accreditamento al Portale.

Con riferimento, poi, ai punti di riconsegna delle reti di trasporto esercite da altri gestori, si informa che le singole imprese di trasporto hanno approntato delle procedure di gestione della suddetta matrice, ai sensi del comma 25.1 del TISG. Si invitano, pertanto, i soggetti interessati (quindi, imprese di distribuzione, utenti della distribuzione e del bilanciamento) a prendere contatto con le imprese di trasporto di competenza.

Infine, si coglie l'occasione per portare all'attenzione delle imprese di distribuzione di riferimento - nonché delle imprese sottese che hanno l'obbligo di adempiere a quanto previsto ai commi 23.1 e 27.1 - il compito di stabilire le modalità tramite le quali ricevere i dati di pertinenza delle sottese ai fini delle sessioni di bilanciamento e di aggiustamento.